Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 641 Anno 2026
Civile Ord. Sez. U Num. 641 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 14699 – 2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME – c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE – in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso
lo studio dellAVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al controricorso.
CONTRORICORRENTE
e
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del direttore AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura per notar COGNOME del 12.11.2024, elettivamente domiciliata in Ancona, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 8.9.2025.
CONTRORICORRENTE
e
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
avverso la sentenza n. 301/2024 della Corte d’Appello di Ancona, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, ‘dichiarando che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo’, e per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso;
Fatti di causa
Con atto ritualmente notificato NOME COGNOME, proprietario per acquisto mortis causa dei terreni in C.T. del Comune di Montegranaro al foglio 5, particelle n. 384, n. 385, n. 386 e n. 183, citava a comparire dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Premetteva che con atto di compravendita del 5.6.2006 aveva alienato un vasto appezzamento di terreno alla RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta, il 6.4.2007, aveva venduto una porzione del medesimo terreno alla RAGIONE_SOCIALE e, il 6.7.2007, aveva siglato con la stessa RAGIONE_SOCIALE un contratto di leasing immobiliare della medesima porzione (cfr. ricorso, pag. 9) .
Indi esponeva che la RAGIONE_SOCIALE (in proprio e quale utilizzatrice in forza del contratto di leasing) , a decorrere dal giugno 2009, nel corso dei lavori di realizzazione di un complesso turistico, aveva occupato illegittimamente e sine titulo le suindicate particelle, ovvero le aree, rimaste in proprietà dell’odierno ricorrente siccome escluse dall’atto di compravendita del 5.6.2006, particelle posta al confine con la INDIRIZZO‘ (cfr. ricorso, pag. 2) .
NOME COGNOME esponeva, altresì, che in data 11.2.2010 la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva disposto l’apertura di un tratto rettilineo – in variante – lungo la INDIRIZZOVeregrense’ e che il 12.2.2010, ai fini della realizzazione del tratto rettilineo, la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto in provvisorio possesso alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE pure talune piccole porzioni del terreno – delle particelle n.
384 e n. 386 – di proprietà d ell’attore , già oggetto di spoglio da parte della società acquirente (cfr. ricorso, pagg. 3 e 14) .
Chiedeva, dunque, accertarsi e dichiararsi di sua proprietà le porzioni anzidette e condannarsi le parti convenute a rilasciargliele e a risarcirgli i danni sofferti.
Resistevano la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, alla quale – nel prosieguo -subentrava la RAGIONE_SOCIALE
Non si costituiva la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
2.1. La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In particolare, l’Immobilia re NOME deduceva le seguenti circostanze:
-con atto n. NUMERO_DOCUMENTO del 19.11.1976 il Consiglio provinciale aveva approvato i lavori di miglioramento della INDIRIZZOVeregrense’;
-con delibera n. 1569 del 20.5.1977 la Giunta regionale aveva dichiarato i lavori di pubblica utilità;
-con decreto n. NUMERO_DOCUMENTO del 22.11.1977 il Presidente della Giunta regionale aveva autorizzato l’accesso;
-i fondi occupati – e oggetto dei lavori eseguiti in epoca immediatamente successiva – ricomprendevano anche porzione del terreno in catasto al foglio n. 5, particella n. 20, di proprietà di NOME COGNOME;
-il frazionamento della particella n. 20 aveva generato le particelle n. 182 e n. 183 e dal successivo frazionamento della particella n. 182 erano scaturite le particelle n. 384, n. 385 e n. 386;
-le particelle oggetto dell’avversa pretesa er ano state usucapite, pur in assenza di esproprio, dalla RAGIONE_SOCIALE ed erano entrate a far parte del relativo patrimonio indisponibile (cfr. ricorso, pag. 3) .
Espletata la c.t.u., con sentenza n. 93/2021 il tribunale accoglieva la domanda dell’attore .
Proponevano separati appelli la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
Veniva reitera ta l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Resisteva, contro ciascun appllo, NOME COGNOME.
Riuniti i gravami, la Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 301/2024 in riforma della pronuncia di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Evidenziava la Corte di Ancona che era stato ‘appurato che nel caso di specie i lavori eseguiti stati dichiarati di pubblica utilità in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 1569 del 1977 e che il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9134 del 22.11.1977 autorizzato l ‘ accesso ai fondi ‘ (così sentenza d’appello, pag. 18) .
Evidenziava ino ltre che tali atti avevano preceduto ‘la realizzazione della strada provinciale, nel tratto in oggetto, secondo l’iniziale tracciato’, sicché doveva disconoscersi quanto assunto dall’appellato , ovvero che la P.A. non avesse ‘appreso gli immobili a seguito di una procedura espropriativa, risultando, al contrario, adottata sia la dichiarazione di PU che la presa di possesso dei fondi con riferimento alla intera estensione della part. 20 che
poi generato, a seguito di frazionamento, le partt. di cui alla domanda attrice (…)’ (così se ntenza d’appello, pag. 18) .
Evidenziava quindi che la PRAGIONE_SOCIALE. aveva agito nell’esercizio di pubblici poteri, sicché la giurisdizione era devoluta al giudice amministrativo, ‘ ricomprendendo la domanda la richiesta di rilascio dei beni sui quali è stata nel frattempo realizzata l’opera pubblica’ (così sentenza d’appello, pag. 18) .
Evidenziava da ultimo, la corte distrettuale, che non avevano alcun rilievo né la sentenza n. 538/2022, con cui il T.A.R. delle Marche, su ricorso del COGNOME, aveva annullato la ‘ ordinanza della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di apertura al traffico del tratto di strada in questione e del verbale di presa di possesso da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE ‘ , né la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva sollevato eccezione riconvenzionale di usucapione (cfr. sentenza d’appello, pag. 18) .
Contro tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME; in base a due motivi ne ha chiesto l ‘annullamento con ogni conseguente statuizione.
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Ha depositato controricorso la RAGIONE_SOCIALE; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il P.M. ha formulato per iscritto le proprie conclusioni; ha chiesto rigettarsi il primo motivo di ricorso, ‘dichiarando che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo’, ed accogliers i il secondo motivo di ricorso.
Il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 360bis .1 cpv. c.p.c.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 1 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario; lamenta, poi, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi.
Deduce che i beni per cui è controversia non sono stati occupati in forza di provvedimenti amministrativi di P.U. ma con atti abusivi e privi di titolo, ai quali ha fatto seguito, per piccole porzioni delle partt. n. 384 e n. 386, la cosiddetta ‘presa in possesso provvisoria’ in favore della RAGIONE_SOCIALE, del tutto estranea ai risalenti decreti di occupazione per P.U. (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce dunque che è erroneo anche riferire al procedimento ablativo intrapreso n ell’anno 1976 la cessione provvisoria alla RAGIONE_SOCIALE, da parte della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE e ai fini dell’apertura del tratto di strada rettilineo lungo la INDIRIZZO, di piccole porzioni del terreno occupato (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce, segnatamente, che dal piano particellare di esproprio allegato dalle controparti si evince che la porzione occupata della originaria particella n. 20 è di estensione pari a mq. 140, mentre, in realtà, le porzioni per cui è lite, hanno la diversa estensione di mq. 250 (cfr. ricorso, pag. 15) , sicché ‘non risulta in alcun modo provato che i provvedimenti adottati nel 1977 si riferissero ai fondi oggetto di controversia’ (così ricorso, pag. 15) .
Afferma, ancora, che nella nota datata 18.9.2009 della RAGIONE_SOCIALE di Ascoli Piceno le particelle per cui è lite, sono sì ricomprese in quelle interessate dalla dichiarazione di pubblica utilità del 1977, nondimeno siffatto riscontro si basa ‘su un generico riferimento al piano particellare di esproprio’ (cfr. ricorso, pagg. 15 -16) .
Deduce ulteriormente che le porzioni di terreno per cui è controversia, sono state da lui possedute sino allo spoglio avvenuto nel 2009 (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce infine che nella specie esplicano valenza il giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 788/2018, con la quale il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto la domanda possessoria da lui proposta con riferimento allo spoglio, perpetrato ai suoi danni, delle porzioni di terreno de quibus , nonché il giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 538/2022, con cui il T.A.R. delle Marche ha accolto l’impugnazione che aveva spiegato sia contro l’ ordinanza 11.2.2010 della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di apertura al traffico del tratto della strada provinciale ‘Veregrense’ , sia contro il verbale del 12.2.2010 di presa di possesso da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pagg. 16 -17) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. perché la Corte di Ancona l ‘ ha condannato a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE le spese del doppio grado, nonostante che detta RAGIONE_SOCIALE fosse rimasta contumace in primo grado.
Osservano queste Sezioni Unite che il primo motivo di ricorso va accolto perché fondato.
12. Si premetta che la giurisdizione si determina sulla base della domanda: a tal fine rileva non già la prospettazione delle parti bensì il cosiddetto ‘ petitum sostanziale ‘ , il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della ‘ causa petendi ‘ , ossia dell ‘ intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata; l ‘ applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbio l ‘ apprezzamento di elementi che attengono anche al merito (con la conseguenza che la Corte di cassazione è in materia anche giudice del fatto) , ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa essere determinata ‘ secundum eventum litis ‘ (cfr. Cass. sez. un. 1.8.2006, n. 17461 (R.V. 591320-01)) .
Dunque, in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto, tenendo conto, peraltro, che le risultanze fattuali vanno apprezzate, ai sensi dell ‘ art. 386 cod. proc. civ., per come emergenti dalla domanda giudiziale e dalla sua eventuale precisazione, avuto riguardo alla ‘ causa petendi ‘ e al ‘ petitum ‘ sostanziale della stessa, mentre non rileva la successiva attività istruttoria diretta a verificare il fondamento degli elementi dedotti e allegati (cfr. Cass. sez. un. 9.1.2020, n. 156 (Rv. 656657 -01)) .
12.1. Con precipuo riferimento alla materia in questa sede controversa è opportuno, in premessa, dar conto pure del rilievo che in tema
di espropriazione per pubblica utilità e di pretese restitutorie, risarcitorie o ripristinatorie del privato coinvolto dalla relativa attività della P.A. o della sua concessionaria, sussiste la giurisdizione del G.A., ex art. 133, 1° co., lett. g), dell’all. 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, esclusivamente quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto) esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale, mentre sussiste la giurisdizione del G.O. per quelle condotte connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell ‘ opera pubblica, compiute su immobili fin dall ‘ origine esclusi dall ‘ oggetto di questa (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 5.6.2018, n. 14434. Cfr. altresì Cass. sez. un. 16.4.2018, n. 9334, secondo cui, in tema di risarcimento dei danni derivanti dall ‘ illecita occupazione di un bene, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell ‘ art. 133, 1° co., lett. g), c.p.a., quando il comportamento della PRAGIONE_SOCIALE., cui si ascrive la lesione oggetto della domanda, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l ‘ individuazione e la configurazione dell ‘ opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva, anche se illegittima, si ricollega in senso causale) .
Anche Cass. sez. un. n. 14434/2018 afferma che ‘ la giurisdizione del G.O. sussiste per quelle condotte connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell ‘ opera pubblica, compiute su immobili fin
dall ‘ origine esclusi dall ‘ oggetto di questa ‘. Calando detti principi nel caso in esame, valgano le considerazioni che seguono.
È pur vero che l ‘originaria dichiarazione di P.U. (di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1569 del 20.5.1977) aveva riguardato la particella n. 20 (della originaria superficie di ettari 2.79.90) , dal cui frazionamento sono scaturite, dapprima, le particelle n. 182 e n. 183 e, poi, dal frazionamento della particella n. 182, le particelle n. 384, n. 385 e n. 386, partic elle, quest’ultime, unitamente alla particella n. 183, i nteressate sia dall’occupazione ascritta alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE sia dalla cessione ‘in provvisorio possesso’ intercorsa in data 12.2.2010 tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Secondo la Corte territoriale ciò integra un riscontro della surriferita circostanza e cioè che il terreno oggetto della procedura ablativa promossa nel 1976 si identificava con porzione di mq. 140 della particella n. 20 del foglio 5.
Ma, per altro verso, risulta più che congruo il rilievo, valorizzato dal primo giudice, per cui, se le aree oggetto della presente contesa, ‘fossero state (…) oggetto di precedente provvedimento di occupazione d’urgenza l’Ente RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto necessità di ottenerne il possesso provvisorio da RAGIONE_SOCIALE‘ (al riguardo, cfr. ricorso, pag. 16. Ben vero, con la sentenza n. 538/2022, il T.A.R. delle Marche analogamente ha osservato che ‘nessun senso avrebbe il contestato verbale provvisorio in data 12 febbraio 2010 se le aree suddette fossero state già di proprietà pubblica’: al riguardo, cfr. ricorso, pag. 17 ) .
Per altro verso ancora, l’assunto del ricorrente di aver posseduto sino allo spoglio avvenuto nel 2009 tutte le porzioni di terreno per cui è lite, è accreditato in special modo dalla sentenza n. 788/2018, passata in giudicato, con cui il
Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’azione possessoria che NOME COGNOME ebbe ad esperire con ricorso del 1°.12.2009.
Deve, quindi, concludersi che le porzioni di terreno oggetto de ll’occupazione illegittima ascritta alla RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE e della cessione di cui al verbale in data 12.2.2010 erano fin dall’origine es tranee all ‘ àmbito della dichiarazione di P.U. del 1977.
In questi sensi, quindi, va condiviso quel che sostiene l’odierno ricorrente e cioè che l’azione di rivendica ‘non ha nulla a che vedere con gli atti amministrativi (…) e in particolare con la procedura di esproprio risalente senza seguito alcuno a 34 anni prima’ (così ricorso, pag. 14) .
Parimenti va condiviso il rilievo secondo cui si è al cospetto di ‘un comportamento di mero fatto, posto in essere in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente lesivo del diritto soggettivo del privato (cd. occupazione usurpativa) (…)’ (così il ricorso, pag. 18) .
Propriamente, nella specie, vale la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui ove la realizzazione dell ‘ opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l ‘ occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa) , onde l ‘ azione di risarcimento del danno che ne è conseguito, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass.
sez. un. (ord.) 8.7.2019, n. 18272 (Rv. 654586-01); Cass. sez. un. (ord.) 7.12.2016, n. 25044 (Rv. 641778-01)) .
Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primo mezzo di impugnazione.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 301/2024 della Corte d’Appello di Ancona -di cui evidentemente, in sede di statuizione ex art. 382, 1° co., cod. proc. civ., va affermata la giurisdizione -deve essere cassata con rinvio restitutorio alla stessa corte d’appello che, all’esito, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
18. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, co. 1quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso -assorbito il secondo motivo cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza n. 301/2024 della Corte d’Appello di Ancona , dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia alla stessa corte d’appello anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte Suprema di cassazione il 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME