Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30453 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30453 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1366-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1178/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/06/2019 R.G.N. 66/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto contributi
R.G.N. 1366/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/10/2025
CC
Rilevato che
Con sentenza del 25.06.2019 n. 1178, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del T ribunale di Milano che aveva accolto l’opposizione della società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento dell’importo di € 43.914,22, a titolo di contributi pretesi a seguito della riqualificazione -operata mediante verbale ispettivo del 7.8.15 – di una serie di rapporti, formalmente regolati da contratti di lavoro intermittente, come ordinari rapporti subordinati e dell’assoggettamento a contribuzione di somme erogate a titolo di indennità di trasferta. Il Tribunale riteneva provata la tipologia intermittente dell’attività lavorativa svolta di ‘carico e scarico merci’, al di là delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni che potevano anche avere una frequenza quotidiana.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse e a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pur ritenendo corretta la riqualificazione dei rapporti lavorativi come ordinari rapporti di lavoro subordinato, in conformità alle risultanze probatorie acquisite agli atti di causa, ha ritenuto nondimeno che la pretesa contributiva non poteva ritenersi sussistente, in quanto individuata sulla base del RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE commercio’ che, correttamente, il primo giudice aveva ritenuto inapplicabile per essere applicabile il RAGIONE_SOCIALE ‘società di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fiduciari e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ (RAGIONE_SOCIALE), confacente al settore di attività della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed in mancanza di prova da parte dell ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della maggiore rappresentatività delle OO.SS. stipulanti il diverso RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, posto a base della pretesa contributiva oggetto di causa. Osservava al riguardo che la società aveva documentato che il RAGIONE_SOCIALE Safi era stato sottoscritto dalle stesse parti che avevano stipulato il RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che non contemplava, inoltre, le prestazioni oggetto di controversia nell’elenco delle categorie riportato nelle relative premesse. Pertanto, secondo la Corte d’appello, non ricorrevano i presupposti per l’applicazione al caso di specie, dei minimi retributivi, stabiliti dal predetto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai fini della determinazione della base imponibile, sotto il duplice aspetto sia soggettivo che oggettivo. Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE de nuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e volta a far dichiarare ed accertare la diversa somma considerata come dovuta, nel corso della causa di merito e per i titoli di cui al verbale ispettivo del 7 agosto 2015, in conseguenza della riconosciuta riqualificazione dei rapporti lavorativi come rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno e indeterminato (e non più intermittenti), quand’anche in applicazione del contratto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in luogo del contratto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che era stato applicato in sede di ispezione dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art. 1 secondo comma del d.l. n. 338 del 1989 convertito in legge n. 389 del 19 89, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello nel
ritenere insussistenti le obbligazioni contributive derivanti dalla riqualificazione dei rapporti di lavoro intermittente, oggetto di causa, in rapporti di lavoro subordinato, aveva violato la disciplina sul minimale contributivo, stabilita dall’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione formulata dalla ricorrente che deduce l’improcedibilità del ricorso , ex art. 369 secondo comma n. 4 c.p.c., per mancata allegazione da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ritenuto applicabile.
Con il ricorso l’Istituto si duole specificatamente della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. vale a dire di una violazione processuale (una omessa pronuncia su una domanda) che, in questa sede, non presuppone affatto l’esame del contratto collettivo né tanto una sua interpretazione.
Tanto premesso e venendo all’esame del primo motivo di ricorso esso è fondato e va accolto, restandone assorbito l’esame del secondo.
Premesso l’avvenuto rispetto dei profili di autosufficienza, rileva il Collegio che effettivamente la Corte d’appello non ha affatto pronunciato sulla domanda subordinata volta a far accertare la diversa somma, ritenuta comunque dovuta dall’Istituto, e azionata nel corso della causa di merito per i titoli di cui al verbale ispettivo del 7 agosto 2015 – quale conseguenza della riconosciuta riqualificazione dei rapporti lavorativi come rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno e indeterminato (e non più intermittenti) -pur applicando il contratto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e non il contratto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE applicato in sede di ispezione dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Corte nulla dice al riguardo sebbene, come detto, la domanda risulti essere stata proposta, seppure in via subordinata.
Essendo palese la violazione dell’art. 112 c.p.c. il ricorso merita accoglimento in parte qua , e la causa deve essere rinviata alla medesima Corte d’appello, perché esamini la predetta domanda subordinata su cui non risulta essersi pronunciata in sede d ell’originario appello.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini, in parte qua , il merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.10.2025 Il Presidente NOME COGNOME