Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19502 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17782/2020 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL) e NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE , in persona del l’institore pro tempore ; già rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procure in calce al controricorso; rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO (pec
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dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 2 febbraio 2024;
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza n. 335/2020 della CORTE d ‘ APPELLO di MILANO, depositata il 31 gennaio 2020;
udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo che fosse accertata l’occupazione sine titulo da parte di questa società di un’area di sua proprietà, sita in Milano, alla INDIRIZZO, e che l’occupante fosse condannata al rilascio dell’immobile, nonché al risarcimento del danno ‘ per effetto della privazione del possesso e godimento ‘ RAGIONE_SOCIALE stesso, oltre al rimborso delle spese di riduzione in pristino stato.
Costituitasi in giudizio la convenuta -che formulò domande riconvenzionali di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale dell’attrice e di arricchimento senza causa -ed intervenuta RAGIONE_SOCIALE in via litisconsortile, il Tribunale, con sentenza 8191/2015, rigettò sia le domande principali che quelle riconvenzionali, compensando le spese.
RAGIONE_SOCIALE (succeduta a RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE proposero appello, al quale resisté RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Milano, disposta ed espletata CTU, con sentenza 31 gennaio 2020, n. 335, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha accertato l’ occupazione sine titulo da parte della società RAGIONE_SOCIALE di un’area di proprietà d i RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE di 3.361 metri quadrati, a fronte di un’area concessale in locazione di circa 2.000 metri quadrati, e ha conseguentemente condannato l’occupante al rilascio dell’immobile in favore della proprietaria.
Sulla scorta delle risultanze dell’indagine svolta dal CTU cui era stato conferito l’incarico di quantificare l’ ‘ indennizzo ‘ dovuto per l’uso della stessa area nel periodo della sua illegittima occupazione e sino all’effettivo rilascio, ‘ anche tenendo conto dei canoni mensili correnti di mercato per immobili aventi caratteristiche simili ‘ -la Corte territoriale ha quindi condannato RAGIONE_SOCIALE anche al risarcimento del danno subìto da RAGIONE_SOCIALE, ‘ per il mancato godimento e privazione del bene oggetto di causa ‘ , quantificandolo in Euro 119.735,87 per il periodo febbraio 2005ottobre 2009, e in Euro 284.844,50 per il periodo novembre 2009marzo 2019, oltre Euro 2.800,83 per ogni ulteriore mese, dall’aprile 2019 al rilascio effettivo.
La Corte d’appello ha invece rigettato la domanda di rimborso delle spese di riduzione in pristino, per mancata prova RAGIONE_SOCIALE stato originario dell’area.
Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina ricorre RAGIONE_SOCIALE , sulla base di due motivi.
Rispondono con unico controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Sia la ricorrente che le controricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale disgiunta, di cui uno solo (l’AVV_NOTAIO.
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NOME COGNOME, ma non l’AVV_NOTAIO) risulta cassazionista; in questa situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (cfr. Cass. 12/05/2020, n. 15165, non mass.; in precedenza v. Cass. 02/01/2012, n.1, non mass.; Cass. 11/06/2008, n. 15478).
Con il primo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 cod. civ., in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2697 cod. civ., nonché ‘ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto discusso e decisivo, ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5 ‘.
RAGIONE_SOCIALE deduce che, nel liquidare, a seguito di CTU, il danno subìto da RAGIONE_SOCIALE ‘ per effetto della privazione del possesso e godimento dell’area ‘, il giudice d’appello avrebbe indebitamente ritenuto sussistente il pregiudizio derivante dall’occupazione della stessa, sebbene la proprietaria nulla avesse allegato né, tanto meno, provato in ordine all’utilizzazione dell’immobile nel relativo periodo.
Sottolinea la ricorrente che, nel corso del giudizio di merito, RAGIONE_SOCIALE non aveva mai allegato alcunché circa l’eventuale intenzione di mettere a frutto l’immobile concedendolo in locazione durante il periodo dell’occupazione, né aveva dedotto di aver sostenuto spese per avere dovuto utilizzare essa stessa altro immobile nel detto periodo, né, infine, aveva evidenziato di avere avuto l’ intenzione di metterlo in vendita.
Puntualizza RAGIONE_SOCIALE che le uniche generiche allegazioni al riguardo erano contenute nel penultimo capoverso di pag.11 dell’atto d’appello , ove le proprietarie avevano invocato il risarcimento del danno da loro sofferto ‘ a causa della privazione del possesso e del godimento ‘ dell’immobile.
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Pertanto, in assenza (prima ancora che della prova) della stessa allegazione di conseguenze dannose derivanti dall’illegittima occupazione, indebitamente il giudice del merito avrebbe proceduto alla liquidazione dell’ ‘ indennità risarcitoria ‘ sulla base della quantificazione peritale basata sui canoni mensili correnti per immobili simili, omettendo di considerare che il danno da occupazione sine titulo non è un danno in re ipsa , bensì un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato dal proprietario.
1.1. Alle deduzioni di parte ricorrente, le controricorrenti obiettano in controricorso che, in realtà, RAGIONE_SOCIALE, sin dall ‘ atto di citazione in primo grado, aveva chiesto ‘ il risarcimento del danno sofferto a causa della privazione del possesso e del godimento dei beni, respingendo tutte le richieste di controparte di locazione del bene e ribadendo la necessità di rientrare nel godimento degli immobili, con specifica attività proattiva rilevabile dal carteggio intercorso e prodotto sin dal primo grado di giudizio ‘.
Osservano che, a fronte di tali allegazioni, RAGIONE_SOCIALE avrebbe svolto contestazioni soltanto con la comparsa conclusionale depositata in appello dopo l’espletata CTU, quindi ‘ tardivamente e irritualmente ‘.
Sostengono – richiamando pronunce di questa Corte di legittimità che, in ogni caso, nel l’ipotesi di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario sarebbe ‘ in re ipsa , discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal Giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato ‘.
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1.1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato con riferimento alla denunciata violazione di legge, mentre è fondato, per quanto di ragione, con riferimento alla denunciata carenza motivazionale costituzionalmente rilevante, sebbene la stessa sia stata dedotta, erroneamente, ai sensi dell ‘art. 360 n. 5 cod. civ., anziché ai sensi degli artt. 360 n. 4 e 132 n. 4 cod. proc. civ., al cui paradigma la censura deve essere correttamente ricondotta.
La denunciata violazione di legge non sussiste perché la sentenza impugnata non ha accolto la teorica del danno in re ipsa in spregio ai principi affermati dalla Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 33645 del 2022, peraltro non espressamente richiamata da alcuna delle parti nelle memorie illustrative depositate; la Corte territoriale, infatti, non ha liquidato il risarcimento sulla base dell’accertamento del solo danno-evento, materialmente cagionato dalla condotta di illecita occupazione, indipendentemente dall’ulteriore accertamento del danno-conseguenza ( sub specie di danno emergente o lucro cessante ) giuridicamente determinato dall’evento lesi vo; piuttosto il giudice d’ appello ha ritenuto che tale danno-conseguenza fosse quantificabile alla stregua della ‘ metodologia ‘ utilizzata dal CT U, che ha espressamente dichiarato di ‘ condividere ‘.
Però, nel dichiarare assertivamente che la metodologia con cui il CTU aveva proceduto alla quantificazione del danno era una « metodologia condivisa da questa Corte » (pag. 8 della sentenza impugnata), la Corte di merito è incorsa nel vizio di carenza assoluta di motivazione (vizio che assume rilevanza costituzionale, in quanto proietta la motivazione al disotto del ‘minimo’ richiesto dall’ art. 111, sesto comma, Cost. e che determina la nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ.: Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.
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03/03/2022, n. 7090), dal momento che ha omesso completamente di spiegare le ragioni di quella condivisione.
Il primo motivo di ricorso, dunque, deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione.
Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione de ll’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n.115/2002, in relazione agli artt. 342 e 343 cod. proc. civ., n onché ‘ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto discusso e decisivo, ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5 ‘.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver dato atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione , a norma del comma 1bis dell ‘art.13 del d.P.R. n. 115/2002 .
Sostiene che la disposizione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del citato d.P.R. n. 115 del 2002, sarebbe rivolta esclusivamente alla parte che propone l’impugnazione, principale o incidentale, ed evidenzia che, invece, essa, nel giudizio di appello, non aveva proposto alcuna impugnazione, limitandosi a resistere a quella proposta nei suoi confronti.
2.1. Questo motivo è inammissibile.
La declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell’integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non ha natura di condanna – non riguardando l’oggetto del contendere tra le parti in causa – bensì la funzione di agevolare l’accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell’amministrazione ovvero del privato, ma
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non può formare oggetto di impugnazione (Cass. 13/11/2019, n. 29424; Cass. 27/11/2020, n. 27131).
In definitiva, va accolto, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, mentre va dichiarato inammissibile il secondo.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano, comunque in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della domanda risarcitoria proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto degli enunciati principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P. Q. M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte d ‘appello di Milano, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione