SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 2051 2025 – N. R.G. 00004502 2025 DEPOSITO MINUTA 17 11 2025 PUBBLICAZIONE 17 11 2025
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 4502/2025
Oggi 17.11.2025 h.11,00 dinanzi al AVV_NOTAIO compare l’AVV_NOTAIO per la quale richiama la notifica fatta al resistente per compiuta giacenza presso l’immobile quale domicilio anche attuale; da atto di avere in ogni caso rinotificato ex art 143 cpc esibendo certificati di residenza negativi effettuati presso i comuni di Cormano ( tramite PRA) , e presso Napoli (luogo di nascita) e presso l’anagrafe nazionale ; si riserva il deposito telematico
Insiste in domanda
Nessuno per parte resistente
Il AVV_NOTAIO pronuncia sentenza ex art 447 bis cpc come di seguito allegata al presente verbale
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Monza
il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza del 1 7.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa tra
(c.f. ), nato a Milano, il DATA_NASCITA, residente in INDIRIZZO, C.F.
rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO
Ricorrente
Contro
23/11/1969, irreperibile
contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.6.2025 il sig. dato atto di essere pieno proprietario dell’unità immobiliare sita in INDIRIZZO, INDIRIZZO (interno n. 43), ha allegato che, nel mese di settembre 2024, tramite conoscenze comuni, il sig. concedeva al sig. l’utilizzo dell’appartamento di sua proprietà a titolo di comodato d’uso oneroso verbale per una settimana e precisamente dal 23 settembre 2024 al 30 settembre 2024, concordando un importo di euro 400,00 a titolo di copertura spese (il sig. consegnava un anticipo di euro 100 e il giorno successivo all’ingresso effettuava il saldo di euro 300,00)
Alla scadenza del termine convenuto il sig. anziché restituire l’immobile chiedeva di
prolungare la permanenza ancora di sette/dieci giorni perché a suo dire aveva difficoltà
a reperire altra abitazione ma, decorsi i giorni di proroga, non manteneva l’impegno preso e non rilasciava l’appartamento di proprietà del ricorrente, accampando le più svariate scuse
(c.f.:
C.F.
, nato a Napoli, il
Precisava infine che, dopo diverse proroghe concesse, l’appartamento non è stato liberato nonostante le numerose e reiterate richieste della proprietà : l’uso improprio dell’appartamento (interno 43) non è cessato ed il comodatario ha cessato ormai da diversi mesi di corrispondere l’importo concordato per spese per l’immobile almeno a far data dal 23 settembre 2024 a tutt’oggi (euro 5.587,20 per copertura rate del mutuo per 10 mesi + euro 797,62 per utenze + euro 25,34 per spese condominiali)
L’attore aveva addirittura presentato un esposto nei confronti del sig. ed introdotto la mediazione rimasta senza esito.
L’attore , richiamato dunque l’art 1809 c.c ed esercitata l’azione personale di restituzione ha chiesto disporsi il rilascio e la condanna al pagamento della somma di euro 4.610,16 a titolo di indennità di occupazione
E’ rimasto contumace il resistente che, pur effettuate le ricerche formali sulla residenza ( con esito irreperibile) a detta dell’attore occupa tuttora l’immobile, donde appunto la richiesta di rilascio.
All’odierna parte attrice , regolarizzata la notifica ha dunque insistito in domanda
—000—
Si premette in diritto quanto alla qualificazione giuridica offerta del rapporto da parte dell’attore ,che da un lato secondo la giurisprudenza la figura atipica del precario immobiliare oneroso è caratterizzata dalla concessione in godimento di un bene immobile che, pur remunerata (normalmente in maniera parziale), sia provvisoria, revocabile e finalizzata alla custodia del bene. Essa si distingue sia dal comodato, ancorché precario, per la presenza di un corrispettivo; sia dalla locazione per la possibilità riconosciuta al concedente di far cessare in qualsiasi momento il godimento.
Per altro verso anche nel comodato , tipicamente gratuito, è possibile prevedere la corresponsione di una somma quando il comodatario di un immobile versa una somma periodica a titolo di rimborso spese (Cass. 2 marzo 2001 n. 3021), la cui entità esclude la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione (Cass. 4 giugno 1997 n. 4976) ovvero il comodante dà in godimento un fabbricato, subordinando tale godimento a prestazioni di custodia e a oneri riguardanti la fornitura elettrica e le spese di ripa razione dell’immobile (Cass. 25 settembre 1990 n. 9718); od infine una persona concede ospitalità a un parente od amico che, per ragioni di
convenienza, paga un modesto canone mensile (Cass. 2 aprile 1984 n. 2151).
Quanto all’obbligo di restituzione ai sensi dell’art. 1809 c.c. ‘ il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto’ . Il tempo della restituzione si desume dal termine pattuito o in difetto, da quello deducibile dall’uso della cosa stessa
Quanto infine alle richieste economiche avanzate ‘ in caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione in godimento ad altri dietro corrispettivo; se tale danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal AVV_NOTAIO con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella medesima ipotesi, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello derivante dall’impossibilità, in conseguenza dell’occupazione, di concedere in godimento o vendere il bene per un corrispettivo superiore o più conveniente rispetto a quello di mercato’ (CSU n .33645 del 2022)
Ciò premesso e così inquadrata la fattispecie, in difetto di prove scritte o di contestazione da parte del convenuto, si osserva in primo luogo , sulla base della messaggistica e dell’esposto prodotti, che è provata la messa a disposizione dell’immobile in favore del resistente.
Mentre quanto al mancato rispetto dell’obbligo di restituzione , il cui onere probatorio circa la sussistenza di un valido motivo di permanenza incombeva al resistente, in difetto di prova contraria il termine inizialmente pattuito può ritenersi non ottemperato.
Deve pertanto ordinarsi il rilascio nel termine di 20 gg atteso il tempo già trascorso
Ne discende altresì la prova dell’abusiva occupazione riscontrata dalla raccomandata dell’11.4.2025
Il convenuto d’altra parte e come già detto , disinteressandosi al processo, non ha dimostrato l’esistenza di un valido titolo in proprio favore né di aver corrisposto l’indennità per il periodo questione
Da un lato dunque parte attrice , configurandosi l’occupazione come illegittima , ha diritto al rilascio dell’immobile e per altro verso spetta all’attrice anche l’indennità di occupazione il cui diritto – consistente nella perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o
indiretto mediante concessione in godimento ad altri dietro corrispettivo può ricavarsi -è in sé nella persistente occupazione.
Quanto all’indennità tuttavia , in difetto di criteri liquidativi specifici ( non potendosi commisurare alla rata mutuo) e tenuto conto di quanto allegato( euro 797,62 per utenze + euro 25,34 per spese condominiali) essa può indicarsi in euro 1600 ( pari indicativamente al doppio delle spese vive maturate alla presentazione del ricorso)
Per la regola della soccombenza le spese di lite sono a carico del convenuto e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi sulla base del decisum
P.Q.M.
Visti gli artt.447 bis e segg cpc
ACCERTA e DICHIARA che il sig. occupa
l’appartamento (interno 43), sito in INDIRIZZO Dugnano INDIRIZZO, INDIRIZZO, senza titolo per l’effetto
ORDINA al medesimo il rilascio dell’immobile nel termine di 20 gg dalla comunicazione del presente provvedimento
ACCERTA e DICHIARA che il sig. deve corrispondere al ricorrente l’importo di euro 1.600,00 a titolo di indennizzo e per l’effetto
CONDANNA il sig. a corrispondere l’importo di euro 1600,00 all’attore
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2100,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 17.11.2025 Il AVV_NOTAIO