Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35348 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35348 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26729/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 172/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 13/01/2020, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al rilascio del complesso immobiliare deAVV_NOTAIOo in giudizio dalla proprietaria RAGIONE_SOCIALE, ed ha rigettato la domanda con la quale quest’ultima società ha invocato la condanna delle controparti al risarcimento dei danni per l’occupazione senza titolo, da parte delle stesse, del ridetto complesso immobiliare;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato come la società originaria attrice avesse trascurato di fornire alcuna prova adeguata delle conseguenze dannose effettivamente subite in conseguenza della illegittima occupazione del complesso immobiliare deAVV_NOTAIOo in giudizio ad, con la conseguente infondatezza della domanda risarcitoria avanzata sul punto;
avverso la sentenza d’appello, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115 c.p.c., degli articoli 3, 24 e 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per
avere la corte territoriale posto a base della motivazione della sentenza impugnata una circostanza (segnatamente concernente la persistente inutilizzazione del complesso immobiliare deAVV_NOTAIOo in giudizio a seguito della relativa riconsegna) introAVV_NOTAIOa dagli appellanti solo in sede di comparsa conclusionale, senza che su tale questione fosse stato instaurato il contraddittorio tra le parti, con la conseguente impossibilità per l’odierna società ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’ omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (c.d. ‘ della terza via ‘ o ‘ a sorpresa ‘ ) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr., da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023, Rv. 668202 – 01);
nel caso di specie, la società ricorrente risulta aver totalmente trascurato di articolare qualsivoglia argomentazione in ordine ai contenuti delle eventuali ragioni che avrebbe potuto dedurre a sostegno della propria difesa in caso di ricostituzione del contraddittorio in appello;
in particolare, una volta affermata, dal giudice a quo , la mancata dimostrazione, da parte della società istante, di aver subito danni per effetto dell’occupazione illegittima, del tutto priva di rilievo deve ritenersi la circostanza dell’avvenuta contestazione dell’utilizzazione o meno dell’immobile oggetto di lite, avendo l’odiern a ricorrente trascurato contestualmente di allegare l’avvenuta acquisizione agli atti del giudizio delle prove concrete del danno sofferto;
con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato l’esame della circostanza di fatto consistita nel tentativo, ripetutamente operato in via giudiziale della società istante, di rientrare nel possesso del complesso immobiliare deAVV_NOTAIOo in giudizio al fine di trarne i relativi frutti;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell’art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione ‘per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’;
secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia
stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);
dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omesso esame di un fatto decisivo rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit. (per il palese difetto di decisività della circostanza di fatto deAVV_NOTAIOa questa sede, di per sé tale da non contraddire l’assunto di base costituito dal difetto di alcuna prova di conseguenze dannose sofferte per effetto dell’occupazione illegittima ad opera delle controparti), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;
con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto incontestata la circostanza del mancato utilizzo del complesso immobiliare de quo a seguito del relativo rilascio coattivo: circostanza che era stata, viceversa, espressamente negata e confutata attraverso la deduzione della possibilità di impiegare detto complesso immobiliare anche attraverso il relativo godimento diretto, indipendentemente dal relativo sfruttamento economico mediante la cessione a terzi della relativa proprietà o del relativo godimento;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame l’odierna ricorrente, lungi dall’attestare l’avvenuta contestazione della circostanza di fatto relativa al mancato utilizzo del complesso immobiliare contestato, si sia limitata a richiamare l’avvenuta articolazione di considerazioni in diritto circa l’effettività del danno conseguente ad una occupazione illegittima, indipendentemente dall’uso fattone (ossia indipendentemente dal godimento diretto o dallo sfruttamento economico mediante la cessione del titolo proprietario o del relativo godimento a terzi);
si tratta, conseguentemente, di una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione critica non consentita in questa sede di legittimità;
con il quarto motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 n 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale fondato la propria decisione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni su elementi presuntivi privi dei caratteri della gravità della precisione e della concordanza;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, la società ricorrente, lungi dal l’argomentare l’assoluta inidoneità rappresentativa degli elementi presuntivi utilizzati dal giudice d’appello ai fini del rigetto della propria domanda, si sia limita unicamente a prospettare una rivalutazione nel merito dei fatti di causa e delle prove, senza tener conto del fatto che la prova delle conseguenze dannose sofferte (che la corte territoriale si è limitata a rilevare inesistente) avrebbe dovuto essere fornita propriamente dalla società danneggiata, con la conseguente inammissibilità della censura in esame
anche sotto il profilo della sostanziale irrilevanza della relativa deduzione ai fini della decisione della lite;
con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare lo stato di degrado nel quale versava il centro sportivo dopo la decennale illegittima occupazione perpetrato dalle controparti: degrado che ne ha condizionato la commerciabilità e che avrebbe escluso che dal mancato utilizzo potesse trarsi la presunzione dell’insussistenza di danni;
il motivo è inammissibile;
osserva preliminarmente il Collegio come la questione sollevata dalle amministrazioni ricorrenti con l’odierna doglianza (con particolare riguardo al tema dello stato di degrado nel quale versava il centro sportivo dopo la decennale illegittima occupazione perpetrato dalle controparti) non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata;
al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 -01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 – 01);
non avendo la ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette allegazioni, la censura deve ritenersi per ciò stesso inammissibile;
varrà peraltro considerare come, al di là della novità della questione in esame, la società ricorrente torni a trascurare la premessa secondo cui la prova delle conseguenze dannose sofferte avrebbe dovuto essere fornita dalla stessa danneggiata, con la conseguenza che (incontestata la circostanza della mancata rivendicazione di danni per la lesione oggettiva e diretta del bene) la censura in esame si rivela del tutto priva di decisività, non riuscendo a scorgersi come, attraverso l’eventuale esame della condizione di degrado del centro sportivo, si sarebbe certamente arrivati alla prova della conseguenza dannosa sicura della perdita di occasioni favorevoli di reimpiego del bene;
con il sesto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile con riguardo alla ritenuta mancata dimostrazione di conseguenze dannose offerte dalla società istante per effetto dell’illecito della controparte; conseguenze dannose viceversa pienamente dimostrate dall’insieme degli elementi presuntivi complessivamente acquisiti al giudizio;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c. risulti erroneamente prospettato, dall’odierna ricorrente, sulla base dell’esame di elementi individuati aliunde , ossia, non già attraverso l’esame del testo documentale (delle sue incongruenze, contraddittorietà o illogicità manifeste) intrinsecamente considerato, bensì attraverso l’assunta contraddittorietà del testo motivazionale rispetto al significato rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio;
si tratta, pertanto, dell’erronea evocazione della norma richiamata in ordine all’idoneità della componente motivazionale del provvedimento impugnato; e tanto, al di là dell’illegittima prospettazione, al
giudice di legittimità, di una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di una prospettiva critica non consentita dinanzi alla Corte di cassazione;
con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto non provata la sussistenza di conseguenze dannose risarcibili in favore dell’odierna istante, nonostante l’avvenuta allegazione di circostanze e documenti attestanti la concreta intenzione della società proprietaria di mettere l’immobile a frutto, così come manifestato da tutte le azioni cautelari intraprese per ottenere il rilascio o il sequestro del bene;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, ancora una volta, la società ricorrente -lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate -si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo ;
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odiern a ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della complessiva inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione