SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 1064 2025 – N. R.G. 00002727 2023 DEPOSITO MINUTA 13 01 2026 PUBBLICAZIONE 13 01 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO, promossa
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME; P.
– ATTRICE INTIMANTE –
CONTRO
l , C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di RAGIONE_SOCIALE; P.
– CONVENUTA INTIMATA –
CON L ‘ INTERVENTO EX ART. 111 C.P.C.
RAGIONE_SOCIALEe società
(c.f.
), in persona del legale rappresentante
pro tempore,
,
(c.f.
), in
P.
P.
– TERZE INTERVENUTE –
Oggetto : Licenza per finita locazione e rilascio di immobile a uso non abitativo
Conclusioni RAGIONE_SOCIALEe parti
(precisate all’udienza del 18/12/2025)
L’
Alla luce RAGIONE_SOCIALEa costituzione nel presente giudizio RAGIONE_SOCIALEe società
e succ. di ex art. 111 c.p.c. nella qualità di acquirenti RAGIONE_SOCIALE‘immobile sito in INDIRIZZO e, pertanto, successori a titolo particolare di , chiede a AVV_NOTAIOmo Giudice l’estromissione dal presente giudizio e insiste per la condanna RAGIONE_SOCIALE‘ alla rifusione in suo favore RAGIONE_SOCIALEe spese di lite maturate sino alla data di intervenuta estromissione.
PER LE SOCIETÀ INTERVENUTE
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via principale di merito
-dichiarare cessato alla data del 28 dicembre 2022 il contratto di locazione rep. n. 36158, racc. n. 11031 del Notaio in Roma, autenticato nelle sottoscrizioni il 15 dicembre 2004, e i relativi patti aggiunti e, conseguentemente,
-ordinare l’immediato rilascio, libera da persone o cose, RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare indicata nell’Allegato A) al predetto contratto con il codice , pagina 4,
rigo 139, sita in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, censita in c.t. 1° RAGIONE_SOCIALEa P.T. 55139 del C.C. di RAGIONE_SOCIALE, nonché in c.t. 1° RAGIONE_SOCIALEa P.T. 49725 del CRAGIONE_SOCIALEC. di RAGIONE_SOCIALE, meglio identificata al RAGIONE_SOCIALE Terreni alla Sezione di RAGIONE_SOCIALE, foglio 27, particelle: 5946/6 ‘Ente Urbano’ di ha 00.02.22; 6026/3 ‘Ente Urbano’ di ha 00.18.35; 6026/5 ‘Ente Urbano’ di ha 00.11.15, e al RAGIONE_SOCIALE Fabbricati in ditta a ‘
sede in Roma (RM)’ alla Sezione Urbana
V, foglio 27, particelle: 5946/6 sub. 2, INDIRIZZO, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6 di classe 7, consistenza mq. 5946/6 sub. 4, particella 6026/3 sub. 1, particella 6026/5 sub. 3 tra loro graffate, INDIRIZZO, INDIRIZZO, piano T-6, zona censuaria 1, categoria B/4 di classe 4, consistenza mc 23.930, rendita catastale € 33.368,71; 5946/6 sub. 5, INDIRIZZO, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6 di classe 7, consistenza mq. 31, superficie catastale totale 30 mq., rendita catastale € 180,91; 5946/6 sub. 6, INDIRIZZO, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6 di classe 7, consistenza mq. 51, superficie catastale totale 59 mq., rendita catastale € 297,63; è inoltre classificato come ‘Bene comune non censibile’ alla Sezione Urbana V, foglio 27, particella 5946/6 sub. 7, INDIRIZZO, Piano T.;
-condannare l’intimata alla rifusione dei compensi e RAGIONE_SOCIALEe
spese.
PER L’INTIMATA AGENZIA
-in via preliminare, sospendere il presente procedimento ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità, dal momento che pende il procedimento RG n. 3125/2023 Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Giudice AVV_NOTAIO -udienza 13 marzo 2024, avente ad oggetto il riscatto RAGIONE_SOCIALE‘immobile e dunque l’accertamento del diritto di proprietà del compendio di INDIRIZZO in capo allo Stato e non ad
che nel frattempo lo ha anche alienato, in violazione del diritto di prelazione RAGIONE_SOCIALE‘ , ad altri soggetti privati,
-nel merito, sin d’ora e per l’ipotesi di prosecuzione del presente procedimento a seguito del denegato esito negativo del giudizio pregiudiziale di riscatto, revocare l’ordinanza di convalida RAGIONE_SOCIALEo sfratto RAGIONE_SOCIALEo Stato dall’immobile di INDIRIZZO, dichiarando infondata l’originaria intimazione di licenza per finita locazione degli immobili oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente controversia al 28 dicembre 2022 o comunque in data antecedente al 29 dicembre 2026, riconoscendo il diritto RAGIONE_SOCIALE‘ a occupare precariamente l’immobile almeno fino a tutto il 28 dicembre 2026, con reiezione di ogni altra domanda, anche risarcitoria, proposta o proponenda dall’originario intimante e dagli intervenienti volontari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le premesse fattuali di seguito sintetizzate sono pacifiche.
Il compendio immobiliare di INDIRIZZO, meglio identificato in
atti, di proprietà del fondo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , gestito da è stato concesso in locazione all’RAGIONE_SOCIALE con contratto del 29/12/2004, per la durata di nove anni, rinnovabile la prima volta per nove anni, e poi di sei anni in sei anni, salvo disdetta comunicata con preavviso di almeno dodici mesi.
La conduttrice ha dato in uso il compendio immobiliare alla Guardia RAGIONE_SOCIALE.
Dopo il primo rinnovo, con p.e.c. del 26 giugno 2020, ha comunicato all’RAGIONE_SOCIALE formale disdetta ‘ con efficacia dalla scadenza RAGIONE_SOCIALE‘attuale periodo di rinnovo, e quindi al 28 dicembre 2022 ‘ .
Con atto di citazione del 1/8/2022, ha intimato
all’
il rilascio per finita locazione al 28/12/2022, domandando al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la convalida RAGIONE_SOCIALEa licenza.
Con comparsa del 27/9/2022 si è costituita l’ opponendosi alla convalida.
Con ordinanza del 6/7/2023 il AVV_NOTAIO non ha convalidato la licenza e ha disposto la conversione del rito, ordinando contestualmente all’intimata il rilascio RAGIONE_SOCIALE‘immobile , concedendo tu ttavia, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘uso pubblico del bene, un ‘ termine congruo ed eccezionalmente ampio per il rilascio ‘, indicato nel 28/12/2025.
Introdotto il merito, ha alienato l’immobile alle quattro società
intervenute
e
che sono subentrate nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
Si è costituita l’ sostenendo che, pur essendo venuto meno il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di godere RAGIONE_SOCIALE‘immobile in forza del con tratto di locazione, pacificamente cessato al 28/12/2022 per effetto RAGIONE_SOCIALEa tempestiva disdetta, sussisterebbe comunque il diritto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione utilizzatrice , priva di soluzioni alternative per l’allocazione dei propri uffici pubblici, di occupare precariamente l’immobile per quarantotto mesi, e dunque fino al 28/12/2026, in forza di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 -septies , d.l. 351/2001.
e gli intervenuti successori a titolo particolare hanno insistito per il rilascio immediato RAGIONE_SOCIALE‘immobile.
La domanda di rilascio immediato è fondata, per le seguenti ragioni.
L’art. 4, comma 2septies così dispone: ‘ Fermo restando che i canoni di locazione devono essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe RAGIONE_SOCIALEo stesso, in caso di mancata sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di locazione previsti dal comma 2-ter, è dovuta un’indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di cui al presente comma si inseriscono automaticamente nei predetti contratti di locazione in corso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente e hanno efficacia per un periodo massimo di quarantotto mesi a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetti. Nelle more RAGIONE_SOCIALE‘adozione dei decreti del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 2-sexies, che disciplineranno, tra l’altro, metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazione in essere, sono sospese le relative procedure.’
La norma ha la seguente struttura logica
SE
le amministrazioni non prorogano o rinnovano i contratti di locazione, che dunque, cessano di avere vigore
e
le amministrazioni utilizzatrici, per la mancanza di alternative, permangono negli immobili
ALLORA
è dovuta, fino ad un massimo di quarantotto mesi, un’indennità di occupazione precaria, pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna
penale, onere o maggiorazione, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore, provato dal locatore.
Appare dunque evidente che la norma, in termini di effetti giuridici espressi, disciplina le conseguenze economiche RAGIONE_SOCIALEa permanenza RAGIONE_SOCIALEe Pubbliche Amministrazioni negli immobili per il periodo successivo alla cessazione del rapporto contrattuale di diritto privato, che attribuiva loro il diritto soggettivo relativo di godere l’immobile altrui. In particolare, la norma esclude, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l’applicazione di penali , oneri o maggiorazioni per il ritardato rilascio RAGIONE_SOCIALE‘immobile eventualmente previste dal contratto, riconoscendo al locatore solo il diritto all ‘indennità di occupazione e al risarcimento RAGIONE_SOCIALE‘eventuale maggior danno provato. In altri termini, la norma limita le conseguenze negative RAGIONE_SOCIALE‘occupazione sine titulo a quanto previsto dall’art. 1591 c.c. , se giustificata dalla mancanza di soluzioni immobiliari alternative per la Pubblica Amministrazione conducente , con l’effetto di escludere -sostituendosi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1339 c.c. -eventuali e più gravose clausole contrattuali.
Se questo è il chiaro e indubitabile effetto RAGIONE_SOCIALEa norma , v’è da chiedersi se essa implichi anche che le Amministrazioni, in assenza di alternative, abbiano diritto di permanere sine titulo nell’immobile fino a quarantotto mesi , come sostiene l’odierna resistente.
Preliminarmente, però, non si può non evidenziare l ‘ intrinseca contraddittorietà di un diritto a occupare sine titulo un immobile. Per esservi un diritto di godimento su cosa altrui che limita il diritto di proprietà costituzionalmente tutelato, imposto contro la volontà del proprietario, deve necessariamente esservi un titolo basato sulla legge ex art. 42, secondo comma, Cost. Dunque, il problema va più correttamente posto nei seguenti termini: quanto disposto dall’art. 4, comma 2 -septies, d.l. 351/2001 implica necessariamente l ‘ attribuzione di un diritto RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni che non abbiano trovato alternative
a permanere negli immobili fino a quarantotto mesi dopo lo scioglimento del contratto di locazione che fondava il loro diritto (privato) di godere RAGIONE_SOCIALE ‘ immobile altrui?
La risposta negativa a questa interpretazione logico sistematica si impone in base alle seguenti considerazioni.
La norma chiarisce che le disposizioni si inseriscono di diritto nel contratto di locazione ex art. 1339 c.c. Pertanto, il titolo che regola il rapporto è sempre il contratto. Dunque, se il contratto di locazione è sciolto, il diritto a permanere nell ‘ immobile in base a quel titolo è necessariamente venuto meno. Se invece persistesse un diritto a permanere in base al contratto, si dovrebbe parlare di proroga RAGIONE_SOCIALEo stesso. Ma lo scioglimento del rapporto è proprio l ‘ espresso presupposto di applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma. Ergo, non vi è un titolo in forza del quale occupare l ‘ immobile.
Non bastasse ciò, la norma espressamente prevede il diritto del locatore ad ottenere, oltre all ‘ indennità nella misura prevista dall ‘ art. 1591 c.c., anche il risarcimento del maggior danno, ove provato, rendendo in tal modo evidente che l’occupazione è illecita e, dunque, non solo è priva di un titolo contrattuale, ma pure priva di un titolo di godimento legale, desumibile per implicito dalla medesima disposizione.
Si deve dunque certamente escludere che la disposizione costituisca un valido titolo per il persistente godimento del bene.
In senso conforme, d ‘ altro canto, si è espressa copiosa giurisprudenza di merito (cfr. ex multis , C.d.A. di Milano, sent. 1640/2024).
Quanto all ‘ istanza, non accolta in corso di causa, di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. per asserita pregiudizialità RAGIONE_SOCIALE ‘ azione reale di riscatto del bene avanzata dall in altra causa pendente davanti a questo ufficio sub r.g.n. 3125/2023, si osserva che la domanda di rilascio RAGIONE_SOCIALE ‘ immobile in questa
causa ha carattere relativo e personale e non rilevano, pertanto, questioni di natura reale. Non sussiste, pertanto, alcuna pregiudizialità necessaria di definizione, con sentenza passata in giudicato, di quel giudizio rispetto a questo.
Quanto all ‘ istanza di estromissione di essendo stata la predetta istanza condizionata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali da parte RAGIONE_SOCIALE e, perciò, non accettata da quest ‘ ultima, non vi sono i presupposti per accoglierla ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 111, terzo comma, c.p.c.
L ‘ esistenza di un indirizzo giurisprudenziale di merito contrastante, anche recente, favorevole all ‘ Amministrazione convenuta (cfr. C.d.A. di Bari n. 1053/2025), giustifica l ‘ integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE
definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g. 2727/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
accertata l’inesistenza di un diritto RAGIONE_SOCIALE‘ a occupare precariamente l’ immobile di causa;
ordina all’RAGIONE_SOCIALE l’immediato rilascio , alle terze intervenute, RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare indicata nell’Allegato A) al contratto di locazione rep. n. 36158, racc. n. 11031 del Notaio in Roma, autenticato nelle sottoscrizioni il 15 dicembre 2004, e i relativi patti aggiunti, con il codice NUMERO_DOCUMENTO, pagina 4, rigo 139, sita in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, censita in c.t. 1° RAGIONE_SOCIALEa P.T. 55139 del CRAGIONE_SOCIALE, nonché in c.t. 1° RAGIONE_SOCIALEa P.T. 49725 del CRAGIONE_SOCIALE, meglio identificata al RAGIONE_SOCIALE Terreni alla Sezione di
RAGIONE_SOCIALE, foglio 27, particelle: 5946/6 ‘Ente Urbano’ di ha 00.02.22; 6026/3 ‘Ente Urbano’ di ha 00.18.35; 6026/5 ‘Ente Urbano’ di ha 00.11.15, e al RAGIONE_SOCIALE Fabbricati in ditta a ‘ sede in Roma (RM)’ alla Sezione Urbana V, foglio 27, particelle: 5946/6 sub. 2, INDIRIZZO, INDIRIZZO T, zona censuaria 1, categoria C/6 di classe 7, consistenza mq. 5946/6 sub. 4, particella 6026/3 sub. 1, particella 6026/5 sub. 3 tra loro graffate, INDIRIZZO, INDIRIZZO, piano T-6, zona censuaria 1, categoria B/4 di classe 4, consistenza mc 23.930, rendita catastale € 33.368,71; 5946/6 sub. 5, INDIRIZZO, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6 di classe 7, consistenza mq. 31, superficie catastale totale 30 mq., rendita catastale € 180,91; 5946/6 sub. 6, INDIRIZZO, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6 di classe 7, consistenza mq. 51, superficie catastale totale 59 mq., rendita catastale € 297,63; è inoltre classificato come ‘Bene comune non censibile’ alla Sezione Urbana V, foglio 27, particella 5946/6 sub. 7, INDIRIZZO, Piano T., libera da persone o cose;
compensa integralmente le spese processuali.
Sessanta giorni per il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Così deciso a RAGIONE_SOCIALE, il 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME