Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6051 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6051 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1147/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4068/2022 depositata il 11/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 11.10.2022 il Tribunale di Palermo rigettava l’appello interposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace del medesimo circondario aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pur, tuttavia, condannando l’associazione stessa a pagare all’ente una minore e modesta somma residua.
Il ricorso per decreto ingiuntivo traeva fondamento da una convenzione conclusa nell’anno 2009 tra il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE e con la quale a quest’ultima era stato concesso l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE palestra di una RAGIONE_SOCIALE contro il versamento di un canone annuale fino alla scadenza, nel tempo prorogata, del 30.7.2012. In seguito, la RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato diversa convenzione con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il mantenimento del godimento dell’immobile, senza obbligo di versamento di somme, sino al 30.11.2023, ma il RAGIONE_SOCIALE, dichiaratosi estraneo al predetto accordo, ne aveva chiesto il rilascio oltre al pagamento di quanto ancora dovuto per canoni e per occupazione dopo la scadenza del rapporto.
L’associazione aveva dedotto in sede di appello di non essere morosa neppure RAGIONE_SOCIALE minor somma accertata in primo grado poiché quanto versato fino al 30.7.2012 doveva ritenersi satisfattivo delle ragioni del concedente in considerazione del fatto che il godimento RAGIONE_SOCIALE palestra era stato ridotto; per il periodo successivo alla scadenza del rapporto, invece, deduceva di aver goduto dei locali solo dalla data di decorrenza RAGIONE_SOCIALE nuova convenzione con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed in forza dunque di titolo diverso.
Il RAGIONE_SOCIALE costituitosi aveva chiesto il rigetto dell’appello interposto e, in via incidentale, aveva insistito affinché l’associazione venisse condannata
al pagamento anche delle somme maturate dopo la scadenza RAGIONE_SOCIALE originaria convenzione e fino all’esecuzione del rilascio avvenuto nel luglio 2023.
Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che il ridotto godimento RAGIONE_SOCIALE palestra come invocato dall’RAGIONE_SOCIALE non legittimasse l’autoriduzione del canone e rilevato, invece, che il nuovo accordo intercorso con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non potesse avere efficacia nei rapporti intercorsi con il RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’appello principale e, accogliendo l’appello incidentale, condannava l’associazione a pagare anche le somme dovute per l’occupazione fino al rilascio.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso articolato in sei motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Fissata l’odierna adunanza camerale, solo parte ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per «Violazione o falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»
Deduce che l’atto di appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non indicava la parte RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado ritenuta errata né le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure né, infine, le circostanze, da cui sarebbe derivata l’eventuale violazione RAGIONE_SOCIALE legge e la loro rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata. Si basava, inoltre, su documentazione nuova non ammissibile e su documenti mai prodotti.
Il motivo è inammissibile.
Si osserva infatti che il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. n.29495/2020, Cass. n.86/2012).
Nella specie parte ricorrente si è limitata in poche righe a rilevare ‘che, non risulta indicata, nemmeno sinteticamente, la parte RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che l’appellante incidentale riteneva errata e che impugnava, né quali modifiche venissero richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, né, infine, quali fossero le circostanze, diversamente da quanto indicato dal Giudice di primo grado, da cui sarebbe derivata l’eventuale violazione RAGIONE_SOCIALE legge e RAGIONE_SOCIALE loro rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata’ e dunque non si è attenuta all’onere di specificità dei motivi di cui all’art.366 n.6 c.p.c..
Quanto all’inammissibile produzione di nuovi documenti, che si deve ritenere siano quelli indicati nel corpo del primo motivo (diffida 28.8.2012, 15.10.2012, nota 23.2.2016 e sentenza Tribunale Palermo) -in mancanza di miglior specificazione-, la doglianza è parimenti inammissibile atteso che parte ricorrente non specifica in quale passaggio RAGIONE_SOCIALE sentenza si faccia riferimento a detti documenti.
Peraltro, la stessa parte controricorrente ha indicato le produzioni effettuate in sede di appello, tra cui non figurano i documenti indicati dalla associazione.
Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la «violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»
Evidenzia che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nel primo grado di giudizio, non ha contestato l’esistenza RAGIONE_SOCIALE convenzione del 2012 stipulata tra l’odierna ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui la palestra fa parte, né ha chiesto che tale convenzione venisse dichiarata nulla, annullabile, o priva di effetti giuridici.
Con il terzo motivo, conseguentemente, l’RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALE «violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..».
Rileva che sulla questione RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE nuova convenzione non vi è stato contradittorio tra le parti in causa non essendo essa stata oggetto di alcuna domanda nel corso del giudizio di primo grado, né, pertanto, nel secondo grado di giudizio. In particolare, nemmeno il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nei propri atti difensivi aveva chiesto o espresso che la convenzione fosse nulla, o non valida o inefficace. Si duole, pertanto, di non aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa su tale argomento, non entrando nel merito RAGIONE_SOCIALE questione giuridica e delle motivazioni a supporto RAGIONE_SOCIALE sua validità, dal momento che non era oggetto del giudizio.
I due motivi, strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e sono infondati.
Il giudice del gravame ha ritenuto che il godimento RAGIONE_SOCIALE palestra da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche dopo la scadenza RAGIONE_SOCIALE convenzione stipulata nel 2009 con il RAGIONE_SOCIALE giustificava l’obbligo di versamento delle somme originariamente convenute.
Ha altresì ritenuto che l’esistenza di un nuovo accordo stipulato con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in cui si trovava la palestra occupata non
avesse rilevanza al fine del decidere in merito alle ragioni di credito tra la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE e ciò perché ‘tale convenzione è all’evidenza stata stipulata da soggetto (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) diverso dal proprietario RAGIONE_SOCIALE palestra (il RAGIONE_SOCIALE) che solo avrebbe potuto concedere in godimento la stessa a terzi. Per tale ragione tale convenzione deve ritenersi priva di efficacia perché affetta da un vizio esterno al negozio (consistente nel difetto in capo all’organo stipulante del potere di disporre RAGIONE_SOCIALE situazione giuridica in esso dedotta).’
Premesso che in questa sede, come nel procedimento di appello, non vi è contestazione in merito alla proprietà dell’immobile e dunque alla legittimazione del RAGIONE_SOCIALE a disporne, il giudice del gravame, ha ritenuto che, per quanto rilevante nel caso al suo esame e per quanto risultante dagli atti, la convenzione intervenuta tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE fosse inopponibile al proprietario originario concedente. L’affermazione, dunque, di un ‘vizio esterno al negozio’, rileva, nel passaggio del giudice del gravame, ai soli fini dell’efficacia dell’accordo del luglio 2012, nel senso di escluderla nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e senza alcuna pretesa di accertamento con valore di giudicato.
Salve, dunque, le eventuali ulteriori valutazioni ai fini di pronunzie distinte e/o conseguenziali tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE o tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, limitatamente ai rapporti intercorrenti tra le parti del presente procedimento non vi è stata alcuna decisione ultra petita né occorreva proporre alcuna domanda riconvenzionale di nullità od inefficacia dell’accordo stipulato a far data dall’1.7.2012 tra l’originaria concessionaria e soggetto terzo alla convenzione del 2009.
Si osserva che, peraltro, il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene RAGIONE_SOCIALE vita diverso
da quello conteso ( petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori.
E nella specie non vi è dubbio che il petitum e la causa petendi siano rimasti immutati, mentre certamente la deduzione, svolta, relativamente alla scadenza del rapporto concessorio originariamente intercorso implicava la proposizione di eccezione di inopponibilità del nuovo accordo al RAGIONE_SOCIALE.
Conseguentemente, neppure può ritenersi leso il principio del contraddittorio atteso che sull’oggetto del contrasto, incontestatamente, entrambe le parti hanno assunto una specifica posizione nei gradi di merito.
Con il quarto motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione o falsa applicazione dell’art. 1399 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»
Rileva che la sentenza del Tribunale di Palermo, alla pagina 4, ritiene la convenzione stipulata con la RAGIONE_SOCIALE ‘priva di efficacia perché affetta da un vizio esterno al negozio (consistente nel difetto in capo all’organo stipulante del potere di disporre RAGIONE_SOCIALE situazione giuridica in esso dedotta…)’ ‘e non ratificata in forma scritta (ex art. 1399 c.c.) dal soggetto cui tale potere è attributo dalla legge’.
Il motivo è inammissibile in quanto il richiamo ad una possibile ratifica dell’operato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, seppur si ritenesse improprio alla luce dell’assenza di un rapporto di rappresentanza tra i due enti e non si considerasse indicato soltanto per escludere che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva tacitamente acconsentito alla prosecuzione del rapporto tramite altro concedente, costituirebbe una ragione del decidere ulteriore rispetto alle precedenti svolte dal giudice del gravame.
Tuttavia, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi (come nella specie quella relativa all’inopponibilità al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nuova convenzione) rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione stessa (Cass. n.5102/24, Cass.n.15399/2018).
Con il quinto motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.»
La ricorrente lamenta che, quanto all’appello incidentale relativo alla richiesta di pagamento di somme dal luglio 2012 al rilascio, la palestra non è stata occupata sino al settembre 2012 allorché la RAGIONE_SOCIALE ne ha goduto in forza RAGIONE_SOCIALE nuova convenzione con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Quanto invece all’appello principale rileva che neppure le somme richieste fino al luglio 2012 sarebbero dovute in quanto il giudice del gravame non ha tenuto in considerazione l’esistenza di significativi difetti nell’impianto elettrico ed idraulico RAGIONE_SOCIALE palestra che ne avevano ridotto il godimento.
Entrambe le doglianze sono inammissibili in quanto tendono a che questa Corte valuti nuovamente gli elementi istruttori in atti nei giudizi di merito, laddove nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALE causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e RAGIONE_SOCIALE correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/24, Cass.n.32505/23).
Peraltro, la ricorrente con riferimento alla doglianza relativa all’appello incidentale non si confronta correttamente con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata in forza RAGIONE_SOCIALE quale non è stata negata la possibile riduzione dell’utilizzo RAGIONE_SOCIALE palestra, ma si è affermato che il concessionario non avrebbe potuto autoridursi il canone dovendo invece introdurre previamente una domanda giudiziale all’uopo.
Infine, con il sesto motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia la «violazione o falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»
Assume che la sentenza di secondo grado ‘ha tout court rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 117/2018 del Giudice di Pace di Palermo formulata in primo grado, dichiarando quest’ultimo esecutivo. Tale pronuncia, però, anche alla luce di quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso, è stata emessa in assenza assoluta di prova scritta e nonostante la mancata contestazione da parte del RAGIONE_SOCIALE dei periodi di mancato utilizzo RAGIONE_SOCIALE palestra. Si fa presente che, per il principio di inversione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto provare l’utilizzo continuativo RAGIONE_SOCIALE palestra nel periodo dallo stesso indicato in atti, invece nulla ha provato’.
Il motivo è inammissibile.
Con esso, in primo luogo, si deduce la violazione dell’art.633 c.p.c. che attiene alla fase sommaria del giudizio e non riguarda pertanto la decisione seguita al giudizio di opposizione svoltosi nel pieno contraddittorio delle parti.
In secondo luogo, il motivo cerca, in modo peraltro generico, di reintrodurre le doglianze di cui ai precedenti motivi e già ritenute inammissibili.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 1.800,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5.3.2026 nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME