Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7860 Anno 2019
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Civile Sent. Sez. L   Num. 7860  Anno 2019
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2019
SENTENZA
da :
sul ricorso 28840-2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivam domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; dagli
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
TRENITALIA RAGIONE_SOCIALE . RAGIONE_SOCIALE in S.P.A. RAGIONE_SOCIALE 1003, C.F 0540315 CODICE_FISCALE
persona del COGNOME presentante pro legale COGNOME rap tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME; ROMA , legale
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4388/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2017 R.G.N. 2004/2017; della il udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2019 dal AVV_NOTAIO COGNOME; nella dal
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato NOME COGNOME; udito l’Avvocato COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, confermando la sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale della stessa sede, ha con sRAGIONE_SOCIALEnza n.4388 del 5.10.2017 – respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato da RAGIONE_SOCIALE, in data 4.12.2015, a NOME COGNOME, operaio addetto alla manutenzione, per commissione di un reato (rapina) considerato dal CCNL di settore quale causa di licenziamento nonché per omessa comunicazione, al datore di lavoro, della sRAGIONE_SOCIALEnza di condanna definitiva relativa al reato.
2.  La Corte respingeva il reclamo proposto dal lavoratore confermando la declaratoria di legittimità del licenziamento e rilevando, in particolare, che l’omessa comunicazione al datore di lavoro del passaggio in giudicato della sRAGIONE_SOCIALEnza di condanna per uno dei reati previsti dal CCNL di settore quale causa di licenziamento integrava la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza e incrinava definitivamRAGIONE_SOCIALE il vincolo fiduciario.
3.  Per la cassazione di tale sRAGIONE_SOCIALEnza il Sicliano ha proposto ricorso affidato a due motivi. La società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art, 24 cod.proc.civ. nonché degli artt. 64 e 66 del c.c.n.l. della mobilità, Area contrattuale “Atti ferroviarie” (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Cor distrettuale, trascurato che la norma contrattuale – seppur sanziona con il licenziamento la commissione di determinati reati tra cui la rapina – non prevede alcun obbligo di comunicazione da parte del lavoratore ed avendo, la Corte, escluso (per genericità ed irrilevanza) la prova testimoniale tesa a dimostrare l’effettuata comunicazione. Inoltre, contestazione di addebito inviata dal datore di lavoro risulta tardiva.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione (in relazione all’art. 36 primo comma, n. RAGIONE_SOCIALE oc.civ.) in ordine alla ritorsività del licenziamento, aspett 5, cod.pr trascurato dalla Corte distrettuale nonostante la documentazione prodotta.
3. Il primo motivo del ricorso non è fondato.
4. PreliminarmRAGIONE_SOCIALE, la censura concernRAGIONE_SOCIALE la violazione delle clausole del c.c.n.l. è RAGIONE_SOCIALE prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso p cassazione, secondo cui parte ricorrRAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (anche per estratto) di dette clausole, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo c ritenere assolto il duplice onere, rispettivamRAGIONE_SOCIALE previsto a presidio del suddetto princip
dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbra 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).
5. La doglianza relativa alla tardività della contestazione disciplinare è inammissibile, posto ch l’accertamento in fatto del momento in cui il datore di lavoro (e, nella specie, la RAGIONE_SOCIALE) acquisisce la notizia dell’illecito è riservato al giudice del mer censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c., applicab fattispecie nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83 (cfr. Cass. nn. 191 17034 del 2016). Nella specie, la Corte distrettuale ha illustrato analiticamRAGIONE_SOCIALE, in manier congrua e logica, le modalità di conoscenza della commissione, da parte del datore di lavoro, del reato e della relativa pronuncia penale.
6. In ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale, questa Corte ha già affermato che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabil cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Cass. 18222 del 2004, Cass. n. 8148 del 2018). Nella specie, la Corte distrettuale ha ribadito le motivazioni già assunte da Tribunale in ordine alla genericità ed ininfluenza dei capitoli di prova testimoniali dedotti .dal lavoratore, precisando, fra l’altro, che: “Quindi è dalla stessa prova articolata dal reclamante che si evince come lo stesso non abbia mai riferito ad alcuno di essere stato condannato per un delitto per il quale il ccnI prevede la sanzione del licenziamento, sicchè la prova richiesta n solo è generica, per quanto esposto, ma irrilevante” (pag. 7 della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata).
7. In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore d lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essend determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la fu correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza; spetta al giudice di merito valutare l congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavor assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, a precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all’assenza d pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (cfr. Cass. 13.2.2012 n. 2013 e, precedRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, in senso analogo, tra le tante, Cass. 21.6.2011 n. 13574; Cass. 7.4.2011 n. 7948; Cass. 2.3.2011 n. 5095; Cass. 18.2.2011 n. 4060).
Nella fattispecie, la Corte distrettuale ha rilevato che “il COGNOME ha celato al datore di lavoro, finchè gli è stato possibile, di avere riportato una condanna passata in giudicato per rapina, non riferendolo tempestivamRAGIONE_SOCIALE per le vie ufficiali agli uffici competenti e tacendolo fino 26.10.2015, epoca in cui, essendo impossibilitato a presenziare alla seconda convocazione per4 l’audizione disciplinare (la prima convocazione, da lui richiesta, e prevista per il ottobre 2015, era statLdifferoita avendo egli rappresentato di essere impossibilitato a presenziare “per motivi di visita” in relazione alla convocazione presso l’ambulatorio RAGIONE_SOCIALE di Reggio Calabria; pur essendo in data 20.10.2015 già convalescRAGIONE_SOCIALE a Bagnara Calabria, ometteva di rappresentare al datore di lavoro di essere ristretto in esecuzione di pena e di necessitare dell’autorizzazione del magistrato di sorveglianza per recarsi a Napoli ed essere ivi sentito in sede disciplinare).”
Tale motivazione, incentrata su tutti gli elementi oggettivi e soggettivi emersi, risulta confor ai principi sopra richiamati, nonché congrua e priva di vizi logici e resiste alle censure d ricorrRAGIONE_SOCIALE.
8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Va rilevato che il controllo di logicità del giudizio di fatto è, nella presRAGIONE_SOCIALE fatti consentito alla luce dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., nella formulazione successiva alla novella introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012 trattandosi di sRAGIONE_SOCIALEnza depositata dopo il giorno 11 settembre 2012.
Come precisato dalle Sezioni Unite (n. 8053/2014) è, in tal caso, denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmRAGIONE_SOCIALE rilevante, in quanto attinRAGIONE_SOCIALE all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risult testo della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. E tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparRAGIONE_SOCIALE“, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamRAGIONE_SOCIALE incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Ebbene, non è ravvisabile, nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, cuna lacuna o contraddizione COGNOME al motivazionale, avendo, la Corte distrettuale, proceduto ad analizzare la condotta tenuta dal COGNOME a fronte delle responsabilità e degli obblighi di correttezza e buona fede ch incombevano allo stesso dipendRAGIONE_SOCIALE alla luce delle previsioni del c.c.n.l. di settore, nonché evidenziato che le connotazioni intenzionali della condotta erano tali che integravano una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, essendo stata compromessa in modo irrimediabile la fiducia riposta nel lavoratore. La Corte, accertata la sussistenza di una gius causa di licenziamento, ha – conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE – escluso il carattere ritorsivo della sanzione disciplinare, che deve rappresentare un motivo unico e determinante ai sensi dell’art. 1345
n. 28840/2017 R.G.
cod.civ. (cfr. ex multís, Cass. n. 28453 del 2018, Cass. n. 20742 del 2018, Cass. n. 28119 del 2017): invero, il motivo illecito rileva solamRAGIONE_SOCIALE se è l’unico determinate, sicch licenziamento è, comunque, valido se giustificato, a prescindere dall’eventuale concorso di un motivo illecito.
9. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
10. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vig della legge dì stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguRAGIONE_SOCIALE tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmRAGIONE_SOCIALE o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la st impugnazione, principale o incidentale, a norma art. I bis. Il giudice da atto nel provvediment della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedRAGIONE_SOCIALE e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. RAGIONE_SOCIALE Essendo il ricorso in questione (avRAGIONE_SOCIALE natura chiaramRAGIONE_SOCIALE impugnatoria) integralmRAGIONE_SOCIALE da respingersi, deve provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE a pagare le spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titol contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2019.