Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 340 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 340 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 25363/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pr tempore, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pr tempore, rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata in calce ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo Studio del difensore;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domicilia all’indirizzo PEC del·clifensore iscritto nel REGINDE;
– con troricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3364/2016, pubblicata 21 settembre 2016r.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 d Consigliere NOME COGNOME.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che:
interposta impugnazione da parte della RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Napol nella resistenza del COGNOME, che proponeva anche appello incidentale, autorizzata la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE, che si costituiva aderendo all difese dell’appellante, dichiarava la cessazione della materia del contendere ordine ai motivi di appello principale e di quello incidentale tutti riguar determinazione del. prezzo dell’immobile, rigettato l’appello relativamente a domanda di risarcimento dei danni, confermata la sentenza relativamente
all’accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile contesa, con compensazione delle spese processuali del grado.
A sostegno della decisione adottata la Corte territoriale rilevava che quant regime della produzione documentale al presente processo trovava applicazione l’art. 345 c.p.c. nella versione anteriore alla novella n. 69 del 2009, conseguenza che a fronte dell’eccezione di nullità del contratto prelimina formulata per la prima volta nel corso del giudizio di appello, all’udienz 07.07.2010, alla prima udienza successiva correttamente la difesa dell’appellat aveva prodotto atti volti a dimostrare il buon diritto del COGNOME ad acqui l’immobile, per cui si trattava di documenti assolutamente indispensabili ai della decisione, comprendendosi dal loro esame l’infondatezza dell’eccezione di nullità, per avere alla data del 1994 l’acquirente convenuto tutti i requi reddito e patrimoniali (negativi) richiesti dalla legge. Aggiungeva che dov essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto al prezzo del bene per avere il COGNOME formulato offerta reale in data 23.02.2007, c valore transattivo, come rilevato dal c.t.u., superiore per oltre euro 5.000, quanto la parte avrebbe dovuto pagare in esecuzione della sentenza di primo grado, offerta accettata dalla controparte, a nulla rilevando la circostanza ch parte avevano continuato a comparire in giudizio essendo pendenti altre questioni. In particolare, la domanda di risarcimento del danni, della qu veniva dichiarata l’inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 342 c.p. assoluta genericità. Infine, andava confermata la sentenza impugnata quanto all’accertamento dell’intervenuto trasferimento della proprietà dell’immobi respinta l’eccezione di nullità del contratto; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
avverso la sentenza della Corte d’appello partenopea proponevano ricorso per cassazione, basato su tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, cui resisteva co controricorso il COGNOME;
in prossimità dell’adunanza camerale del 21 giugno 2022, la difesa di part ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Considerato in diritto:
– con il primo motivo parte ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comm n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione delle norme sulla interpret dei contratti ex artt. 1362 e ss c.c., per aver la Corte territoriale errone ritenuto intervenuta fra le parti una transazione, mentre l’offerta reale ed i della somma presso istituto di credito aveva la sola finalità di dare attuaz alla decisione di primo grado, essendo la somma di euro 5.000,00 a copertura degli interessi successivi, anche essi indicati in sentenza.
Con il secondo motivo si denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. e n. 5 – la violazione dei principi che regolano la fattispecie della cessazione materia del contendere in mancanza di una concorde richiesta delle parti, essendo stata dichiarata d’ufficio.
Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta – ai sensi , dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. – la violazione dei principi che regolano la fatt dell’obbligo di motivazione per non essere stata integralmente corrispost l’importo residuo da parte del COGNOME che ammontava ad euro 34.018,06, che mancava peraltro di attualizzazione.
I tre motivi di ricorso – da trattare congiuntamente vertendo tutti sulla medes questione, seppure sotto diversi profili, dell’errore in cui la corte terr sarebbe incorsa nel ritenere cessazione della materia del contendere – sono fondati.
Nella sentenza di questa Corte n. 562 del 2000 (ribadito da Cass. n. 27255 del 2017) è stato fissato il principio che, in base alla norma di cui all’art. 12 affinché l’offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il cred necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato s inidoneità della somma offerta a coprire l’intero ammontare del credito non vio il disposto dell’art. 1220 c.c., risultando esso legittimamente formulato, e analoghe conseguenze valgono anche in riferimento all’offerta non formale, idonea quanto meno ad impedire la mora del debitore (così Cass. n. 21004 del 2012; Cass. n. 25155 del 2010), ma nel valutare la fattispecie in esame non può prescindersi anche dall’apprezzamento degli esiti della c.t.u. disposta nel cor
del giudizio di appello proprio per tenere conto ai fini della determinazione rapporti di dare ed avere tra le parti dell’offerta reale formulata dal COGNOME
Ed, infatti, a fronte della messa a disposizione da parte del COGNOME di somma definita dal giudice del gravame “superiore per oltre euro 5.000,00 a quanto la parte avrebbe dovuto pagare in esecuzione della sentenza di primo grado”, riconosciuto dal giudice di prime cure come dovuto l’importo di eur 16.216,75 con interessi, a titolo di saldo del prezzo dell’immobile, oltr ulteriori euro 3.354,40, sempre con interessi, che, come da allegazioni del società ricorrenti, corrispondeva ad un’offerta formalizzata per complessivi eu 32.731,93, a fronte di una richiesta di ulteriori euro 34.018,06, sulla qu giudice di appello non si è pronunciato, né risulta avere tenuto conto degli e della c.t.u. disposta sempre in sede di giudizio di secondo grado al fin accertare l’entità di quanto ancora (eventualmente) dovuto.
Come si ricava dalla lettura della sentenza di appello oggi gravata, il protr del giudizio di appello risulta in significativa parte ascrivibile anche alla c delle parti appellanti le quali anche in sede di gravame avevano reiterato la l ferma contestazione quanto all’importo ancora dovuto dall’acquirente, imponendo anche la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, incaricato anche di rispondere a dei quesiti suppletivi, vertenti proprio sulla questione de qu
La contestazione si è poi protratta anche dopo il deposito della consulenz d’ufficio e dei conseguenti chiarimenti, avendo le appellanti criticato la st correttezza dell’ausiliario, con la conseguenza che – veniva ribadito – la somma veniva ritirata in quanto offerta in ottemperanza della sentenza di primo gra “al fine di evitare maggiori spese di esecuzione”.
Ed è proprio la condotta dell’originario convenuto, che ha provveduto all’offe reale per impedire che il protrarsi del giudizio potesse maggiorare le spese denotare come le richieste di ricevere una maggiore somma da parte del costruttore non fosse stata rinunciata ovvero transatta, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame.
Ed, è sempre in tale prospettiva, del tutto trascurata dai giudici di appello andavano valutati gli esiti della disposta c.t.u., in quanto permaneva fra le
un contrasto sugli importi ancora dovuti dal COGNOME e che potrebbe determinare l’incompletezza dell’offerta stessa.
Conclusivamente, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricors deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata; il giudice del rinvio dovr decidere la causa attenendosi al principio che, affinché l’offerta reale del deb sia idonea a costituire in mora il creditore è necessario che essa comprenda l totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide.
Il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., provvederà anche sulle del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in dive composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della 2′ Sezione civile in data 21 giug 2022.