SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 9125 2025 – N. R.G. 00011819 2024 DEPOSITO MINUTA 21 09 2025 PUBBLICAZIONE 17 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. NOME COGNOME all’udienza del 17/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11819 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell’anno 2024 e vertente
TRA
(20/04/1950 ), rappresentato e difeso, per procura in atti
, dall’ avv. COGNOME
NOME;
(RICORRENTE)
E
, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore;
(RESISTENTE CONTUMACE)
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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto, il Sig. ha impugnato l’Ordinanza di Ingiunzione n. 0I-NUMERO_DOCUMENTO, protocollo n. 7003.12/02/2024.0026789, notificatagli in data 22.02.2024, emessa sulla base dell’atto di accertamento n. 7003.03/04/2019.0054231 del 03.04.2019, riferito all’anno 2017, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 4.109,34 a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 per spese di notifica, per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in L. n. 638/1983 e s.m.i.
A fondamento del gravame, il ricorrente ha eccepito:
la nullità dell’ordinanza per omessa notificazione dell’atto di accertamento presupposto e l’inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione;
l’estinzione del debito per adesione alla definizione agevolata di cui alla c.d. rottamazione quater ex legge n. 197/2022, cui egli ed altra società a lui riferibile hanno aderito, con conseguente cancellazione dei debiti iscritti a ruolo, ivi compresi quelli relativi all’omesso versamento delle ritenute previdenziali per l’anno 2017.
Il ricorrente ha altresì chiesto, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza ai sensi dell’art. 5, n. 2, D.Lgs. n. 150/2011, e, nel merito, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
All’udienza fissata , l non compariva, né si costituiva in giudizio, mentre la difesa del ricorrente ribadiva le proprie doglianze, producendo copia delle ricevute PEC relative alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione.
La causa veniva quindi rinviata per discussione al 27.02.2025 e successivamente differita all’odierna udienza di discussione -decisione.
Il ricorrente ha depositato note scritte ribadendo che, in mancanza di prova contraria da parte dell’ente resistente, l’ordinanza deve ritenersi viziata per difetto di notifica dell’atto presupposto e, comunque, inefficace per intervenuta prescrizione ovvero per sopravvenuta estinzione del debito a seguito della definizione agevolata.
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Il ricorso si palesa fondato e deve pertanto essere accolto.
In primo luogo, giova rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il corretto perfezionamento della sequenza procedimentale che conduce all’adozione di un provvedimento sanzionatorio amministrativo presuppone la regolare notificazione di tutti gli atti che ne costituiscono fondamento, con la conseguenza che la mancata notifica dell’atto prodromico determina la nullità di quello consequenziale (Cass. civ., sez. lav., n. 7746/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto la mancata notificazione dell’atto di accertamento del 03.04.2019, e l’ rimasto contumace, non ha fornito prova contraria.
Deve, pertanto, ritenersi accertata la violazione del principio del contraddittorio procedimentale, con la conseguente nullità sia dell’atto presupposto sia dell’ordinanza di ingiunzione impugnata.
Inoltre, in assenza di regolare notifica dell’atto di accertamento, deve ritenersi maturata la prescrizione del diritto di credito, ai sensi degli artt. 14, comma 2, 16, comma 1, e 18, commi 1 e 2, della L. n. 689/1981.
Da ultimo, anche a voler ritenere non prescritto il credito, lo stesso deve comunque ritenersi estinto per effetto dell’adesione del ricorrente alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022, la quale ha determinato l’automatica cancellazione dei carichi iscritti a ruolo relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, comprensivi delle posizioni contributive oggetto di causa.
Pertanto, sotto ogni profilo prospettato, la pretesa creditoria dell’ deve ritenersi priva di fondamento giuridico.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM n. 55/2014 e s.m.i., da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie il ricorso proposto dal Sig. e, per l’effetto, annulla l’Ordinanza di Ingiunzione n. NUMERO_DOCUMENTO, protocollo n. 7003.12/02/2024.0026789, notificata in data 22.02.2024;
2) condanna l’ al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti.
Roma, 17/09/2025
Il Giudice del Lavoro Dott. NOME COGNOME