Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3529 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3529 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2501/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza n. 2406/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini di cui appresso.
RAGIONE_SOCIALE, narrando che NOME COGNOME, in compagnia del marito NOME COGNOME, aveva deciso,
unitamente al coniuge, di acquistare un complesso di mobili da cucina con annessi elettrodomestici, in mostra nel negozio della esponente, per il prezzo di € 15.000,00, con previsione di pagamenti rateali di acconto, senza, tuttavia, adempiere al contratto predetto, aveva citato in giudizio la COGNOME e, chiamato in causa lo COGNOME, chiedendo condannarsi i convenuti a risarcire il danno, quantificato in € 7.750,00.
L’adito Tribunale disattese la domanda e la Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, sia pure sulla base di diversa motivazione.
Esclusa la scarsa chiarezza dello stampato, ritenne, tuttavia, il contratto nullo per indeterminatezza dell’oggetto, trattandosi della vendita di mobili personalizzati, che avrebbe necessitato della specificazione in un apposito progetto reso parte integrante del contratto.
La soccombente appellante ricorre sulla base di tre motivi. La controparte è rimasta intimata.
Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1346 cod. civ.
Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello aveva accertato che l’oggetto era determinabile, trattandosi di una cucina modulare di marca, modello e prezzo identificati e la indicazione delle effettive misure non avrebbe potuto incidere su essa determinazione.
Con il secondo motivo viene denunciata omessa motivazione in violazione dell’art. 111, co. 4, Cost., e 134 cod. proc. civ., in relazione all’affermata mancanza di accordo negoziale, stante che la sottoscrizione del modulo manifestava la volontà di acquistare la cucina. Per contro, la sentenza, contraddittoriamente, aveva rilevato l’inefficacia negoziale del documento, nulla spiegando a
riguardo della sua portata probatoria. Inoltre, la Corte locale aveva del tutto omesso di chiarire la ragione per la quale aveva reputato che lo COGNOME non avesse espresso volontà negoziale, nonostante la sottoscrizione del modulo.
Con il terzo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito dal significato concludente della sottoscrizione del modulo.
7. Tutti i motivi sono inammissibili.
Quanto al primo deve osservarsi che la Corte di Milano ha spiegato le ragioni per le quali l’oggetto del contratto, seppure determinabile, non risultava essere stato determinato, mancando l’approvazione contrattuale del progetto esecutivo, di talché la prestazione è rimasta indeterminata.
Con l’esposta censura la ricorrente invoca un’alternativa ricostruzione dell’accertamento in fatto, in questa sede non esigibile.
Anche il secondo motivo, pur se in relazione ad altro profilo, è diretto, del pari, a un improprio riesame di merito.
La firma della COGNOME era apocrifa, in quanto venne in realtà apposta dal coniuge (punto pacifico), il quale, peraltro, non aveva alcun potere di vincolare la moglie; né risultava che quest’ultima avesse autorizzato l’apposizione, né constava che costei avesse successivamente ratificato l’operato dello COGNOME.
In definitiva, conclude la sentenza, non vi era prova che il contratto fosse stato sottoscritto dalla pretesa parte compratrice, né vi era prova che lo stesso fosse stato concluso verbalmente.
Trattasi di una ricostruzione in fatto in questa sede non censurabile.
Il terzo motivo si riduce a un’ulteriore specificazione del secondo e, certamente, risulta del tutto estraneo alla categoria
dell’omissione di un fatto controverso e decisivo, ponendosi a inammissibile censura dell’interpretazione dei fatti di causa. Di conseguenza, pur a volere escludere che si versi in presenza di cd. ‘doppia conforme’, la doglianza non è scrutinabile (cfr. Cass. nn. 34576/2019, 5987/2021).
Rigettato il ricorso nel suo complesso, non vi è luogo a statuizione sulle spese poiché la controparte è rimasta intimata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio di giorno 4 dicembre 2024.