Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7554 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5683-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO SOLDÀ RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso il DECRETO N. 11525/2019 DEL TRIBUNALE DI VICENZA, depositato il 31/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza c amerale del l’8 /2/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione proposta da NOME COGNOME allo stato passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE, dichiarato nel 2017, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio.
1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: -‘ al di là del risultato probatorio dell’istruttoria orale, i testi hanno collocato la prestazione nel 2010 ‘; -‘ l’opposto ha eccepito la prescrizione breve triennale, presuntiva del pagamento di
quanto dovuto al professionista, il quale, per parte sua, non ha provato di aver compiuto atti interruttivi ‘, con la conseguente necessità di accogliere l’indicata eccezione e di dichiarare l’ assorbimento delle questioni non trattate.
1.3. NOME COGNOME, con ricorso notificato in data 30/1/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.4. Il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione de ll’ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, pronunciandosi unicamente sull’opposizione proposta relativamente alla domanda di ammissione al passivo del credito per €. 35.000,00 , conseguente all’incarico conferito all’istante nel 2010, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di ammissione al passivo del credito per €. 15.000,00, che riguarda, invece, l’incarico conferitogli nel 201 5 e rispetto al quale, a fronte di una domanda depositata il 21/11/2017, non era, pertanto, decorso il termine di prescrizione di tre anni dalla maturazione dello stesso.
2.2. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
2.3. Il decreto impugnato, infatti, si è pronunciato esclusivamente sulla domanda con la quale l’opponente aveva chiesto l’ammissione al passivo del credito al compenso dallo stesso maturato in conseguenza di una ‘ prestazione ‘ eseguita ‘ nel 2010 ‘ , tant’è che (solo) rispetto a tale credito ‘ l’opposto ha eccepito la prescrizione breve triennale, presuntiva del pagamento di quanto dovuto al professionista, il quale, per parte sua, non ha provato di aver compiuto atti interruttivi ‘ : non anche, invece, così violando l’art. 112 c.p.c., sulla domanda con la quale (come emerge dal ricorso in opposizione allo stato
passivo e dalle relative conclusioni di merito e istruttorie, direttamente esaminato dalla Corte in ragione della natura processuale del vizio dedotto) l’istante aveva chiesto l’ammissione al passivo (anche) del diverso credito al compenso maturato in conseguenza delle prestazioni professionali, asseritamente svolte dallo stesso su incarico ricevuto dalla società fallita nel 2015 ed, a suo dire, ‘ aventi ad oggetto la realizzazione di uno studio preliminare e di fattibilità di una struttura alberghiera ‘, ‘ per € 15.000,00 ‘.
2.4. Il ricorso dev’essere, quindi, acco lto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Vicenza che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Vicenza che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima