Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34315 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34315 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2838/2023 R.G., proposto da
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE , quest’ultima in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (quali eredi di NOME), COGNOME NOME,
Occupazione senza titolo
per la cassazione della sentenza n. 4176/2022 della CORTE d’APPELLO di Napoli pubblicata l’11 .10.2022;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.11.2025 dal AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.4.2007 NOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano, dinanzi al Tribunale di Napoli -sezione distaccata di Pozzuoli, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME per sentir accertare che occupavano senza titolo i beni di loro proprietà, ovvero sentir dichiarare risolto il contratto di comodato, con la condanna alla restituzione, alla rimozione di materiali e attrezzature riposte sull’area cortilizia, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.
Gli attori premettevano che NOME e NOME COGNOME, in forza degli atti pubblici del 14.9.1990, erano proprietari esclusivi, rispettivamente, di un appartamento al primo piano e di un appartamento al pian terreno del fabbricato sito in PozzuoliINDIRIZZO, nonché comproprietari del cantinato e del cortile; che, sempre in base ai medesimi atti notarili, NOME COGNOME era titolare dell’usufrutto sui beni già menzionati; che NOME COGNOME, figlia di NOME COGNOME, deteneva gli immobili di proprietà del padre, compreso il cortile e le pertinenze che insistevano sullo stesso.
Tanto premesso, gli attori esponevano che RAGIONE_SOCIALE e il suo legale rappresentante NOME COGNOME occupavano ‘oramai senza più alcun titolo’ una porzione di cortile e un «fabbricatino» a ridosso dello stesso, inizialmente detenuti per ‘gratuita concessione e, poi, per tolleranza di essi istanti COGNOME e COGNOME ‘ ; che i convenuti avevano depositato materiali edili sull’area cortilizia antistante l’immobile di proprietà esclusiva di COGNOME , impedendo l’utilizzo del
cortile e ostruendo la veduta verso la strada esercitata da NOME COGNOME , titolare dell’omonima ditta individuale, attraverso una veranda che fungeva da sala di esposizione di materiali edili .
Si costituivano i convenuti e resistevano alle domande. La società deduceva di aver ricevuto i beni oggetto di lite da NOME COGNOME, alla quale NOME COGNOME aveva venduto tutti i beni acquistati con gli atti del 14.9.1990, e precisava di detenere la metà del «fabbricatino» e porzione del cortile; evidenziava che l’intero manufatto definito «fabbricatino», realizzato sugli originari casotto e forno di cui alle planimetrie allegate agli atti notarili del 1990, era stato diviso tra i fratelli COGNOME mediante la realizzazione di un muro, e che la quota di NOME era stata trasferita alla COGNOME, la quale l’aveva destinata alla società. RAGIONE_SOCIALE, da ultimo, chiedeva la chiamata in giudizio della COGNOME per essere manlevata.
La COGNOME si costituiva e deduceva di aver stipulato il 30.7.1997 un contratto di vendita con NOME COGNOME, nudo proprietario, in forza del quale aveva acquistato, per il prezzo di Lire 230.000.000 interamente versato, tutti i beni a questi pervenuti, segnatamente: l’appartamento sito al primo piano del fabbricato sito in Pozzuoli , INDIRIZZO, la quota pari alla metà del piano cantinato e relative pertinenze, tra cui il «fabbricatino» e l’area cortilizia; tuttavia, né gli usufruttuari NOME COGNOME e NOME COGNOME, né il coniuge di NOME COGNOME, NOME COGNOME , comproprietaria in regime di comunione legale della quota di 300/1000 alienata al marito dai propri germani, avevano voluto sottoscrivere l’atto, né erano comparsi innanzi al notaio, davanti al quale li aveva convocati in data 29.11.2005 .
La COGNOME, pertanto, chiedeva in via riconvenzionale di accertare, previa chiamata in causa della COGNOME, che aveva acquistato da NOME COGNOME la nuda proprietà di tutti gli immobili indicati nella scrittura privata del 30.7.1997, compresi la porzione di cortile e il «fabbricatino», rigettando ogni altra domanda.
La COGNOME costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto domanda riconvenzionale ed eccepiva che il contratto di compravendita invocato dalla COGNOME era un preliminare sottoscritto soltanto da NOME COGNOME e che ess o era del tutto ambiguo nell’individuazione dei beni.
Con sentenza del 3.5.2017 il Tribunale di Napoli, a seguito della soppressione della sezione distaccata di Pozzuoli, accoglieva la domanda proposta dagli attori in via principale e, per l’effetto , accertava la proprietà in favore di NOME e NOME COGNOME e l’usufrutto in favore di NOME COGNOME degli immobili ‘siti in PozzuoliINDIRIZZO INDIRIZZO, identificati in catasto alla partita 6003, Foglio 10 mappale 61, meglio descritti in citazione’ ; condannava i convenuti all’immediato rilascio di tali beni in favore degli attori e al ripristino dello stato dei luoghi; condannava i convenuti al risarcimento dei danni in favore di NOME COGNOME, da liquidarsi in separata sede; rigettava ogni domanda riconvenzionale e poneva a carico dei convenuti e della COGNOME il pagamento in solido delle spese processuali.
La Corte d’Appello di Napoli con sentenza pubblicata l’11.10.2022, nella contumacia di NOME COGNOME e di NOME COGNOME , in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla COGNOME, al quale avevano aderito gli appellanti incidentali RAGIONE_SOCIALE, nonché dell’appello incidentale svolto dalla società:
rigettava la domanda nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE;
accertava la nuda proprietà in capo a NOME e NOME COGNOME e l’usufrutto in favore di NOME dei beni immobili siti in INDIRIZZO, riportati in catasto al foglio 10 mappale 61 meglio descritti in motivazione, e condannava NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE all’immediato rilascio in favore degli attori e al ripristino dello stato dei luoghi, compensando le spese di lite di entrambi i gradi;
condannava la RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in solido, al risarcimento del danno da illegittima occupazione, da liquidarsi in
separata sede, a far data dal 23.4.2007 e sino al 28.9.2012 in favore di NOME COGNOME, e per il periodo successivo in favore di NOME e NOME COGNOME;
compensava le spese del giudizio di primo grado tra NOME COGNOME, da una parte, e NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, dall’altra, nonché tra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME ;
compensava le spese del giudizio di primo grado tra COGNOME, da una parte, e COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, dall’altra, nonché tra RAGIONE_SOCIALE e COGNOME , confermando nel resto il capo 4 della sentenza del Tribunale di Napoli;
condannava la COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE al pagamento in solido delle spese del grado in favore di NOME e NOME COGNOME, compensando nel resto le spese del grado.
Osservava la Corte d’appello che il contratto del 30.9.1997, invocato dalla COGNOME, ancorché avente natura di definitivo, e non di preliminare di vendita, era nullo per la mancata sottoscrizione degli usufruttuari. Nella prospettiva della nullità parziale ex art. 1419 cod. civ., invocata dall’appellante, tale contratto, stante il suo carattere unitario sia sul piano soggettivo, sia su quello oggettivo, non sarebbe stato stipulato se non in funzione dell’acquisto della piena proprietà dei beni. Quand’anche lo si fosse voluto ritenere come avente a oggetto la sola nuda proprietà, esso sarebbe comunque nullo per la mancata indicazione del titolo edilizio relativo al «fabbricatino» e per la non determinabilità del prezzo.
La corte partenopea accoglieva l’appello quanto alla condanna al rilascio dei beni di proprietà di COGNOME. Al riguardo, sulla premessa che la RAGIONE_SOCIALE aveva ammesso di detenere i beni pertinenziali oggetto dell’atto del 30.9.1997, notava la corte che detta ammissione giustificava la condanna al rilascio quanto al «fabbricatino», appartenente in nuda proprietà indivisa ai germani COGNOME. Diversamente, il cortile era stato donato con gli atti del 1990
in porzioni esattamente individuate nella planimetria allegata, sì che l’ammissione fatta dalla compagine afferiva solo alla porzione trasferita a NOME COGNOME.
Con riferimento alla condanna al risarcimento del danno era accolta l’impugnazione svolta dall’RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che l’occupazione dei beni non era avvenuta «in proprio», ma quale legale rappresentante della compagine, mentre era confermata la pronuncia in danno della COGNOME, nei cui confronti erano state estese le domande attoree, la quale aveva invocato di essere divenuta proprietaria dei beni.
Sempre riguardo alla condanna al risarcimento dei danni, il giudice di secondo grado accoglieva l’impugnazione limitatamente al momento di decorrenza dell’obbligazione risarcitoria (riportata al 23.4.2007 data della domanda in mancanza di prova da parte degli attori del diverso momento a partire dal quale l’originaria «gratuita concessione» fosse divenuta illegittima) e al beneficiario indicato nell’usufruttuaria NOME fino al 28.9.2022 e per il seguito nei germani COGNOME.
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME. NOME COGNOME, NOME COGNOME , NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (quali eredi di NOME) e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo sono denunciate, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1419, 2043, 2056, 2697 e 1325 cod. civ.
I ricorrenti si dolgono per aver la corte territoriale confermato la loro condanna in solido al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno da illegittima occupazione, da liquidarsi in separata sede, a far data dal 23.4.2004 e sino al 28.9.2012 in favore della COGNOME e, per il periodo successivo e fino all’effettivo rilascio, avvenuto nel luglio 2017, in favore di NOME e COGNOME.
La Corte d’appello, fermo restando che anche in caso di occupazione senza titolo vale, in osservanza del principio causale, il principio della irrisarcibilità del danno in re ipsa , ha espressamente affermato che gli attori, dopo aver fatto riferimento a un rapporto di «gratuita concessione» e alla «tolleranza», non avessero dato prova dell’epoca in cui la detenzione dei beni sarebbe divenuta illegittima, sì che la disposta condanna generica al risarcimento del danno e al ripristino dello stato dei luoghi sarebbe stata resa in violazione dell’art. 2697 cod. civ.
I ricorrenti, con riferimento alla dichiarata nullità della vendita del 30.9.1997, lamentano altresì la violazione degli artt. 1325 e 1419 cod. civ., non avendo la corte considerato che tale contratto aveva incontrato il consenso del nudo proprietario NOME COGNOME, che aveva dato in comodato i beni in contesa alla COGNOME.
1.1. Il motivo, articolato al suo interno con plurime censure, è nel complesso inammissibile.
1.2. I ricorrenti assumono che la condanna generica al risarcimento dei danni e al ripristino confermata dalla Corte d’appello sarebbe in contrasto con gli artt. 1223 e 2056 cod. civ., perché fondata sul riconoscimento di un danno in re ipsa corrispondente al mero evento legato alla pretesa occupazione senza titolo. Viceversa, per essere oggetto di risarcimento non la mera lesione del diritto ma le perdite da questa determinate, il risarcimento del danno può essere accordato solo in presenza della prova fornita dall’attore.
Osserva preliminarmente la Corte che la condanna oggi impugnata è una pronuncia, ai sensi dell’art. 278 cod. proc. civ. , di condanna generica
al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, con la quale sono state accertate l’esistenza del fatto illecito e la potenzialità dannosa sulla base di una prova sia pure sommaria e generica (v., Cass, sez. I, 3 luglio 2024, n. 18264; Cass., sez. III, 14 settembre 2022, n. 27016; Cass., sez. II, 29 agosto 2018, n. 21236; Cass., sez. III, 14marzo 2018, n. 6235). Infatti, ai fini della pronuncia di una condanna generica non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli.
Ad ogni modo, il rilievo oggi svolto non risulta essere stato debitamente censurato con l’appello, considerato il carattere limitato del quarto motivo per come è dato leggere nella sentenza impugnata, senza che i ricorrenti abbiano provveduto a riprodurre il tenore della loro impugnazione, sì che la sussistenza di un illecito potenzialmente dannoso deve ritenersi coperta dal giudicato al di là della sua portata limitata (v. Cass., sez. II, 16 marzo 2016, n. 5252; Cass., sez. III, 27 giugno 2016, n. 13226).
1.3. La seconda censura (v. pagina 13 del ricorso, capoversi secondo e terzo), con la quale si prospetta che la Corte d’appello avrebbe espressamente affermato che gli attori, dopo aver fatto riferimento a un rapporto di «gratuita concessione» e alla «tolleranza», non avessero dato prova dell’epoca in cui la detenzione dei beni sarebbe divenuta illegittima, prescinde dalla più ampia motivazione resa nella sentenza impugnata (v. da pagina 18, ultimo capoverso, fino a pagina 19, terzo capoverso) con riferimento alla posizione della COGNOME, quale soggetto che aveva trasferito la detenzione dei beni alla RAGIONE_SOCIALE sul l’erroneo presupposto della pretesa qualità di proprietaria.
I ricorrenti, inoltre, hanno frainteso il significato dell’espressione usata dalla corte partenopea a proposito dell’onere della prova a carico degli attori riguardo ‘l’epoca in cui la detenzione dei beni era divenuta illegittima’ (v. pagina 19, righe 12 e 13). Fermo quanto detto a proposito
della nullità della scrittura del 30.9.1997 per la mancata sottoscrizione da parte degli usufruttuari (v. sentenza da pagina 8, terzo capoverso, fino a pagina 11, secondo capoverso), la corte ha precisato che ‘ in mancanza di precisi elementi di prova, il dies a quo dell’obbligazione risarcitoria deve farsi risalire alla data della notifica dell’atto di citazione (23.4.2007) e non, come sostenuto dai ricorrenti, dal 23.4.2004.
Da tanto deriva che in alcun modo la corte sarebbe incorsa in contraddizione per aver affermato una responsabilità da occupazione senza che fosse stata prova dell’insorgere dell’illiceità della condotta e, quindi , nessuna violazione dell’art. 2697 cod. civ. risulta commessa per essere stato evidenziato che il titolo invocato dalla COGNOME era nullo e, quindi, l’occupazione per il tramite della società fosse illecita.
Analogamente, anche la censura basata sulla violazione degli artt. 1325 e 1419 cod. civ. non tiene conto in alcun modo della più ampia ratio decidendi enunciata dalla corte (da pagina 11 fino a pagina 12, secondo capoverso).
Stessa valutazione deve essere riservata a quanto osservato dai ricorrenti in merito alla sussistenza di un ‘ possesso legittimo del compendio immobiliare’ (v. pag. 15, ultimo capoverso), poiché non si considera quanto affermato dalla corte a proposito del soggetto legittimato attivamente (l’usufruttuaria NOME) per chiedere il risarcimento del danno (v. pagina 19, secondo capoverso, da riga 16 a riga 20).
Conclusivamente, le censure svolte risultano non aderenti alla sentenza impugnata, di qui l’inammissibilità del motivo dovendosi senz’altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali ‘La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in
motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).
Va da ultimo osservato, oltre al carattere assertorio del rilievo in ordine alla condanna al ripristino dello stato anteriore, i ricorrenti svolgono dei rilievi (v. pagina 14, primo capoverso) tesi al riesame del giudizio di fatto operato dalla corte in ordine al contenuto e alla portata della scrittura del 30.9.1997, con cui il solo NOME COGNOME ha dato corso alla cessione dei beni in contesa, di cui era nudo proprietario.
Con il secondo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la contraddittorietà della motivazione e l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione.
I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, nonostante abbia accolto l’impugnazione quanto al rilascio dei beni di proprietà di NOME COGNOME , affermando che l’occupazione aveva riguardato solo quelli di NOME, avrebbe disposto la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione anche in favore del primo.
2.1. Il motivo è infondato.
Anche a voler reinterpretare il motivo come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia che l’occupazione ave sse interessato solo i beni di NOME COGNOME e non anche quelli di NOME COGNOME, i ricorrenti non hanno considerato nuovamente che la Corte d’appello (v. sempre pagina 19 , secondo capoverso) in relazione al soggetto legittimato all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno ha fatto riferimento all’usufruttuaria NOME COGNOME sino alla data del suo decesso, avvenuto il 28.9.2012, e per il periodo successivo ai germani COGNOME divenuti ‘titolari della piena proprietà’, sì che la legittimazione di NOME COGNOME è stata affermata in funzione della riespansione della proprietà una volta intervenuto il decesso dell’usufruttuaria e non quale nudo proprietario della porzione a lui trasferita nel 1990.
Con il terzo motivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ.
I ricorrenti si dolgono per la disposta condanna al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore dei germani COGNOME e della COGNOME, mentre in ragione della reciproca soccombenza, dato l’accoglimento di due quattro motivi d’appello, la corte avrebbe dovuto disporne la compensazione.
3.1. Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che la valutazione sulla concessione, o meno, della compensazione delle spese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di una soccombenza reciproca (v. Cass., sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3589; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083; Cass., sez. 6-1. 23 gennaio 2012, n. 901) o di altre ragioni, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte (in termini, si veda il consolidato principio di diritto di cui a Cass., sez. I, 22 aprile 2005, n. 8540; Cass., sez. I, 17 marzo 2004, 5405; Cass., sez. I, 28 novembre 2003, n. 17692). Infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v. Cass., Sez. Un., 32061/2022, cit.; Cass., sez. III, 15 maggio 2023, n. 13212).
Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v. Cass. 31 agosto 2020, n. 18128; 17 ottobre 2017, n. 24502; 31 marzo 2017, n. 8421; 19 giugno 2013, n. 15317), ivi compresa l’ipotesi di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi (v. Cass., 13212/2023, cit.), ferma restando la necessità della verifica che non siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensazione, risolvendosi il
sindacato di legittimità, come affermato dalla Corte costituzionale (v. sentenza, 4 giugno 2014, n. 157), in una verifica «in negativo» in ragione della «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, ‘non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione delle dette spese in favore della parte vittoriosa’ (v., Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77; Cass. 26 luglio 2021, n. 21400).
3.2. La Corte d’appello in relazione alla doglianza in esame ha scritto: ‘Considerato l’esito complessivo della lite, che ha visto soccombenti la COGNOME e la società, resta ferma la condanna dei medesimi al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore dei germani NOME e di COGNOME NOME, nella misura già liquidata, e va disposta la condanna al pagamento delle spese del grado ‘ (pagina 20, ultimo capoverso della motivazione).
La corte partenopea ha reso una motivazione esplicita né illogica né erronea, ma ha tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio , così uniformandosi al principio di diritto secondo cui ‘il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale’ (v. Cass., sez. III,13 giugno 2024, n. 16526; Cass., sez. I, 13 luglio 2020, n. 14916; Cass., sez. 6-I, 4 aprile 2018, n. 8400, non massimata, espressamente in motivazione; Cass., sez. 6-III 24 gennaio 2017, n. 1775; Cass., sez. lav., 1° giugno 2016, n. 11423; Cass., sez., 6-III, 14 ottobre 2013, n. 23226).
I ricorrenti nel lamentarsi della mancata compensazione delle spese di lite hanno chiesto l’applicazione in via analogica del principio di diritto enunciato da Cass., Sez. Un., 32061/2022, facendo leva sulla reciprocità della soccombenza collegata al parziale accoglimento dei motivi d’appello.
Senonché, nel caso di specie nessuna delle domande svolte in primo grado in via riconvenzionale dalla convenuta è stata accolta e, quand’anche in parte accolt o l’ appello, la COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE sono risultati all’esito del giudizio totalmente soccombenti.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.700,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 18 novembre 2025.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME