Omessa Pronuncia Disciplinare: Perché la Cassazione Interviene
L’ordinanza interlocutoria n. 19743/2024 della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sul vizio di omessa pronuncia disciplinare e sul principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il caso riguarda un professionista sanitario sanzionato con la radiazione dall’albo, il quale ha lamentato che l’organo di appello non si è espresso su tutti i motivi di nullità da lui sollevati. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dalla Sanzione Disciplinare al Ricorso in Cassazione
Un medico chirurgo veniva sanzionato con la radiazione dall’albo professionale da parte della commissione disciplinare del suo Ordine provinciale. La sanzione era scaturita da una condanna penale definitiva per reati di cui all’art. 589 c.p. (omicidio colposo).
Il professionista impugnava tale provvedimento dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, sollevando due specifiche censure di nullità:
1. La mancata indicazione dei nomi dei componenti del collegio disciplinare.
2. La mancata sottoscrizione del provvedimento da parte di tutti i componenti del collegio.
La Commissione Centrale rigettava l’impugnazione, giudicando infondata la seconda censura (ritenendo sufficienti le firme del presidente e dell’estensore) e dichiarando la prima censura ‘assorbita’. Di fronte a questa decisione, il medico ricorreva in Cassazione, denunciando proprio l’omessa pronuncia sul primo motivo di nullità.
La Questione Giuridica: Il Vizio di Omessa Pronuncia Disciplinare
Il cuore del ricorso si fonda sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., che sancisce il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Secondo tale principio, il giudice ha il dovere di pronunciarsi su ogni domanda ed eccezione proposta dalle parti.
L’appellante ha sostenuto che la Commissione Centrale, dichiarando ‘assorbito’ il motivo relativo alla mancata indicazione dei componenti del collegio, avesse di fatto evitato di deciderlo. Sebbene la tecnica dell’assorbimento sia lecita, essa può essere utilizzata solo quando l’accoglimento di un motivo rende superfluo l’esame degli altri. In questo caso, avendo rigettato il secondo motivo, la Commissione avrebbe dovuto necessariamente esaminare anche il primo. Il non averlo fatto, secondo il ricorrente, costituisce un vizio di omessa pronuncia disciplinare, che invalida la decisione.
La Decisione Interlocutoria della Corte
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, non ha ancora deciso nel merito del ricorso. Ha invece emesso un provvedimento interlocutorio, con cui ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo del procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Centrale.
Questa decisione, sebbene non conclusiva, è estremamente significativa. Indica che la Corte ritiene necessario un esame approfondito degli atti per poter valutare correttamente la fondatezza della censura di omessa pronuncia.
Le Motivazioni
La motivazione alla base dell’ordinanza è di natura squisitamente processuale. Per stabilire se la Commissione Centrale abbia legittimamente dichiarato l’assorbimento del motivo o se, al contrario, sia incorsa in un vizio di omessa pronuncia, la Suprema Corte ha bisogno di visionare tutti gli atti del giudizio precedente. Senza il fascicolo completo, non è possibile comprendere l’esatta portata delle censure del professionista e le ragioni che hanno spinto la Commissione a non pronunciarsi su una di esse. Questa scelta procedurale dimostra il rigore con cui la Cassazione affronta le questioni relative alla corretta instaurazione del contraddittorio e al diritto della parte di ricevere una risposta a ogni sua doglianza.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: ogni istanza di parte merita una risposta dal giudice. L’istituto dell’assorbimento dei motivi non può trasformarsi in uno strumento per eludere l’obbligo di motivazione. Per i professionisti coinvolti in procedimenti disciplinari, questa decisione sottolinea l’importanza di formulare in modo chiaro e distinto i propri motivi di impugnazione e di vigilare affinché l’organo giudicante li esamini tutti compiutamente. La vicenda proseguirà una volta che la Cassazione avrà acquisito gli atti, ma già da ora emerge con chiarezza la centralità del diritto a una tutela giurisdizionale piena ed effettiva.
Che cos’è una omessa pronuncia?
È il vizio di una sentenza o di un’ordinanza che si verifica quando il giudice non decide su una o più delle domande o eccezioni sollevate formalmente dalle parti, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Perché la Corte di Cassazione non ha emesso una decisione definitiva?
La Corte ha emesso un’ordinanza interlocutoria, ovvero un provvedimento non definitivo, perché ha ritenuto necessario, prima di decidere sul ricorso, acquisire il fascicolo completo del procedimento svoltosi in appello per poter valutare correttamente la censura di omessa pronuncia.
Cosa significa che un motivo di ricorso viene ‘assorbito’?
Significa che il giudice, dopo aver accolto un motivo di ricorso che da solo è sufficiente a determinare l’esito della causa, può decidere di non esaminare gli altri motivi perché diventati irrilevanti. Nel caso in esame, si contesta che l’assorbimento sia stato utilizzato in modo improprio.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19743 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19743 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19292/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
ORDINE DEI MEDICI E CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA
-intimati-
avverso DECISIONE di RAGIONE_SOCIALE ROMA n. 21/2020 depositata il 03/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre, con un motivo, per la cassazione del provvedimento in epigrafe con cui la RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’impugnazione di lui avverso il provvedimento con cui la RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE gli aveva irrogato la sanzione RAGIONE_SOCIALEa radiazione dall’albo, in relazione a fatti per i quali era stato condannato con sentenza definitiva per reati di cui all’art. 589 c.p.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a fronte RAGIONE_SOCIALEe due censure di nullità sollevate contro il provvedimento sanzionatorio RAGIONE_SOCIALE‘ordine padovano per mancanza RAGIONE_SOCIALE‘indicazione dei nomi dei componenti del collegio e per mancanza RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione da parte di tutti i componenti del collegio, ha affermato che la seconda censura era infondata in ragione RAGIONE_SOCIALEa sufficienza RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del presidente e RAGIONE_SOCIALE‘estensore e ha dichiarato la prima censura assorbita;
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
considerato che:
1.il ricorrente lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarato assorbita la censura sollevata in relazione alla mancata indicazione dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che avevano adottato il provvedimento sanzionatorio;
il Collegio ritiene necessario, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione sul motivo di ricorso, acquisire il fascicolo del procedimento svoltosi davanti alla RAGIONE_SOCIALE;
la causa deve essere pertanto rinviata a nuovo ruolo con ordine alla Cancelleria di acquisire il fascicolo;
PQM
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Roma 27 giugno 2024.
Il Presidente NOME COGNOME