Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30474 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11662-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – AGENZIA DELLE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimati – avverso la sentenza n. 1088/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 328/2019;
Oggetto contributi
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud 14/11/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.1088/21 , la Corte d’appello di Lecce accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto il mancato versamento di contributi. La società aveva infatti erroneamente denunciato l’ imponibile contributivo, stante l’assunzione di dipendenti part -time in quota superiore a quella prevista dal CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; inoltre aveva illegittimamente goduto di sgravi contributivi da recuperare.
La Corte d’appello ricalcolava i contributi dovuti relativamente al profilo dell’assunzione di lavoratori part -time oltre quota e, per il resto, annullava l’avviso di addebito.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per due motivi.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata, così come il concessionario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello
pronunciato su uno dei motivi d’appello proposto dalla società: quello relativo al mancato diritto a fruire degli sgravi contributivi.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce, in via subordinata, per il caso in cui non dovesse reputarsi l’omessa pronuncia, la violazione degli artt.8, co.9 l. n.407/90, per avere ritenuto la Corte d’appello che non vi fosse diritto al recupero degli sgravi fruiti.
Il primo motivo è fondato.
Emerge dagli atti di causa -e sul punto il motivo è autosufficiente indicando specificamente il contenuto del motivo d’appello che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propose tre ragioni di censura avverso la sentenza di primo grado. Una di queste riguardava la legittimità o meno degli sgravi fruiti dalla società.
Emerge dal testo della sentenza che la Corte d’appello non ha affatto considerato tale motivo. In particolare, a pagina 2 la sentenza menziona solo due ragioni d’appello: quella relativa all’assunzione di lavoratori part-time in quota superiore al CCNL RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e quella relativa alla denuncia dell’esatto imponibile contributivo, non essendo stata denunciata l’indenni tà territoriale.
La Corte territoriale ha quindi del tutto ignorato la terza ragione dell’appello, sulla quale non v’è del resto alcuna motivazione.
Il secondo motivo resta assorbito.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce per l’esame della ragione d’appello omessa, senza vincolo di diversa composizione,
trattandosi di rinvio restitutorio. La Corte statuirà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.