Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32559 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32559 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8754-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2867/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2018 R.G.N. 1071/2016;
Oggetto
Contributi previdenza
R.G.N. 8754/2019 Cron. Rep. Ud. 27/09/2024 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di accertamento negativo svolta dalla società RAGIONE_SOCIALE e dal suo legale rappresentante, COGNOME avverso un verbale ispettivo che contestava l’omesso versamento contributivo relativamente a vari lavoratori impiegati nei periodi ottobre-dicembre 2010, gennaiomarzo 2011.
Confermando i rilievi svolti dal primo giudice, la Corte rilevava che nei periodi contestati la società aveva fatturato ingenti importi, ed era perciò attiva e usufruiva dei lavoratori in questione. Doveva ritenersi irrilevante la cessione d’azienda interv enuta a favore della RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE in quanto il contratto non indicava i lavoratori ceduti, i beni aziendali ceduti e non era stato depositato presso la Camera di Commercio. Il fatto che i lavoratori oggetto del verbale ispettivo fossero ancora in forza presso la RAGIONE_SOCIALE e non presso la cessionaria nel periodo oggetto di contestazione, era corroborato dal dato per cui le buste paga erano rilasciate dalla società appellante e non dalla cessionaria. Né era dimostrato che le denunce contributive (modelli DM10) presentate dalla cessionaria all’Inps si riferissero proprio ai periodi temporali oggetto di contestazione. Da ultimo, la Corte riteneva non vi fosse alcuna prova del fatto che la Guardia di Finanza, interro gata dagli ispettori dell’Inps, avesse confermato
l’estraneità della società appellante a manovre fraudolente volte ad ottenere ingiusti vantaggi fiscali.
Avverso la sentenza, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME ricorrono per tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
All’adunanza camerale, il collegio fissava in 60 giorni il termine per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo e il secondo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME deducono nullità della sentenza ex art.360, co.1, n.4 c.p.c. per omessa valutazione di prove. Entrambi i motivi sono incentrati sul fatto che la Corte avrebbe erroneamente collocat o la cessione d’azienda in data 12.10.2010, anziché in data 12.1.2010 come emergeva dalla documentazione prodotta. Da tale omessa valutazione delle prove derivava l’erroneità delle affermazioni svolte dalla Corte. In particolare, la sentenza non aveva messo in correlazione i periodi oggetto del verbale ispettivo con il precedente periodo 12.1.2010 -ottobre 2010 nel quale risultava documentalmente che la cessionaria aveva proceduto alle denunce contributive (modelli DM10) relative ai lavoratori cui si riferiva il verbale ispettivo, e tanto confermava che le denunce contributive inviate dalla appellante nel periodo contestato erano state trasmesse dal suo professionista per mero errore.
Con il terzo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME deducono nullità della sentenza ex art.360, co.1,
n.4 c.p.c. per omessa valutazione di prove. La Corte non avrebbe considerato il contenuto del verbale ispettivo in cui l’Inps attestava che la Guardia di Finanza aveva confermato l’estraneità della ricorrente a manovre fraudolente volte ad ottenere ingiusti vantaggi fiscali.
I primi due motivi possono trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione.
Essi sono inammissibili.
Nonostante la rubrica intitolata all’art.360, co.1, n.4 c.p.c., essi in realtà tendono ad un riesame del materiale istruttorio, asseritamente mal valutato. In particolare, la Corte d’appello avrebbe datato la cessione d’azienda nel giorno 12.10.2010, quando le prove acquisite in giudizio indicavano la data del 12.1.2010, come affermato anche dal primo giudice e mai contestato dall’Inps. Alla luce di tale premessa, i motivi deducono la conseguente erronea valutazione di tutte le risultanze istruttorie acquisite.
Ora, il prudente apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito ex art.116 c.p.c., non è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo di un suo cattivo esercizio, se non deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (Cass. S.U. n.20867/20).
I primi due motivi nulla argomentano sulla presenza di fatti storici decisivi che siano stati omessi e oggetto di discussione tra le parti.
Oltre a ciò, la decisione è basata sugli stessi argomenti di fatto già espressi dal primo giudice, ovvero: nei periodi contestati la società aveva fatturato ingenti importi, ed era perciò attiva e usufruiva dei lavoratori in questione; era irrilevante la c essione d’azienda intervenuta a favore
della RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE in quanto il contratto non indicava i lavoratori ceduti né i beni aziendali ceduti, e non era stato depositato presso la Camera di Commercio. Inoltre, i lavoratori oggetto del verbale ispettivo avevano buste paga rilasciate dalla società ricorrente e non dalla cessionaria.
Si verte pertanto in tema di doppia pronuncia conforme, con conseguente esclusione del ricorso ai sensi del n.5 dell’art.360, co.1 c.p.c. (art.360, co.4 c.p.c.); da qui l’ulteriore inammissibilità dei due motivi.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile.
Esso non incorre nell’inammissibilità dell’art.360, co.4 c.p.c., poiché manca una doppia pronuncia conforme sul tema dedotto con il motivo. Invero, emerge dalla sentenza d’appello che la questione delle dichiarazioni rese dalla Guardia di Finanza, oggetto dell’ultimo motivo d’appello, non era stat a considerata dal primo giudice.
Il motivo è però inammissibile perché deduce un fatto omesso, ovvero la mancata considerazione del verbale ispettivo dell’Inps da cui risultava che la Guardia di Finanza aveva confermato l’estraneità della ricorrente a manovre fraudolente volte ad ottenere ingiusti vantaggi fiscali, senza nulla argomentare sulla sua decisività.
Il motivo non deduce la ragione per cui una dichiarazione della Guardia di Finanza, relativa a manovre fraudolente relative al profilo fiscale, possa avere rilievo decisivo nella presente causa, la quale non attiene al profilo tributario ma ad una omissione contributiva da parte del datore di lavoro.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza.