Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17727 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17727 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24180/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ROMANO IDA
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 655/2023 depositata il 01/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, proprietaria di un immobile in Cutro evocò in giudizio la vicina NOME per ottenere dal Tribunale di Crotone il ripristino dello stato dei luoghi, alterato da una serie di interventi illegittimi posti in essere dalla confinante (violazione di distanza, delle norme sugli affacci, sopraelevazioni ed altro).
Nella resistenza della parte convenuta, il giudice adito rigettò la domanda.
A seguito di rituale impugnazione della COGNOME, con sentenza n. 655 del 1° giugno 2023, la Corte d’ Appello di Catanzaro accolse parzialmente il gravame, disponendo, per quel che qui ancora interessa, fra l’altro ‘ di eliminare l’apertura del passaggio nel muro perimetrale del sottotetto, per come meglio descritto nella consulenza del dottAVV_NOTAIO COGNOME a pag. 7 ‘ .
Il giudice di secondo grado affermò che la CTU aveva effettivamente accertato l’apertura di un collegamento fra due stabili contigui, idonea a costituire una servitù non consentita senza il consenso della COGNOME. Aggiunse che la mancanza di un giunto tecnico avrebbe reso eccessivamente rigida, e dunque pericolosa, l’intera struttura.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione l’attrice NOME COGNOME, sulla scorta di tre motivi, illustrati da successiva memoria.
E’ rimasta intimata NOME.
RAGIONI DI DIRITTO
Con la prima censura, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
Sostiene che Corte d’appello, pur avendo accolto le sue argomentazioni in ordine all’illegittimità delle aperture praticate nel muro perimetrale di proprietà comune, aveva inspiegabilmente
limitato il provvedimento alla sola rimozione del varco del sottotetto (piano quarto fuori terra), senza considerare l’apertura realizzata al primo piano (secondo fuori terra).
1.1. Con il secondo mezzo, la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., giacché i giudici di secondo grado avrebbero omesso di considerare quanto accertato dalla CTU in ordine alla realizzazione di una porta al primo piano del fabbricato. Anche tale seconda apertura, rivestendo analogo carattere di arbitrarietà, avrebbe dovuto essere eliminata.
1.2. Mediante la terza censura, viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello compensato tra le parti le spese di lite, attraverso una motivazione tautologica.
Il primo motivo è fondato.
2.1. Nel suo gravame – accessibile a questa Corte, essendo stato denunciato un error in procedendo (Sez. 2, n. 20716 del 13 agosto 2018) -l’odierna ricorrente aveva testualmente affermato che ‘ le aperture arbitrariamente praticate sul muro perimetrale del fabbricato in Cutro, di INDIRIZZO, in comproprietà tra la l’appellante e l’appellata determinano, per l’appunto, la creazione di servitù, in quanto dirette a collegare le proprietà immobiliari dell’appellata ubicate in detto edificio con altro e diverso immobile contiguo e di proprietà esclusiva della stessa. Si precisa, ulteriormente, che in tale ultimo immobile non è presente alcuna scala che conduca ai piani superiori, in quanto l’appellata -verosimilmente al fine di evitare di perdere superficie calpestabile al piano terra del proprio immobile ed ai piani sovra-stanti, che sarebbe stata altrimenti occupato da una scala – ha realizzato le suddette aperture nel muro perimetrale così utilizzando la scala del fabbricato in comproprietà con l’appellante per accedere al
fabbricato adiacente di sua esclusiva proprietà, sprovvisto di accesso autonomo ‘.
2.2. Venivano dunque indicate due aperture, di cui era richiesta la declaratoria di illegittimità e la conseguente chiusura, come del resto risulta dalle stesse conclusioni, riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata, nonché dalla parte narrativa della medesima.
A fronte di tale evidenza, i giudici di appello, pur richiamando un identico profilo di diritto -ossia l’apertura di un collegamento tra due diversi stabili contigui, idoneo a costituire una servitù illegittima -si sono limitati ad ordinare il ripristino nei confronti di un solo varco, quello posto all’altezza del sottotetto, trascurando la richiesta volta ad ottenere la chiusura della porta realizzata al primo piano.
2.3. Come è noto, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio -risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo ” error in procedendo ” – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello (Sez. L., n. 29952 del 13 ottobre 2022).
Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti dall’accoglimento del primo.
Alla stregua di quanto precede, è evidente che il giudizio va rimesso alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per il riesame della vicenda sulla scorta delle censure mosse.
Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’ Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 4 giugno