Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20479 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20479 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5664/2021 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
FAI – FONDO AMBIENTE ITALIANO;
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA n. 1115/2020, depositata l’ 11/08/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Fondo per l’Ambiente I taliano (‘FAI’) conveniva NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Vasto, chiedendo di essere
riconosciuto proprietario legittimo ed esclusivo dell’immobile ubicato in Vasto, nonché il rilascio del bene da parte del convenuto in quanto occupante sine titulo , con la condanna dello stesso al risarcimento dei danni per il protrarsi dell’illegittima ed abusiva detenzione, e per aver compiuto senza autorizzazione interventi edili all’interno dell’immobile, danneggiandolo.
1.1. A sostegno della sua pretesa, esponeva l’attore di essere divenuto proprietario del bene in contestazione giusta legato disposto per testamento olografo, pubblicato il 27.06.2006, di NOME COGNOME a sua volta acquistato dal testatore con atto di compravendita del 10.11.1973.
Rappresentava l’attore di non essere riuscito ad entrare in possesso delle chiavi, e di aver trovato l’immobile occupato abusivamente da NOME COGNOME che si rifiutava di lasciarlo bonariamente assumendone di essere possessore da diversi anni e di avere seguito, all’interno dello stesso, costosi lavori di ristrutturazione.
1.2. Costituitosi, NOME COGNOME elevava domanda riconvenzionale per la declaratoria di acquisto a titolo originario dell’immobile.
1.3. Espletata CTU, il Tribunale di Vasto accoglieva la domanda dell’attore, riconoscendolo proprietario esclusivo dell’immobile de quo ; accertava che il convenuto deteneva sine titulo il bene e lo condannava al rilascio dello stesso; condannava, infine il convenuto al risarcimento in favore dell’attore per l’illegittima occupazione, nella misura di €. 140.940,00, nonché al risarcimento dei danni derivanti dai lavori abusivi da questi effettuati e mai autorizzati, che liquidava nella misura complessiva di €. 17.200,00.
La sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello di L’A quila, che -con la pronuncia in epigrafe – rigettava il gravame osservando, per quanto ancora qui di interesse:
i dati documentali oggettivi ed incontrovertibili, che peraltro trovano riscontro nelle prove orali espletate, non lasciano dubbi sull’identità dell’immobile di cui si discute;
la materiale consistenza dei locali oggetto di causa viene individuata sia dai confini indicati nell’atto di compravendita, sia dalle planimetrie catastali in atti;
del resto, precisava la Corte territoriale, in tema di compravendita immobiliare ai fini dell’individuazione dell’immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell’atto;
-quanto alla condanna al risarcimento dei danni arrecati all’immobile: la nullità della testimonianza resa dal l’architetto COGNOME doveva essere sollevata immediatamente dopo l’escussione del testimone, restando in mancanza sanata per acquiescenza. In merito, poi, agli asseriti contrasti tra la prima relazione del CTU e i successivi chiarimenti da questi resi, si rileva che gli stessi sono giustificabili atteso che le modifiche effettuate all’interno dei locali sono state accertate solo con un successivo sopralluogo nel corso del quale il CTU ha potuto verificare le trasformazioni apportare dal COGNOME negli immobili, celate durante i primi sopralluoghi, al fine di pervenire alla stima dei costi per la loro rimessione in pristino, liquidando definitivamente l ‘importo nella misura di €. 17.200 ,00.
sulla condanna al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell’immobile da parte dell’attore si osserva che, secondo i princìpi in proposito elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e condivisi da questa Corte, in caso di occupazione senza titolo di un cespite
immobiliare altrui il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa , ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all’impossibilità per costui di conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla natura fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento ben può essere in tali ipotesi operata dal giudice facendo riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato;
è inammissibile la domanda di ripetizione delle somme esborsate dall’appellante per la ristrutturazione dell’immobile, in quanto egli non impugna tutte le rationes decidendi su cui il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento.
La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione da NOME COGNOME e il ricorso affidato a cinque motivi.
Resta intimato il Fondo per l’Ambiente Italiano.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, dell’art. 51, n. 6, della legge 28 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile); dell’art. 29, comma 1bis , della legge n. 52/1985, e dell’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 (dettato in materia di catasto terreni e richiamato dal successivo art. 14, in relazione a fabbricati urbani; nonché della legge n. 52/1985 che ha modificato l’art. 2826 cod. civ., eliminando l’indicazione dei confini), per avere la Corte d’Appello di l’Aquila rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’attore/appellato FAI, così come avanzata dal convenuto/appellante COGNOME Antonio nei giudizi di primo e secondo grado. Riprendendo quanto sostenuto nei giudizi di merito, il ricorrente deduce: che la particella catastale n. 1127, ora rivendicata dal FAI, non corrisponde all’immobile attualmente
posseduto da NOME COGNOME individuato, invece, dalle particelle 1126 e 1128; a giudizio del ricorrente, COGNOME dante causa del FAI, era proprietario di un immobile successivamente abbattuto, non già di quello detenuto dall’odierno resistente; che la decisione impugnata si è basata solo ed esclusivamente su dichiarazioni testimoniali oggettivamente fallaci, prive di riscontri documentali, senza peraltro che il giudice si attivasse per reperire i documenti presso il Comune di Vasto che avrebbero chiarito la verità; che i confini asseritamente individuati in sentenza non danno, invece, alcuna certezza ulteriore rispetto agli attinenti dati catastali; che dalle norme citate in rubrica appare evidente che ai dati catastali sia stata attribuita una rilevanza sempre maggiore negli ultimi decenni per l’identificazione degli immobili, con esclusione dei confini.
1.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.
Quanto alla non corrispondenza dell’immobile rivendicato dal FAI con quello occupato dal ricorrente: facendo corretta applicazione dell’orientamento costante di questa Corte in merito al valore dei dati catastali ai fini dell’individuazione dell’immobile oggetto del contratto con il quale il COGNOME aveva acquistato l’immobile con rogito del 10.11.1973 (Sez. 2, Sentenza n. 3996 del 15/02/2017, Rv. 643043 -01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 11667 del 30.04.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 37783 del 01.12.2021; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11413 del 15.06.2020; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30431 del 21.11.2019), la Corte territoriale ha ritenuto che detti dati non fossero determinanti, e che la materiale consistenza dei locali oggetto di causa fosse individuata sia dai confini indicati nel menzionato atto di compravendita, sia dalle planimetrie catastali (v. sentenza p. 6, punti 16, 17).
Inammissibile per difetto di specificità, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., è il riferimento a documenti non reperiti dal giudice, dei quali nulla si dice in sentenza e rispetto ai quali, pertanto, era onere del ricorrente indicarne con esattezza la rilevanza probatoria.
La doglianza è, infine, inammissibile perché carente di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 27.03.2024; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 – 01).
La decisione impugnata, infatti, non è basata sulle dichiarazioni testimoniali, bensì -come appena detto -su prove documentali, avendo la Corte territoriale solo trovato conferma nelle prove testimoniali espletate.
Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per violazione falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente, dell’art. 1159 cod. civ., in relazione agli artt. 1147 e 2643 cod. civ., per avere la Corte d ‘A ppello dell’Aquila accertato e dichiarato l’intervenuta usucapione da parte del dante causa Cicchini dell’immobile oggetto di legato, benché l’art. 1159 cod. civ. sia inapplicabile al caso di specie, atteso che la ritenuta proprietà del dante causa sia stata basata in motivazione sui contenuti di un atto pubblico.
2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile perché carente di riferibilità alla ratio decidendi.
La Corte d’Appello, infatti, ha espressamente escluso che la pretesa del FAI potesse trovare accoglimento sulla base dell’intervenuta usucapione decennale dell’immobile da parte del dante causa COGNOME.
Al contrario di quanto sostenuto in ricorso, il giudice di secondo grado ha precisato che si tratta di un’argomentazione ulteriore fornita dal giudice di prime cure «a supporto della primaria e prevalente ratio
decidendi con la quale ha ritenuto che il testatore COGNOME era da ritenersi legittimo proprietario dell’immobile poi legato al FAI giusto atto Notaio COGNOME del 1973» e che, pertanto, l’argomento dell’usucapione decennale «deve ritenersi assorbito dal riconoscimento della legittimazione attiva della parte attrice in virtù di detto titolo, essendo del tutto irrilevanti le aggiuntive considerazioni espresse che comunque -benché non condivisibili -non scalfiscono la confermata legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE» (così in sentenza p. 8, punto 19).
La statuizione della Corte territoriale è, peraltro, coerente con quanto più volte affermato da questa Corte, e cioè che è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam , e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione per difetto di interesse ( ex multis: Sez. 2, Ordinanza n. 36299 del 2023; Sez. 1, Ord. n. 8755 del 2018).
3. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, in particolare, per avere conseguentemente la Corte d’Appello di L’Aquila accolto la domanda risarcitoria avanzata dal FAI in ordine ad asseriti danni cagionati all’immobile in contestazione. Sostiene il ricorrente che: nessuna rilevanza poteva essere assegnata alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME la relazione tecnica non poteva essere utilizzata né posta a sostegno dell’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dal FAI, in quanto contraddittoria ed incongruente; non è mai stato dimostrato nessun danno asseritamente
arrecato all’immobile in questione, posto che i lavori interni realizzati da COGNOME hanno semmai considerevolmente aumentato il valore dell’immobile.
3.1. Il motivo è inammissibile in quanto ricorre l’ipotesi di c.d. «doppia conforme» prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, cod. proc. civ. vigente ratione temporis , a mente del quale il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( ex plurimis : Sez. 6-2, n. 8320 del 2022, Rv. 664432 -01; Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994).
Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce.
Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, degli artt. 2056 e 1223 cod. c iv., per avere la Corte d’Appello di L’Aquila accolto la domanda risarcitoria avanzata dal FAI in ordine ad asseriti danni derivanti dal mancato godimento dell’immobile in contestazione. Alla luce del panorama giurisprudenziale riferito al danno da occupazione abusiva di immobili, sostiene il ricorrente che nel caso di specie non appare legittima la condanna del COGNOME al risarcimento danni, atteso che quest’ultimo, per un verso è stato considerato nella sentenza contestata come mero detentore senza titolo del bene oggetto di causa, al quale, dunque, non è possibile chiedere la restituzione dei frutti civili. Per altro verso, neanche il FAI ha fornito al
giudicante benché minima prova del danno effettivamente patito ed erroneamente ritenuto dal primo giudice sussistente in re ipsa .
4.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha avuto di recente occasione di chiarire che il danno da occupazione sine titulo rappresenta un’azione lesiva che attinge il diritto pieno di proprietà e che viene in rilievo per la violazione dell’ordine giuridico: è, perciò, un «danno (emergente) normale» o «presunto», purché la richiesta risarcitoria sia stata elevata nella causa petendi della domanda, unitamente alla richiesta di tutela reale, come accaduto nel caso che ci occupa (Sez. U., Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 – 02; Sez. U, Sentenza n. 33659 del 2022).
Il danno risarcibile è, perciò, rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta (causalità giuridica) della violazione cagionata dall’occupazione abusiva del «diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo» (art. 832 cod. civ.).
Il godimento ha un valore economico ed esso, nell’ambito di una valutazione del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa. L’equivalente economico del godimento perduto quale spoliazione della facoltà di godimento indiretto rientra nell’area della perdita subita (danno emergente) e, per tale via, nel c.d. danno in re ipsa .
Stabilito, quindi, che il danno sussiste per la violazione in sé del diritto di godere, il risarcimento spetta al proprietario a prescindere che si denunci il mancato esercizio della facoltà di godere in modo diretto o in modo indiretto, con l’eventuale liquidazione equitativa parametrata sul canone locativo di mercato.
4.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati, anche in punto di liquidazione del danno, atteso che ha confermato la liquidazione decisa dal primo giudice basandosi sulle indicazioni offerte dal CTU il quale, da indagini di mercato e per conoscenza diretta, ha indicato il valore locativo dei locali i n €. 1.740,00 al mese : importo moltiplicato dalla data della domanda giudiziale alla data della sentenza impugnata, fino ad ottenere €. 140.940,00 (v. sentenza p. 10, punto 27).
Con il quinto motivo si deduce nullità della sentenza in relazione all’art 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, degli artt. 1149 e 821 cod. civ., per avere la Corte d’Appello di l ‘A quila respinto la domanda riconvenzionale avanzata dal COGNOME, diretta alla ripetizione delle somme di denaro da questi esborsate per la ristrutturazione dell’immobile. A giudizio del ricorrente, non appare convincente l’argomento utilizzato dalla Corte d’Appello per sostenere l’inammissibilità del gravame, ossia che l’appellante non avrebbe impugnato tutte le rationes decidendi su cui il giudice di primo grado aveva fondato il proprio convincimento. Infatti, il primo giudice aveva fondato la sua decisione solo ed esclusivamente sull’asserita mancanza di prove atte a giustificare la predetta domanda riconvenzionale. A tal proposito, osserva il ricorrente che le spese da lui sostenute per la ristrutturazione dell’immobile sono dimostrate sia dalla decisione del secondo giudice, che ha ritenuto sussistente la prova in atti degli interventi in parola; sia dallo stesso CTU, il quale ha dato contezza dell’esecuzione dei citati lavori di ristrutturazione che, per la loro eliminazione, richiederebbero un costo di €. 17.200,00.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Il giudice di seconde cure ha messo in evidenza le diverse rationes decidendi sulle quali primo giudice aveva fondato il rigetto della pretesa restitutoria ex art. 821 cod. civ., non aggredite dall’allora appellante: il legatario non è erede del defunto e, quindi, non risponde degli eventuali debiti ereditari; i lavori in questione non erano mai stati autorizzati dal proprietario COGNOME e, pertanto, dovevano considerarsi abusivi; non erano state offerte prove documentali (ricevute, fatture) delle spese asseritamente sostenute dal convenuto, che aveva affidato la ricostruzione delle stesse alla perizia del CTP il quale, a sua volta, aveva in maniera confusa, imprecisa, inattendibile indicato nella misura di €. 41.400,00 l’ammontare di detti lavori, senza che gli stessi fossero individuati nella loro consistenza; detti interventi avevano comunque devastato le sembianze dell’immobile (v. sentenza p. 10, punto 30).
Il Collegio, pertanto, non condivide la conclusione cui giunge il ricorso, ossia che la decisione del primo giudice fosse basata solo ed esclusivamente sull’asserita mancanza di prove atte a giustificare la predetta domanda riconvenzionale.
Trova applicazione, conseguentemente, il già richiamato orientamento di questa Corte in virtù del quale nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia
formato oggetto di censura (ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta), perché il ricorso, o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (da ultimo, per tutte: Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188 – 01).
6. In definitiva, il ricorso va rigettato.
Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili il primo, secondo, terzo e quinto motivo del ricorso, infondato il quarto.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda