Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29821 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
R.G. NUMERO_DOCUMENTO/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 10/9/2024
C.C. 14/4/2022
RISARCIMENTO DANNI PER OMESSA CUSTODIA STRADALE. ART. 2051 C.C.
sul ricorso iscritto al n. 6356/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
COMUNE OSTRA, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ANCONA n. 1348/2020 depositata il 17/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio il Comune di Ostra, davanti al Tribunale di Ancona, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della caduta avvenuta alle ore 13.15 del giorno 15 dicembre 2010.
Espose, a sostegno della domanda, che in quella circostanza, mentre stava attraversando il piazzale antistante il plesso della scuola primaria dove svolgeva la professione di insegnante, era inciampato su di una lastra di pietra sporgente rispetto alla pavimentazione stradale e non facilmente visibile e che, a causa della caduta, aveva riportato la frattura basicervicale del femore sinistro.
Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, disposta l’immediata precisazione delle conclusioni senza la concessione del termine di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.
La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 17 dicembre 2020, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorre NOME COGNOME con atto affidato a cinque motivi.
Resiste il Comune di Ostra con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 183, sesto comma, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 24 Cost., sul rilievo che la sentenza avrebbe
erroneamente negato i termini di cui all’art. 183 cit., disponendo immediatamente la precisazione delle conclusioni.
Sostiene il ricorrente di aver indicato fin dal primo grado le sue richieste istruttorie e che la negazione del relativo termine si sarebbe risolta nella lesione del suo diritto di difesa.
1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è privo di fondamento.
Rileva la Corte, innanzitutto, che la sentenza impugnata, nell’esaminare l’analoga doglianza posta nell’atto di appello, ne ha evidenziato la genericità, osservando che la parte che si lamenta della mancata concessione del termine «deve specificare quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunciare e quali prove sarebbero state dedotte».
Il motivo in esame non si è in alcun modo preoccupato di rispondere a tale corretta osservazione, il che si traduce in una ragione di inammissibilità della censura.
Oltre a ciò, la Corte rileva che, ove pure, in via di ipotesi, il giudice di primo grado avesse errato, la Corte d’appello sarebbe stata comunque tenuta a svolgere in appello l’attività istruttoria omessa, senza per questo disporre il regresso del processo in primo grado, come il ricorso infondatamente sostiene alla p. 6.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 112 e 244 cod. proc. civ., per mancata ammissione delle prove testimoniali.
Richiamati i capitoli di prova per interrogatorio e per testi non ammessi dal Tribunale, il ricorrente rileva che la Corte d’appello avrebbe violato il diritto di difesa non dando corso all’espletamento delle stesse, richieste con l’atto di appello.
2.1. Il motivo non è fondato.
La Corte d’appello si è soffermata in modo analitico ed esaustivo sulle richieste di prova avanzate dall’appellante, osservando che l’interrogatorio formale del Sindaco di Ostra era ininfluente e che tutti i capitoli di prova testimoniale sollecitati dalla difesa del COGNOME erano generici, valutativi ovvero avevano ad oggetto questioni irrilevanti, anche perché lo stato dei luoghi risultava in modo incontestabile dalla riproduzione fotografica prodotta dallo stesso appellante.
Il ricorrente non ha confutato tali affermazioni.
In proposito, il Collegio rileva che, pur essendo indubbio che la parte abbia un vero diritto alla prova per supportare le proprie tesi, tale argomento non si traduce nell’obbligo per il giudice di merito di assumere prove considerate, come nel caso, inutili perché non influenti; ne consegue che nel giudizio odierno non c’è stata alcuna confisca del diritto alla prova, quanto una valutazione di merito sulla rilevanza che è compito precipuo del giudice di merito.
Ed è appena il caso di richiamare il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, per cui in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cod. proc. civ., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del sesto comma di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall’art. 189 cod. proc. civ. (sentenza 24 marzo 2017, n. 7474, e ordinanza 23 novembre 2023, n. 32577).
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 cod. civ., rilevando che la
sentenza avrebbe dovuto comunque riconoscere che il Comune non aveva mai dimostrato l’esistenza del caso fortuito, elemento la cui prova era certamente a suo carico. Il Comune, inoltre, costituendosi in giudizio, non aveva eccepito l’esistenza del caso fortuito, quanto piuttosto di non essere il custode di quel tratto di strada; e la sentenza avrebbe dovuto accertare che quella situazione di pericolo potesse essere prevista ed evitata.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 167 cod. proc. civ., in ordine all’esistenza del fortuito.
Osserva il ricorrente che, avendo il Comune eccepito in primo grado di non essere il custode di quel tratto di strada, la sentenza d’appello sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione per aver affrontato il problema dell’esistenza del caso fortuito.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., rilevando che la sentenza sarebbe nulla per la totale e insuperabile contraddittorietà della motivazione.
I motivi terzo, quarto e quinto possono essere trattati congiuntamente, data l’evidente connessione tra loro esistente.
Essi sono tutti privi di fondamento.
6.1. Questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, aveva a suo tempo stabilito, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
6.2. Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, 3 aprile 2019, n. 9315, e 27 agosto 2020, n. 17873), hanno ottenuto l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza 30 giugno 2022, n. 20943, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa Terza Sezione, hanno ribadito che «la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
All’affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
«l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di
imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»;
«la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso»;
«il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»;
«il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.»;
«quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».
6.3. La successiva e più recente giurisprudenza di questa Sezione, armonizzando le proprie precedenti decisioni con le indicazioni della sentenza delle Sezioni Unite ora indicata, ha emesso una serie di pronunce con le quali ha fatto propri tutti quegli insegnamenti ed ha assunto, in materia, un orientamento che può definirsi ormai consolidato (v., tra le altre, le sentenze 27 aprile 2023, n. 11152, 25 maggio 2023, n. 14526, e l’ordinanza 29 settembre 2023, n. 27648; nonché la sentenza 24 gennaio 2024, n. 2376, e l’ordinanza 9 maggio 2024, n. 12663).
6.4. Si è, in particolare, precisato il principio -cui il Collegio intende dare ulteriore continuità -secondo il quale, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, come risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res , senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode; mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull’ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, v. le sentenze n. 21619 del 2007 e n. 15991 del 2011), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode. Ne consegue che l’equiparazione fortuito -fatto umano può avvenire
esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, posto che la riconducibilità dell’evento alla res , sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all’art. 41 cod. pen., dato che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di ’cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento’ (art. 41, secondo comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno.
6.5. Tanto premesso, va definitivamente chiarito che sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono, specularmente, sul piano funzionale, in relazione causale con l’evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) interruzione del nesso tra cosa e danno, bensì alla luce del principio di cui all’art. 41 cod. pen., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res , deprivata della sua efficienza sul piano della causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale), senza peraltro cancellarne l’efficienza naturalistica; e ciò tanto nell’ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane), poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res , il danno non si sarebbe verificato.
La Corte d’appello ha fatto buon governo di tale giurisprudenza.
La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento congruamente motivato e privo di vizi logici e di contraddizioni, non suscettibile di ulteriore modifica in questa sede, ha affermato che la caduta si era verificata in orario diurno e in condizioni di perfetta visibilità, che il luogo della caduta era ben conosciuto dal COGNOME, il quale insegnava nella scuola che si trova dall’altra parte della
strada, e che dalle fotografie relative allo stato dei luoghi risultava che il dislivello (minimo) tra le due lastre del marciapiede si trovava in un’area in piano ed era «chiaramente visibile da un raggio sufficientemente ampio». Da tale ricostruzione in fatto la Corte di merito ha tratto la conclusione per cui l’uso dell’ordinaria diligenza da parte della vittima avrebbe potuto facilmente evitare la caduta.
A fronte di tale motivazione si infrangono le doglianze contenute nei motivi di ricorso. Essi, infatti, pongono censure di violazione di legge che sono prive di fondamento, perché la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme suindicate e della giurisprudenza di questa Corte.
La Corte osserva, inoltre, che il terzo motivo si risolve, in realtà, nell’evidente tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito; il quarto è manifestamente infondato, perché spetta al giudice di merito rilevare che il fortuito risulti dalle allegazioni e dalle emergenze degli atti, per cui non sussiste l’ipotizzato vizio di ultrapetizione; mentre il quinto motivo deduce, palesemente a torto, la presunta nullità della sentenza per la totale e insuperabile contraddittorietà della motivazione.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza