Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5137 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 5137 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3615/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME,
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME,
-intimata- avverso del decreto del Tribunale di Forli’ n. 2185/2022 depositato il 05/12/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Uditi il sostituto procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e gli avvocati e l’AVV_NOTAIO, per la ricorrente, e NOME COGNOME, per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1 Nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, veniva esperita la procedura competitiva di vendita telematica asincrona del complesso immobiliare sito in Comune di Ravenna, località INDIRIZZO, INDIRIZZO, costituito da fabbricati rurali ad uso abitazione e da capannoni adibiti ad allevamento (lotto 7) avicolo conclusasi in data 21/7/2022, con l’aggiudicazione dello stesso, al prezzo di € 845.000 , da parte di RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘).
2 Il Giudice Delegato, preso atto dell’intervento, in data 1/8/2022, di una offerta migliorativa di società RAGIONE_SOCIALE( breviter RAGIONE_SOCIALE) di € 930.000, con decreto del 10/8/2022, autorizzava il liquidatore a sospendere la vendita del lotto 7 e a procedere alla riapertura dell’asta indicendo una nuova procedura competitiva per la vendita del medesimo lotto, ponendo come prezzo base quello dell’offerta migliorativa ed invitando a partecipare alla stessa il precedente aggiudicatario, il soggetto
che aveva presentato l’offerta migliorativa e tutti i soggetti che avevano presentato offerte o comunque avevano manifestato interesse in occasione della precedente procedura di vendita.
3 RAGIONE_SOCIALE proponeva reclamo ex art. 26 l.fall. chiedendo di sospendere la procedura competitiva fissata in data 19/9/2022 e la revoca del decreto Giudice Delegato con il quale era stata sospesa la vendita nella quale la reclamante aveva ottenuto l’aggiudicazione del bene; il Tribunale di Forlì rigettava il reclamo
3.1 Il collegio riteneva che, pur in mancanza di una espressa previsione della l. 3/2012, si poteva estendere, in via analogica, alla liquidazione del patrimonio l’ipotesi sospensiva particolare ex art. 107, comma 4 l.fall., in quanto, a suo dire, la liquidazione del patrimonio altro non è se non il procedimento liquidatorio previsto per i ‘non fallibili’; non è un caso che l’art. 14 novies l. 3/12 ricalchi chiaramente quanto previsto in tema di liquidazione fallimentare.
3.2 Argomentavano i giudici circondariali che l’astratta applicabilità dell’art. 107 l.fall. alla liquidazione del patrimonio non poteva essere esclusa tenendo conto di quanto stabilito nel bando di gara, che prevedeva la vendita senza incanto secondo le forme di cui agli artt 570 e segg. c.p.c., e che la eventuale inconciliabilità tra l’art. 107 l.f all. e le norme del codice di procedura civile andava risolta dando prevalenza alla disciplina concorsuale.
3.3 Da ultimo, il Tribunale evidenziava che nel caso di specie non trovava applicazione la decorrenza del termine di dieci giorni per proporre offerta migliorativa atteso che il giudice delegato aveva esercitato i poteri, previsti dall’art.108 l.fall., di sospendere le operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi che risultano integrati proprio dall’offerta migliorativa e debitamente quietanzata.
4 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidandolo a tre motivi, illustrati con memoria, RAGIONE_SOCIALE ha
svolto difese con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Va preliminarmente riconosciuta l’ammissibilità del ricorso trattandosi di provvedimento emesso su reclamo da parte di RAGIONE_SOCIALE con il quale veniva chiesto al Collegio di sospendere la procedura competitiva fissata in data 19/9/2022 e, dunque, revocare il provvedimento del 10/8/2022 emesso dal Giudice Delegato in seno al procedimento di liquidazione del patrimonio n. 19/2021, di sospensione della vendita nella quale la reclamante aveva ottenuto l’aggiudicazione del bene.
1.1 Vale al riguardo il principio affermato e ribadito anche di recente da questa Corte in materia fallimentare (ma l’orientamento è mutuabile anche alla liquidazione patrimoniale) secondo il quale « la pronuncia del Tribunale, a norma dell’art. 26 l.fall., di rigetto dell’istanza di sospensione della vendita dei beni compresi nell’attivo del fallimento ha natura decisoria e definitiva ed è, quindi, suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost.» (cfr. Cass. n. 25329/2017, 575/2026 e 1927/2026).
2 Il primo mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 -novies l. n. 3/2012, dell’art. 107, 1 e 4 comma, l.fall. e degli artt. 570, 571, 572, 573 e 574 c.p.c. sulla vendita senza incanto, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.: si sostiene che il bando d’asta predisposto dal liquidatore non conteneva alcun rimando alla disciplina dell’art. 107, comma 4, l.fall. ma, al contrario, richiamava espressamente le norme del codice di procedura civile per le vendite senza incanto caratterizzata dalla stabilità dell’aggiudicazione e, quindi, dalla esclusione del potere di sospensione della vendita nel caso in cui successivamente
all’espletamento della gara fossero state presentate offerte migliorative, tanto che nel bando d’asta veniva detto espressamente che « non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara ». Soggiunge la ricorrente che, una volta definite le regole della procedura competitiva da adottare, le stesse sono vincolanti e non possono essere superate in base « al perseguimento di un miglior realizzo dei beni nell’interesse della massa creditoria ».
Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 novies della l. 3/2012, dell’art. 107, 4 e 5 comma, l.fall. e dell’art. 108, comma 1, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.; si argomenta che, anche a voler ritenere applicabile alla presente fattispecie l’art. 107, 4 comma, l.fall., la vendita non poteva essere sospesa, in quanto il liquidatore, dopo aver informato degli esiti delle procedure il giudice delegato, depositando in cancelleria la relativa documentazione non aveva più tale potere.
4 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell’art. 14 -novies della l.3/2012 e dell’art. 108, comma 1, l.fall. in relazione all’art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale di Forlì erroneamente ritenuto che il provvedimento di sospensione della vendita adottato dal Giudice Delegato rientrasse tra le ipotesi disciplinate dall’art. 108, comma 1, l fall, quando invece, dalla lettura del decreto reclamato emerge in modo inequivocabile che la sospensione della vendita era stata disposta sulla base della ritenuta estensione alla liquidazione patrimoniale della disciplina dell’offerta migliorativa prevista dall’art. 107, 4 comma, l.fall..
Sostiene la ricorrente che, in ogni caso non sussistevano le condizioni legittimanti l’esercizio del potere di sospensione di cui all’art 108 comma 1 l.fall. (istanze provenienti dai soggetti legittimati).
5 Il primo motivo è fondato.
5.1 In punto di fatto il tribunale ha accertato che il bando di gara prevedeva che la vendita si sarebbe dovuta svolgere secondo le norme del
codice di procedura civile, con delega ad un professionista che avrebbe dovuto procedere senza incanto e con modalità telematica asincrona, applicando gli artt. 571, 572 e 573 c.p.c. con espressa esclusione della presentazione di offerte dopo l’esperimento della gara.
5.2 L’art. 14 novies intitolato ‘ Liquidazione ‘ stabilisce al comma 2, terzo capoverso, quanto segue: « Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi ».
5.3 La disposizione normativa non contiene alcun richiamo agli artt. 107 e 108 l. fall..
5.4. Essa, infatti, regolamenta le operazioni di liquidazione dei beni, quanto alla procedura competitiva, alle forme di pubblicità e alla stima dei beni, in maniera speculare alla disciplina prevista dall’art.107 l.fall.; viene altresì evocato un potere di intervento del giudice analogo a quello attribuito, in materia fallimentare dall’art. 108 l.fall.(sospensione per gravi motivi).
5.5 La simmetria tra l’art. 14 novies l. 3/2012 e le disposizioni della legge fallimentare non è integrale in quanto, per quanto qui di interesse, non è prevista la particolare disciplina contenuta nel 107, comma 4, l.fall. che facoltizza il curatore ( qui sostituito dal liquidatore) a « sospendere la
vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto ».
5.6 L’omissione non può essere ascritta ad una dimenticanza del legislatore, il quale, non ricorrendo, come avrebbe potuto fare, alla tecnica di rinvio formale diretto agli artt. 107 e 108 l.fall., quantomeno con l’inserimento della clausola della compatibilità, ha voluto dare un autonomo e specifico assetto alla materia in virtù di una consapevole scelta dettata verosimilmente dalla natura spedita e semplificata della liquidazione patrimoniale.
5.7 In tal guisa non è predicabile il ricorso al procedimento analogico in quanto manca una lacuna da colmare e la disciplina sulla liquidazione contenuta nell’art. 14 novies l.3/2012 si presenta autosufficiente.
5.8 Non può neppure sostenersi che la disciplina prevista dall’art. 107 comma 4 l.fall, abbia portata generale; al contrario si tratta, di norma speciale ed eccezionale, in quanto derogatoria dei principi di stabilità e certezza dell’aggiudicazione e celerità e speditezza dello svolgimento della procedura di liquidazione del patrimonio, tanto è vero che nell’ambito dell’esecuzione individuale l’offerta migliorativa è ora prevista solo per la vendita con incanto che costituisce l’eccezione e lo stesso CCII non ha riprodotto il comma 4 dell’art. 107 l.fall. nel testo dell’art. 216 che, pur prevedendo la liquidazione dell’attivo con procedure competitive, ha soppresso la facoltà per il curatore di sospendere la vendita in caso di offerta migliorativa.
Va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto :« nel procedimento di liquidazione patrimoniale l’art. 14 novies della l. 3/2012 non prevede la possibilità del terzo di presentare offerte in aumento dopo l’aggiudicazione della gara; pertanto, in mancanza di una espressa disposizione della legge speciale che disciplina la procedura competitiva di scelta dell’acquirente, non è consentito in via analogica estendere a tali procedure il potere di sospensione attribuito al curatore dall’art 107 l.fall. nel caso di offerta
irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto».
5.9 Tutto ciò non esclude-semmai- che anche nelle procedure ex l. 3/2012 si possa prevedere la facoltà di cui all’art. 107, comma 4, l. fall. con l’inserimento nel bando di gara della specifica possibilità del liquidatore di accettare offerte migliorativa; una simile clausola, come sopra si è dato conto, non è stata prevista nella lex specialis che regolamenta la procedura di vendita competitiva oggetto del presente giudizio.
Al contrario, il bando di vendita prevedeva che l’esperimento di vendita dovesse aver luogo secondo il paradigma dagli artt. 571 e seguenti c.p.c che non solo disciplinano in modo esaustivo la fase della deliberazione sulle offerte, ma soprattutto stabiliscono che, in presenza di una vendita senza incanto regolata dal codice di rito, l’aggiudicazione è definitiva ragion per cui non è neppure astrattamente ipotizzabile che possano essere proposte offerte ulteriori e successive con conseguente riapertura della gara.
Al riguardo questa Corte ha affermato, sia pur in materia fallimentare, che «il potere di sospensione previsto dall’art. 107, comma 4 l.fall. l.fall. sia incompatibile con lo svolgimento delle operazioni di vendita da parte del Giudice Delegato, le quali rimangono regolate dalle norme proprie del processo di esecuzione » (cfr. Cass.n. 9017/2018) con la conseguenza che il potere sospensivo del curatore opera solo «in quanto non sia stata scelta la strada della liquidazione del giudice secondo le norme del codice di procedura civile » ( cfr. Cass. n. 21645/2011).
5.11 Il Tribunale è, dunque, incorso in un duplice errore: in primo luogo ha malamente applicato, in via analogica, la disciplina dell’offerta in aumento prevista dall’art 107, comma 4, l.fall. senza che tale possibilità fosse stata prevista nel bando di gara; in secondo luogo ha ritenuto ammissibile l’offerta migliorativa del 10%, nonostante la lex specialis che regolamentava la vendita avesse fatto preciso riferito alla disciplina
processualcivilistica della vendita senza incanto che non contempla alcuna offerta del terzo successiva all’aggiudicazione del bene.
6 Il secondo motivo resta assorbito.
7 Il terzo motivo è anch’esso meritevole di accoglimento.
7.1 La censura investe la seconda parte della motivazione del decreto laddove il Tribunale, nel riscontrare il motivo di reclamo che denunciava la tardività dell’offerta migliorativa ai sensi dell’art. 107, comma 4, l.fall., in quanto gli esiti dell’asta erano già stati depositati in cancelleria, ha , dapprima, affermato la sussistenza dei presupposti della sospensione da parte del Giudice Delegato per gravi motivi ai sensi dell’art. 108, comma 1 l.fall., prima parte e, successivamente, ha ritenuto integrati anche i requisiti che legittimano il Giudice Delegato ad « impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizione di mercato ».
7.2 Orbene a prescindere dal fatto che, come giustamente evidenziato dal ricorrente, il Giudice Delegato non può esercitare d’ufficio il potere di sospendere o impedire la vendita stante il chiaro tenore letterale di cui al primo comma dell’art 108 l.fall., va rilevato che, come chiaramente si evince dallo stesso decreto, il Giudice Delegato ha sospeso la vendita ritenendo applicabile non l’art 108 l.fall. , bensì l’art. 107, comma 4.
Si legge, infatti, a pagina 2 dell’atto impugnato « il Liquidatore formulava istanza al Giudice Delegato il quale, mediante il provvedimento reclamato, riteneva estensibile alla procedura liquidatoria quanto previsto dall’art. 107, comma 4, L.F. e dunque autorizzava la sospensione della vendita e la riapertura dell’asta mediante indizione di nuova procedura competitiva, che avesse quale prezzo base quello dell’offerta migliorativa » e a pagina 3 « Il provvedimento muove dall’applicabilità anche alla liquidazione del patrimonio di quanto previsto dall’art. 107, comma 4, L.F . ».
7.3 Il Tribunale ha, quindi, errato anche nel correlare la sospensione della vendita, disposta dal Giudice Delegato, ai sensi dell’art . 107, 4 comma, l.fall. per effetto della presentazione dell’offerta migliorativa del 10%, alle diverse ipotesi contenute ne ll’art . 108 l.fall..
In accoglimento del primo e del terzo motivo, l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Forlì , in diversa composizione, il quale si atterrà ai superiori principi e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e terzo motivo, assorbito il secondo motivo, cassa l’impugnato decreto, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa al Tribunale di Forlì, in diversa composizione cui demanda anche di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME