Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18253 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18253 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27613-2020 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 18/08/2020 R.G.N. 293/2017;
Oggetto
Anticipazione udienza -omessa comunicazione alla parte non costituita
R.G.N. 27613/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/05/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, Sezione distaccata di Sassari, ha accolto l’appello RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, ha respinto la domanda di NOME COGNOME volta a far accertare lo svolgimento di attività lavorativa, in maniera continuativa e con carattere di subordinazione, dal 20.4.2002 al 30.10.2010, con mansioni di redattore, e ad ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALEa società al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive e alla regolarizzazione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa.
La Corte territoriale ha preliminarmente confermato la dichiarazione di contumacia del COGNOME, avendo verificato la ritualità RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso in appello. Nel merito, ha accertato, in base alle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo di primo grado e alle prove orali raccolte, che il ‘COGNOME è stato un collaboratore fisso, non un redattore, poiché non sceglieva i titoli degli articoli da pubblicare, si occupava quasi esclusivamente RAGIONE_SOCIALEa cronaca bianca (politica locale), gli articoli gli erano richiesti e a volte li proponeva, anche se il capo servizio era libero di pubblicarli o meno. Non aveva orari da osservare, non aveva una sua password né una sua postazione’ (p. 6, primo cpv.). Ha rilevato la mancanza di ‘qualsiasi autonomia ne lla scelta RAGIONE_SOCIALE‘informazione da fornire, nella scelta RAGIONE_SOCIALEa sua stesura, nella coordinazione con gli altri redattori, nella redazione del giornale -intesa come programmazione e formazione del prodotto finale RAGIONE_SOCIALEe attività necessarie a questo fine: scelta e revisione degli articoli impaginazione e quant’altro ‘. Ha rigettato la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro svolto ininterrottamente
con l’RAGIONE_SOCIALE avendo lo stesso COGNOME allegato di avere stipulato un contratto con l’RAGIONE_SOCIALE dal 29.3.2005 al 30.9.2007, senza dedurre l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto costituito dalle due società né la simula zione del rapporto con l’RAGIONE_SOCIALE. Ha dichiarato prescritto il credito vantato dal lavoratore per il periodo dal 29.3.2005 al 30.9.2007.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità del procedimento e RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 291, 435, 436 e 421 c.p.c., per avere la Corte d’appello, all’udienza RAGIONE_SOCIALE‘11.12.2019, dichiarato la contumacia del COGNOME sebbene questi non fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa fissazione di tale udienza avendo ricevuto, per il tramite del difensore, unicamente comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza fissata per il giorno 11.12.2020. Si deduce che, dopo il deposito del ricorso in appello, la Corte territoriale ha emesso il decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza per il giorno 12.6.2019; il ricorso e il decreto sono stati ritualmente notificati al COGNOME; in data 8.5.2019 la Corte d’appello ha disposto il differimento d ell’udienza al 23.10.2019 e in data 16.9.2019 (con provvedimento comunicato alle ore 9.10 cumulativamente agli iscritti al RAGIONE_SOCIALE, tra cui il difensore del COGNOME) un ulteriore differimento all’11.12.2020; sempre in data 16.9.2 019, alle ore 9.49, la data d’udienza è stata
anticipata all’11.12.2019 ma quest’ultimo provvedimento è stato notificato via EMAIL solo ai difensori RAGIONE_SOCIALE‘appellante, non essendo il COGNOME ancora costituito in giudizio.
Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del CNLG, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, D.P.R. n. 153/1961 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello, una volta accertata la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘attività del COGNOME alla qualif ica di collaboratore fisso (anziché di redattore), dichiarato la sussistenza, nel periodo dall’1.10.2007 al 30.11.2010, di un rapporto di lavoro subordinato quale collaboratore fisso alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa controricorrente.
Con il terzo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del CNLG, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, D.P.R. n. 153/1961, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2094 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost. Si assume che, ove la sentenza d’appello avesse inteso disconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro, la stessa avrebbe violato le disposizioni citate, avendo accertato lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle di collaboratore fisso.
Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto non vi è prova RAGIONE_SOCIALEa comunicazione al difensore del COGNOME RAGIONE_SOCIALEa anticipazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza dall’11.12.2020 all’11.12.2019 (v. ricorso p. 6 -7 con puntuali riferimenti ai documenti rilevanti, depositati in allegato al ricorso medesimo).
Deve premettersi che è pacifica l’avvenuta notifica, ad opera RAGIONE_SOCIALEa società, del ricorso in appello e RAGIONE_SOCIALE‘originario decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza, con la conseguenza RAGIONE_SOCIALEa valida instaurazione del contraddittorio per l’udienza originariamente fissata per il 12.6.2019, sicché deve escludersi ogni profilo di improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello medesimo (v. Cass. n. 20995 del 2019).
Ciò che l’attuale ricorrente deduce è l’omessa successiva notificazione del decreto di anticipazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza (dall’11.12.2020 all’11.12.2019) adottato d’ufficio il 16.9.2019 alle ore 9.49.
Come statuito da questa Corte, l’istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione ex art. 437 cod. proc. civ. devono essere notificati alla parte non costituita personalmente, poiché la procura conferita per il primo grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall’art. 330 cod. proc. civ. per la notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, essendo questa l’unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata norma di rito, con la conseguenza che l’omessa o irrituale notifica alla parte non costituita configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità RAGIONE_SOCIALEa successiva udienza di discussione e RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa, che ne comporta l’annullamento con rinvio al giudice d’appello (v. Cass. n. 18149 del 2007; n. 20995 del 2019).
Difatti, ‘qualora venga disposta l’anticipazione d’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘udienza, senza che ne sia effettuata la notifica o la comunicazione ai difensori RAGIONE_SOCIALEe parti o alle parti personalmente quando non ancora costituite, viene leso irreparabilmente il diritto del convenuto a costituirsi entro la data consentitagli, derivandone una nullità insanabile, idonea a travolgere tutti gli atti del processo, compresa la sentenza’ (Cass. n. 3445 del 2024).
Con la precisazione che l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘anticipazione, verificatasi dopo la vocatio in ius , incide sulla valida instaurazione del contraddittorio e determina la nullità RAGIONE_SOCIALE‘attività espletata in assenza RAGIONE_SOCIALEa parte, ivi compresa la pronuncia la sentenza, ma non produce effetti quanto agli atti già compiuti nel momento in cui si è verificata la nullità e,
quindi, non è idonea a determinare la perdita di efficacia RAGIONE_SOCIALE‘ edictio actionis , stabilizzatasi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘originario decreto (v. Cass. n. 18149 del 2007; n. 20995 del 2019, citate) e quindi non rende improcedibile l’appello.
14. Alla luce dei principi richiamati, atteso che l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘anticipazione, verificatasi dopo la vocatio in ius , incide sulla valida instaurazione del contraddittorio e determina la nullità RAGIONE_SOCIALE‘attività espletata in assenza RAGIONE_SOCIALEa parte, ivi compresa la pronuncia la sentenza, deve trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei residui motivi attinenti al merito RAGIONE_SOCIALEa decisione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio del procedimento alla Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE, che provvederà anche alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell’adunanza camerale del 15 maggio 2024