Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30185 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30185 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26709/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro Questore di Agrigento, RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO n. 962/2022 depositato il 03/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Agrigento, con decreto depositato il 6 ottobre 2022, ha rigettato il ricorso proposto da NOME avverso il decreto di respingimento prot. n. 3720-9 con accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di Agrigento del 31.8.2022 e notificato in pari data.
Il Giudice di Pace ha premesso che la presente controversia ha ad oggetto la verifica dei presupposti che legittimano il respingimento dello straniero dal territorio dello Stato in ipotesi tassativamente previste, restando escluso che il Giudice, in sede di opposizione, possa o debba verificarne la legittimità procedendo ad accertare e valutare l’esistenza di ulteriori ragioni giustificative del provvedimento, costituendo il provvedimento un atto a carattere vincolato. Ciò premesso, ha affermato che non sussistono elementi per valutare la denunciata erroneità della motivazione, rimanendo assorbito ogni ulteriore motivo di lamentela.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandolo ad un unico articolato motivo.
L’intimato non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 112 c.p.c., 10 comma 4° 10 ter d.lgs n. 286/1998, direttiva 2013/32/UE, 111 Cost. Nullità del provvedimento per omessa pronuncia in merito alla mancata informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale. Lamenta il ricorrente che, nonostante avesse impugnato il decreto di respingimento, denunciando l’omessa informativa nei termini sopra
illustrati, il Giudice di Pace aveva respinto il ricorso senza alcuna considerazione di tale profilo, benché determinante.
Il Giudice di Pace aveva dunque del tutto omesso di esaminare e rispondere allo specifico motivo di impugnazione in merito alla mancata informativa, incorrendo quindi in un’omessa pronuncia.
2. Il motivo è fondato.
Nella parte narrativa è stata riassunta la motivazione del decreto con cui il Giudice di Pace di Agrigento, nel rigettare l’opposizione al decreto di respingimento, ha evidenziato che, costituendo il decreto di respingimento un atto a carattere vincolato, ha escluso che il Giudice, in sede di opposizione, possa o debba verificare la legittimità procedendo ad accertare e valutare l’esistenza di ulteriore ragioni giustificative del provvedimento, ritenendo ‘assorbito ogni ulteriore motivo di lamentela’.
Non vi è dubbio che le censure del ricorrente, che vanno riqualificate come difetto assoluto di motivazione (dato che una pronuncia è stata emessa anche se non congruente con le censure del ricorrente), abbiano fondamento, atteso che il Giudice di pace ha omesso ogni argomentazione sul thema decidendum – difetto di informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale – rendendo una motivazione del tutto evasiva sulle specifiche censure del ricorrente.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Giudice di Pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Giudice di Pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso il 15.9.2023