Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32559 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32559 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8754-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2867/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2018 R.G.N. 1071/2016;
Oggetto
Contributi previdenza
R.G.N. 8754/2019 Cron. Rep. Ud. 27/09/2024 CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di accertamento negativo svolta dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dal suo legale rappresentante, COGNOME NOME, avverso un verbale ispettivo che contestava l’omesso versamento contributivo relativamente a vari lavoratori impiegati nei periodi ottobre-dicembre 2010, gennaiomarzo 2011.
Confermando i rilievi svolti dal primo giudice, la Corte rilevava che nei periodi contestati la società aveva fatturato ingenti importi, ed era perciò attiva e usufruiva dei lavoratori in questione. Doveva ritenersi irrilevante la cessione d’azienda interv enuta a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto il contratto non indicava i lavoratori ceduti, i beni aziendali ceduti e non era stato depositato presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Commercio. Il fatto che i lavoratori oggetto del verbale ispettivo fossero ancora in forza presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e non presso la cessionaria nel periodo oggetto di contestazione, era corroborato dal dato per cui le buste paga erano rilasciate dalla società appellante e non dalla cessionaria. Né era dimostrato che le denunce contributive (moRAGIONE_SOCIALEi NUMERO_DOCUMENTO) presentate dalla cessionaria all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si riferissero proprio ai periodi temporali oggetto di contestazione. Da ultimo, la Corte riteneva non vi fosse alcuna prova del fatto che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, interro gata dagli ispettori RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE confermato
l’estraneità RAGIONE_SOCIALEa società appellante a manovre fraudolente volte ad ottenere ingiusti vantaggi fiscali.
Avverso la sentenza, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME ricorrono per tre motivi.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
All’adunanza camerale, il collegio fissava in 60 giorni il termine per il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo e il secondo motivo di ricorso, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME deducono nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art.360, co.1, n.4 c.p.c. per omessa valutazione di prove. Entrambi i motivi sono incentrati sul fatto che la Corte avrebbe erroneamente collocat o la cessione d’azienda in data 12.10.2010, anziché in data 12.1.2010 come emergeva dalla documentazione prodotta. Da tale omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove derivava l’erroneità RAGIONE_SOCIALEe affermazioni svolte dalla Corte. In particolare, la sentenza non aveva messo in correlazione i periodi oggetto del verbale ispettivo con il precedente periodo 12.1.2010 -ottobre 2010 nel quale risultava documentalmente che la cessionaria aveva proceduto alle denunce contributive (moRAGIONE_SOCIALEi NUMERO_DOCUMENTO) relative ai lavoratori cui si riferiva il verbale ispettivo, e tanto confermava che le denunce contributive inviate dalla appellante nel periodo contestato erano state trasmesse dal suo professionista per mero errore.
Con il terzo motivo di ricorso, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME deducono nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art.360, co.1,
n.4 c.p.c. per omessa valutazione di prove. La Corte non avrebbe considerato il contenuto del verbale ispettivo in cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE attestava che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva confermato l’estraneità RAGIONE_SOCIALEa ricorrente a manovre fraudolente volte ad ottenere ingiusti vantaggi fiscali.
I primi due motivi possono trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione.
Essi sono inammissibili.
Nonostante la rubrica intitolata all’art.360, co.1, n.4 c.p.c., essi in realtà tendono ad un riesame del materiale istruttorio, asseritamente mal valutato. In particolare, la Corte d’appello avrebbe datato la cessione d’azienda nel giorno 12.10.2010, quando le prove acquisite in giudizio indicavano la data del 12.1.2010, come affermato anche dal primo giudice e mai contestato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Alla luce di tale premessa, i motivi deducono la conseguente erronea valutazione di tutte le risultanze istruttorie acquisite.
Ora, il prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe prove svolto dal giudice di merito ex art.116 c.p.c., non è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo di un suo cattivo esercizio, se non deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (Cass. S.U. n.20867/20).
I primi due motivi nulla argomentano sulla presenza di fatti storici decisivi che siano stati omessi e oggetto di discussione tra le parti.
Oltre a ciò, la decisione è basata sugli stessi argomenti di fatto già espressi dal primo giudice, ovvero: nei periodi contestati la società aveva fatturato ingenti importi, ed era perciò attiva e usufruiva dei lavoratori in questione; era irrilevante la c essione d’azienda intervenuta a favore
RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto il contratto non indicava i lavoratori ceduti né i beni aziendali ceduti, e non era stato depositato presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Commercio. Inoltre, i lavoratori oggetto del verbale ispettivo avevano buste paga rilasciate dalla società ricorrente e non dalla cessionaria.
Si verte pertanto in tema di doppia pronuncia conforme, con conseguente esclusione del ricorso ai sensi del n.5 RAGIONE_SOCIALE‘art.360, co.1 c.p.c. (art.360, co.4 c.p.c.); da qui l’ulteriore inammissibilità dei due motivi.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile.
Esso non incorre nell’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘art.360, co.4 c.p.c., poiché manca una doppia pronuncia conforme sul tema dedotto con il motivo. Invero, emerge dalla sentenza d’appello che la questione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oggetto RAGIONE_SOCIALE‘ultimo motivo d’appello, non era stat a considerata dal primo giudice.
Il motivo è però inammissibile perché deduce un fatto omesso, ovvero la mancata considerazione del verbale ispettivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da cui risultava che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva confermato l’estraneità RAGIONE_SOCIALEa ricorrente a manovre fraudolente volte ad ottenere ingiusti vantaggi fiscali, senza nulla argomentare sulla sua decisività.
Il motivo non deduce la ragione per cui una dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, relativa a manovre fraudolente relative al profilo fiscale, possa avere rilievo decisivo nella presente causa, la quale non attiene al profilo tributario ma ad una omissione contributiva da parte del datore di lavoro.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza.