Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28872 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28872 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13116/2023 proposto da:
MINISTER O RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALEE FINANZE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato ;
-ricorrente-
-contro-
NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappres. p.t.;
-intimati- avverso la sentenza emessa RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma , n. 8354/2022, pubblicata in data 27.12.2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18.09.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con atto di citazione in riassunzione (a seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del T.A.R. Lazio), ritualmente notificato, NOME COGNOME proponeva opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di RAGIONE_SOCIALE in data 13.9.2010 per l’importo di € 7.712,02, afferente all’in dennizzo per l’occupazione abusiva RAGIONE_SOCIALE‘area demaniale marittima censita al Catasto Terreni del Comune di RAGIONE_SOCIALE, foglio 25, particella 2394, di mq. 91,16, antistante all’immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘o pponente sito in INDIRIZZO, nonch é per l’importo di € 1.154,43 a titolo di imposta regionale.
In particolare, l’attrice citava innanzi al Tribunale di Roma il Comune RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’annull amento o comunque la disapplicazione del provvedimento impugnato, previa sospensiva RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEo stesso, precisando che l’opposizione proposta era riferibile all’art. 3 del r.d. 14.4.1910, n. 639, dovendosi ritenere emessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 l’ingiunzione di pagament o prot. n. NUMERO_DOCUMENTO emessa dal Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 13.9.2010.
Al riguardo, la COGNOME aveva contestato la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa porzione di terreno suddetta, e di cui al provvedimento opposto, al RAGIONE_SOCIALE marittimo, allegando che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar t. 54 cod. nav., la pubblica amministrazione poteva ricorrere ai mezzi di tutela amministrativa per conseguire il rilascio o la riduzione in pristino, non anche per conseguire il risarcimento del danno da occupazione illecita, e in ogni caso aveva
eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. con riguardo alle indennità di occupazione precedenti a febbraio 2005, essendo la richiesta di pagamento del 4.2.2010.
Si costituivano nel giudizio di primo grado il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza emessa il 6.7.2015, il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte dall’attrice, condannandola al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite alle parti convenute.
Con sentenza del 27.12.2022, la Corte territoriale- per quel che rileva in questo giudizioaccoglieva il terzo motivo RAGIONE_SOCIALE‘ appello RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, annullando l’ordi nanza-ingiunzione impugnata, emessa dal Comune di RAGIONE_SOCIALE in data 13.09.2010, in ordine alla contestazione circa il potere RAGIONE_SOCIALE‘ Amministrazione di agire in via amministrativa per la riscossione RAGIONE_SOCIALEe somme, osservando che: era applicabile al caso di specie l’art. 1, co. 274, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 311/04 (che consentiva la riscossione mediante ruolo RAGIONE_SOCIALEe somme dovute per l’utilizzo degli immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato, decorsi 90 giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa seconda richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto) ; nell’ordinanza -ingiunzione impugnata il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva interpretato la suddetta norma nel senso che fosse sufficiente avere richiesto al debitore il pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo e anche a titolo di occupazione senza titolo, per due volte per poter procedere alla riscossione mediante ruolo decorsi novanta giorni dalla seconda richiesta; una tale interpretazione non era tuttavia ammissibile; diversamente, era da ritenere che, per procedere all’iscrizione a ruolo del debito RAGIONE_SOCIALE‘uti lizzatore (anche occupante senza titolo), fosse comunque necessario un valido titolo; erano dovute
esclusivamente le somme determinate sulla base di un titolo, laddove nel caso in esame la relativa quantificazione ammontava alla somma di € 8.850,64 unilateralmente effettuata dall’Amministrazione comunale; in tutti i prospetti analitici del calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo richiesto era fatto riferimento al valore di mercato e al valore di locazione -media O.M.I.-; la determinazione era stata dunque effettuata secondo un criterio sì esplicitato, ma del tutto unilateralmente, peraltro in mancanza di specifica disposizione normati va che a ciò legittimasse l’ente comunale ; pertanto, il Comune di RAGIONE_SOCIALE non poteva procedere unilateralmente alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione dovuta da NOME COGNOME, in quanto avrebbe dovuto promuovere un’azione di cognizione per l’accertament o del proprio diritto e, quindi, per la condanna RAGIONE_SOCIALE‘ appellante al pagamento di quanto dovuto per l’occupazione illecita di un’area demaniale , e solo una volta conseguito un titolo, il Comune avrebbe potuto richiedere il pagamento del dovuto e, in mancanza di adempimento dopo la seconda richiesta, procedere all’esecuzione mediante iscrizione a ruolo; in altre parole, l’art. 1, co. 274, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 311/2004 detta una norma di favore, che consiste nel consentire l’esecuzione esattoriale, e non quella ordinaria, per i crediti afferenti all’utilizzo o anche per l’occupazione senza ti tolo di immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato, ma non consente, invece, all’RAGIONE_SOCIALE di determinare unilateralmente quanto dovuto per l’occupazione senza titolo degli stessi e procedere all’iscrizione a ruolo in mancanza di un titolo; né vi è una norma che consenta al Comune di RAGIONE_SOCIALE (o all’RAGIONE_SOCIALE) di determinare unilateralmente l’indennità di occupazione.
I RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE , con unico atto, ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con unico motivo, illustrato da memoria.
Non si sono costituiti gli intimati.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 c.n., RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del RD 14.4.1910, n. 639, e violazione per disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 274, primo periodo, RAGIONE_SOCIALEa L. 30.12.2004, n. 311 in combinato disposto con gli art. 17, commi 1 e 2, e 21 del D.lgs 26.2.1999, n. 46, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cpc.
Al riguardo, i ricorrenti lamentano che la pronuncia impugnata è illegittima, in quanto la Corte d’appello ha falsamente applicato le disposizioni di cui all’art. 54 c.n. e 3 RD n. 639/1910 alla presente fattispecie, non sussumibile in esse, osservando che: anzitutto, l ‘art. 54 c.n., disciplinante i poteri repressivi RAGIONE_SOCIALE‘autorità marittima in presenza di occupazioni e innovazioni abusive sul pubblico RAGIONE_SOCIALE marittimo, prevede autonome attività provvedimentali in via di autotutela amministrativa -consiste nti nell’ingiunzione al contravventore, ad opera RAGIONE_SOCIALE‘autorità marittima, di riduzione in pristino RAGIONE_SOCIALEo stato dei luoghi occupati e, in caso di inosservanza, nell’esecuzione d’ufficio a spese RAGIONE_SOCIALE‘interessato – del tutto distinte da quella di determinazione degli indennizzi per l’abusiva occupazione del pubblico RAGIONE_SOCIALE marittimo attraverso la realizzazione di manufatti inamovibili, che, come accertato dal Tribunale in primo grado, trova la sua fonte normativa nell’art. 1, comma 257, RAGIONE_SOCIALEa L. 296/2006 (cfr . la trascrizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado effettuata sopra nel § 2); con la legge 311/04 (legge finanziaria per l’anno 2005) si è reso applicabile il procedimento di riscossione mediante ruolo ai proventi
derivanti dall’utilizzo, a qualsiasi titolo, dei beni immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘accertamento compiuto dall’amministrazione; la sentenza d’appello è affetta dal contestuale vizio di violazione di legge per disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 274, cit. quale risultato di una sua erronea interpretazione perché essa ne ha ricavato una norma, senza congiungere la disposizione con l ‘altro frammento normativo, presente nell’ordinamento, costituito dagli art t. 17 e 21 del D.lgs n. 46/1999; a l riguardo, l’art. 1, comma 274, L. n. 311/2004 va invece necessariamente letto in combinato disposto con gli artt. 17, commi 1 e 2, nonché 21 del D.lgs 46/1999, in base ai quali le entrate RAGIONE_SOCIALEo Stato aventi causa in rapporti di diritto privato sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, anche quando non risultano da titolo avente efficacia esecutiva, se così disposto da particolari disposizioni di legge; in applicazione del generale criterio ermeneutico per cui una disposizione normativa va intesa nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno, il comma 274 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. 311/2004 costituisce proprio una di quelle ‘particolari disposizioni di legge’ che derogano al principio sancito dal predetto art. 21 a mente del quale l’iscrizione a ruolo, quale atto iniziale RAGIONE_SOCIALEa procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, per le entrate derivanti da rapporti paritetici, è subordinata alla sussistenza di un titolo avente efficacia esecutiva. Il motivo è fondato.
Va osservato che la normativa contenuta nella legge finanziaria 2005, nella sostanza, estende il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all’erario per l’utilizzo di immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato; si tratta di un utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo, legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto; in questi casi,
la pubblica amministrazione determina la somma dovuta e la notifica due volte al soggetto interessato, il quale certamente può impugnare i criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALEa somma richiesta in pagamento nelle sedi competenti (Cass., n. 13403/2022).
L’ingiunzione fiscale può essere utilizzata per la riscossione di entrate che derivano da un rapporto, sia pubblicistico che di natura contrattuale, il quale sia stato instaurato per il godimento di un bene o di un servizio pubblico e che i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione fiscale nella materia del RAGIONE_SOCIALE marittimo sono l’esistenza di un’obbligazione di pagamento di canoni RAGIONE_SOCIALEa concessione e l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di rivalere l’amministrazione che ha eseguito d’ufficio le opere di rimessione in pristino RAGIONE_SOCIALEe cose abusivamente occupate (Cass., 7 aprile 2000, n. 4373, in motivazione).
Si può, dunque, affermare che la ratio RAGIONE_SOCIALEa norma introdotta dal legislatore, con l’art. 1, comma 274, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 311 del 2004, è quella di facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione ed, infatti, la stessa prevede che le somme che risultano dovute all’ente creditore siano richieste ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla secondo notificazione, le stesse siano iscritte a ruolo; sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica (Cass., n. 13403/2022, cit.).
Nella specie, la Corte territoriale ha invece errato nello statuire -dopo aver premesso correttamente che l’ art. 1, co. 274, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 311/2004 detta una norma di favore, che consiste nel consentire l’esecuzione esattoriale, e non quella ordinaria, per i crediti afferenti all’utilizzo o anche per l’occupazione senza titolo di im mobili di
proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato- che il predetto art. 1 non consentirebbe, invece, all’RAGIONE_SOCIALE di determinare unilateralmente quanto dovuto per l’occupazione senza titolo degli stessi e di procedere all’iscrizione a ruolo in mancanza di un titolo- dovendo necessariamente promuovere un’azione di cognizione -, non avendo fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.
Invero, come dedotto dalle parti ricorrenti, la censura in esame richiede l ‘interpretazione combinata RAGIONE_SOCIALE‘ art. 17, commi 1 e 2, del D.lgs 26.2.1999, n. 46, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1, co. 274, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 311/2004 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 del D.lgs 26.2.1999, n. 46.
L’art. 17 dispone: « 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALEe entrate RAGIONE_SOCIALEo Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. 2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALEe entrate RAGIONE_SOCIALEe regioni, RAGIONE_SOCIALEe province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella RAGIONE_SOCIALEa tariffa di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».
L’art 21 dispone che «1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva».
L’ art. 1, comma 274, primo periodo, prescrive che: ‘Relativa mente alle somme non corrisposte all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ovvero degli enti gestori, RAGIONE_SOCIALEa seconda richiesta di paga-mento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute,
anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione mon etaria e gli interessi legali’. Ora, dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALEe citate norme è possibile inferire la ricognizione del principio di diritto applicabile nella fattispecie: invero, le entrate RAGIONE_SOCIALEo Stato aventi causa in rapporti di diritto privato, tra cui l’indennità dovuta all’erario a titolo d’occupazione di fatto per l’utilizzo di immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato, sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, anche quando non risultano da titolo avente efficacia esecutiva e senza necessità d’esercitare la diversa potestà amministrativa d’ingiungere al contravventore la messa in pristino, purché siano decorsi novanta giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa seconda richiesta di pagamento, e avverso tale richiesta non si propone l’opposizione all’ingiunzione fiscale di cui all’art. 3 del RD 639/1910. Infatti, la ratio sottesa al predetto comma 274 è di dotare gli enti gestori RAGIONE_SOCIALEe entrate RAGIONE_SOCIALEo Stato tra cui l’RAGIONE_SOCIALE oltre che gli altri enti gestori quali i Comuni preposti al recupero dei proventi derivanti dall’utilizzo a qualsiasi titolo degli immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato – di uno strumento più efficace di esazione di tali crediti, che consenta di procedere alla riscossione mediante ruolo anche in assenza di un previo titolo esecutivo a carattere giudiziario, in un’ottica di più celere realizzazione del credito erariale e di stabilizzazione finanziaria RAGIONE_SOCIALEe entrate pubbliche.
Dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALEe suddette disposizioni normative si evince, dunque, che è stato attribuito all’amministrazione gestrice il potere di riscuotere mediante iscrizione a ruolo le somme dovute allo Stato per l’utilizzo degli immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato anche a titolo di occupazione sine titulo , senza preventivo accertamento giudiziale di quanto dovuto e, quindi, senza un titolo esecutivo.
Va altresì rilevato che il debito è stato azionato mediante ordinanzaingiunzione che rappresenta comunque il titolo esecutivo, di cui ha discorso la Corte territoriale, formato in conformità al dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 dlgs 46/99.
Giova ancora rilevare che, anche volendo ipotizzare, in astratto, che l’Amministrazione si sia arrogata l’esercizio di un potere che non aveva, cioè quello di liquidare unilateralmente in danno di un privato cittadino una somma che era assolutamente credito non certo, né liquido, né esigibile, resterebbe comunque il fatto decisivo per cui tali eventuali vizi avrebbero dovuto essere oggetto d’impugnativa RAGIONE_SOCIALEa prima o RAGIONE_SOCIALEa seconda richiesta di pagamento, e che la certezza, liquidità ed esigibilità RAGIONE_SOCIALEa somma richiesta con l’iscrizione a ruolo derivavano dal fatto che la richiesta non fosse stata contestata (Cass., 25 marzo 2016, n. 5956).
Per quanto esposto, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘unico motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Romache dovrà attenersi all’elaborato principio di diritto – anche in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione civile del 18 settembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME