Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23031 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23031 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29814-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DI RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Qualificazione rapporto privato
R.G.N.29814/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 06/05/2025
CC
avverso la sentenza n. 2154/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2021 R.G.N. 3984/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME premesso che in data 24.3.2011, con successivo rinnovo fino al 31.12.2012 venne incaricato dalla SIAE (Società Italiana egli Autori e degli editori) a svolgere, di fatto, il compito di Direttore del Fondo Pensioni per il personale della SIAE (nonostante il ruolo fosse formalmente assegnato al dott. COGNOME e poi alla dott.ssa COGNOME) e che con lettera del 7.1.2013 era stato proposto a Direttore e Responsabile del Fondo stesso, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, con conseguente autorizzazione da parte del C.d.A. e stipula di un contratto d’opera professionale del 22.5.2013 a durata indeterminata, esponeva che il 5.8.2016 il Presidente del Fondo gli aveva comunicato la revoca dell’incarico.
Ritenuta tale revoca quale licenziamento, NOME COGNOME chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, intercorso tra le parti, e in via gradata che l’accertamento della subordinazione avvenisse ai sensi dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa senza dichiarazione di uno specifico progetto e non essendo l’attività di gestione di un Fond o Pensione compresa tra quelle di competenza dei dottori commercialisti iscritti all’Albo, qual era appunto l’originario ricorrente; instava, inoltre, per la declaratoria di inesistenza del licenziamento perché intimato a non domino dal Fondo, soggetto non legittimato e comunque perché il recesso era
privo di giustificato motivo, con ogni conseguenza di legge; infine, chiedeva il riconoscimento del diritto al trattamento economico e normativo previsto per i Dirigenti della SIAE.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e con il Fondo Pensioni per il personale di Ruolo della SIAE, rigettava le domande.
La Corte di appello di Roma, sia pure con argomentazioni diverse su taluni punti, confermava la pronuncia di primo grado.
I giudici di seconde cure rilevavano che: a) dalle risultanze processuali non erano emersi elementi per ritenere la natura subordinata del rapporto di lavoro del COGNOME; b) i ruoli rivestiti da quest’ultimo, di Direttore del Fondo e di Responsabile della Forma pensionistica (secondo contratto del 2013) erano più vicini al la figura dell’organo statutario (rapporto organico, il primo) e di tipo comunque societario istituzionale (il secondo), in assenza di eterodirezione e avente ad oggetto una prestazione di elevato livello intellettuale; c) non era applicabile la disciplina dell’art. 61 e ss. D.lgs. n. 276/2003, con conseguente possibilità di conversione del rapporto, per la deroga contenuta nel co. 3 del citato art. 61, in quanto i suddetti ruoli rientravano tra le figure di componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società ovvero partecipanti a collegi e commissioni), esclusi dal campo di applicazione del suddetto decreto legislativo; d) l’eccezione di decadenza dall’impugnativa di licenziamento, ex ar t. 32 legge n. 183/2010, era fondata.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui
resistevano con controricorso la SIAE ed il Fondo Pensioni per il personale di ruolo della SIAE.
Il ricorrente depositava memoria.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: artt. 61, 69 D.lgs. n. 276/2003, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché la Corte territoriale, pur avendo espressamente escluso che nel corso del primo contratto, relativo al periodo dal 24.3.2011 al 31.12.2001, successivamente prorogato al 31.12.2012, il ricorrente avesse ricoperto la carica di direttore del Fondo, tuttavia aveva poi ritenuto applicabile la deroga prevista dall’art. 61 co. 3 D.lgs. n. 276/2003, c osì errando nel non disporre la conversione ex art. 69 D.lgs. n. 276/03 vertendosi in ipotesi di generica attività di ‘consulenza quale professionista qualificato del settore’ senza precisazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Il motivo non è fondato.
Con riguardo al primo contratto, la Corte distrettuale ha evidenziato che: a) la proposta contrattuale a svolgere l’incarico venne direttamente dal COGNOME che si occupò di redigere il contenuto del suo incarico; b) il COGNOME faceva parte di una squadra di soggetti, come dimostrato dalla SIAE, per verifiche inerenti la situazione economica del Fondo; c) le attività commissionate al COGNOME rientravano in questo progetto SIAE come avvalorato dalla stipula di accordi, con altri professionisti, tutti conclusi nello stesso periodo; d) il
posto di Direttore del Fondo formalmente era ricoperto da altri.
Per il primo contratto, quindi, la conversione ex art. 69 D.lgs. n. 276/2003 è stata esclusa dai giudici di seconde cure non per la deroga ex art. 61 co. 3 D.lgs. n. 276/2003, ma perché si era in presenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuata connesso ad un valido progetto.
Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia sul capo di domanda formulato, in via subordinata, riguardante il pagamento dei compensi comunque dovuti al ricorrente.
Il suddetto motivo è, invece, fondato.
In ossequio al principio di autosufficienza e di specificità il ricorrente ha dimostrato di avere proposto, in primo grado, e di averla reiterata in appello, la domanda circa il mancato pagamento dei compensi dovuti, in aggiunta a quelli contrattualmente pattuiti.
I giudici di merito non si sono pronunciati su tale domanda né la stessa può ritenersi implicitamente respinta per la ritenuta infondatezza della pretesa diretta al riconoscimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata, essendo fondate su titoli distinti ed autonomi.
Alla stregua di quanto esposto, quindi, il secondo motivo del ricorso va accolto, rigettato il primo.
La gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un esame della domanda e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2025 La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME