Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11645 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11645 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9441-2022 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
Oggetto
Previdenza professionisti
R.G.N.9441/2022
COGNOME
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 1165/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2021 R.G.N. 586/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 5.10.2021, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali sulla pensione spettante a NOME COGNOME condannando la Cassa a rimborsargli le differenze indebitamente trattenute;
che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’unico motivo di appello concernente l’erroneità della statuizione di prime cure in punto di applicazione della prescrizione decennale;
che, con il secondo, il terzo e il quarto motivo, le medesime censure sono ripetute sub specie di violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 att. c.p.c. nonché di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio;
che, con il quinto motivo, proposto in subordine per il caso che questa Corte non dovesse ravvisare il vizio di omessa pronuncia,
la ricorrente lamenta l’erroneità della pronuncia di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 47 -bis , d.P.R. n. 639/1970, e degli artt. 2948 n. 4 e 2946 c.c., anche in relazione all’art. 16 del Regolamento di Previdenza della Cassa, per avere la Corte di merito comunque rigettato l’eccezione di prescrizione decennale, sebbene senza nulla statuire sul punto;
che, ciò premesso, il primo motivo è fondato, risultando per tabulas che l’odierna ricorrente aveva censurato in appello unicamente la statuizione con cui il primo giudice aveva reputato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata all’atto della costituzione in giudizio (cfr. l’atto di appello debit amente trascritto a pagg. 6-8 del ricorso per cassazione) e non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna statuizione che concerna detto (unico) motivo di appello; che non può ravvisarsi in specie alcun rigetto implicito del motivo in esame, atteso che un provvedimento implicito in tal senso può configurarsi qualora la domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia (cfr. in tal senso da ult. Cass. n. 25710 del 2024), mentre nel caso che occupa la conferma della pronuncia di primo grado non è fondata su alcuna costruzione logico-giuridica che sia incompatibile con il fondamento del motivo di gravame di cui è stato omesso l’esame , che concerneva non già la fondatezza o meno della pretesa, ma un’eccezione preliminare di merito ;
che il ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, va pertanto accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio;
che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29.1.2025.