Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33612 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33612 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3132/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende
-Controricorrenti –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di VENEZIA n. 2437/2019 depositata il 14/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dalla sentenza gravata si ricava che l ‘ RAGIONE_SOCIALE (di seguito: RAGIONE_SOCIALE) è un RAGIONE_SOCIALE strumentale RAGIONE_SOCIALEa Regione Veneto, istituito con legge regionale n. 63/1979. Esso è, di fatto, la continuazione RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE istituito con l. 243/1958,
contenendo, tale provvedimento normativo, anche l ‘ attribuzione all ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sua sede, in VeneziaINDIRIZZO, presso i locali RAGIONE_SOCIALE ‘ ex Palazzo Reale, fino all ‘ anno 1966/1967, termine poi prorogato fino al 1978, con l ‘ emanazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 222/78. Con tale legge l ‘ RAGIONE_SOCIALE fu soppresso ed i suoi beni vennero devoluti alla Regione; dopo circa un anno la Regione istituì l ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Nel 2006 l ‘ RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE gestore degli immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato (e per esso del RAGIONE_SOCIALE), accortasi che i locali RAGIONE_SOCIALE ‘ ex Palazzo Reale continuavano ad essere occupati dall ‘ RAGIONE_SOCIALE nonostante la mancanza di un titolo in tal senso, con due distinti provvedimenti (n. 5688 del 15/03/2006 e n. 8357 del 21/04/2006) intimò lo sfratto a tale RAGIONE_SOCIALE, e quantificò la somma dovuta per l ‘ occupazione senza titolo dall ‘ anno 1996 all ‘ anno 2005.
Dopo un primo ricorso al TAR giudicato inammissibile, NOME citò dinanzi al Tribunale di Venezia il MEF e l ‘ RAGIONE_SOCIALE, per veder disapplicare i due predetti provvedimenti amministrativi. Più specificamente, RAGIONE_SOCIALE chiese: (i) di accertare il proprio diritto a mantenere la propria sede in Venezia presso la Soprintendenza; (ii) dichiarata incidenter tantum , l ‘ illegittimità dei provvedimenti n. 5688 del 15/03/2006 e n. 8357 del 21/04/2006 RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di disapplicare i citati provvedimenti; (iii) di dichiarare prescritta ogni pretesa a titolo di indennitàrisarcimento per l ‘ occupazione sine titulo RAGIONE_SOCIALE ‘ immobile de quo anteriore al 2001; (iv) di disapplicare il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO del 21/04/2006 RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui ingiungeva di pagare una somma maggiore rispetto a quella che sarà ritenuta di giustizia. Il RAGIONE_SOCIALE propose domanda riconvenzionale di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘occupazione senza titolo, con ordine di rilascio, e di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa relativa indennità.
Il Tribunale di Venezia pronunziò dapprima sentenza non definitiva (n. 88/2009) con cui accertò l ‘ occupazione senza titolo ed ordinò il rilascio dei locali (rilascio concretamente avvenuto alla fine RAGIONE_SOCIALE ‘ anno 2009); tale sentenza passò in cosa giudicata.
Previa CTU, il Tribunale condannò l ‘ RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE ‘ importo di euro 685.220,00 in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ amministrazione.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi alla Corte d ‘ appello di Venezia.
Con sentenza n. 2437/2019, depositata in data 14/06/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l ‘ appello, condannando l ‘ appellante alle spese di lite. Osservò la corte territoriale che il motivo di impugnazione sul mancato accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ an era infondato perché la sentenza non definitva aveva già accertato l’esistenza del danno per l’occupazione senza titolo, avendo anche preso posizione sull’eccezione di prescrizione.
Avverso la predetta sentenza l ‘ RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per erroneo giudicato e per omessa pronuncia sul primo motivo di appello e sul secondo limitatamente alla denunciata erronea determinazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALE ‘ indennizzo mediante il richiamo al valore locativo di mercato RAGIONE_SOCIALE ‘ immobile, senza tenere conto del ristretto mercato dei potenziali candidati alla locazione’, lamentando che la Corte territoriale non ha considerato la mancanza di prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa responsabilità extracontrattuale ad esso addebitata, denunciando l ‘ omessa pronuncia sulla censura, relativa al quantum , di erronea
determinazione RAGIONE_SOCIALE ‘ indennizzo, in quanto, dovendo l ‘ immobile essere destinato a scopi governativi, esso non poteva essere concesso in locazione, per cui l ‘ indennità non poteva essere parametrata sul valore locativo. Più specificamente, il ricorrente lamenta che gli è stata indebitamente sottratta una valutazione nel merito RAGIONE_SOCIALEe proprie doglianze e, prim ‘ ancora, si è visto condannare al pagamento RAGIONE_SOCIALE ‘ indennizzo in assenza di una verifica circa l ‘ esistenza dei presupposti stessi per il suo riconoscimento e, comunque, applicando criteri non consequenziali alla realtà fattuale risultante in causa. Diversamente, qualora il Tribunale, prima, e la Corte d ‘ Appello, poi, si fossero soffermati ad indagare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe difese del ricorrente, avrebbero concordato sull ‘ insussistenza di alcun elemento a conforto del diritto all ‘ indennizzo (così a p. 17 del ricorso).
Il motivo è parzialmente fondato. Il motivo in esame è inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 366, n. 6, c.p.c., nella parte in cui si afferma che non vi era un giudicato sull ‘ an debeatur , ossia sul danno evento, perché il motivo non può essere scrutinato in mancanza di specifica illustrazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione passata in giudicato, anche mediante trascrizione RAGIONE_SOCIALEa parte rilevante RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
2.1 Il motivo è invece fondato per quanto concerne la denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 c.p.c., essendo effettivamente mancata la pronuncia sulla corretta determinazione del danno-conseguenza in relazione alla censura sollevata di inapplicabilità del criterio del valore locativo.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione o falsa applicazione, ex art.360, comma 1, numero 3, c.p.c., del combinato disposto degli artt.2043 e 2697 c.c. in relazione alla mancata applicazione di quest ‘ ultima norma nell ‘ ipotesi di mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova da parte del presunto danneggiato’, in quanto la Corte territoriale non ha escluso che il proprietario avrebbe potuto locare proprio
immobile se non fosse stato abusivamente occupato. Il ricorrente espone al riguardo che una simile possibilità è da escludere, in quanto, se anche il RAGIONE_SOCIALE avesse avuto la disponibilità del cespite, lo avrebbe potuto destinare all ‘ utilizzo dei soli soggetti ammessi dal d.P.R. n. 296/2005, al più dietro pagamento di un canone ricognitorio, pari ad una percentuale minima rispetto a quella conseguibile nel libero mercato (così a p. 19 del ricorso). Pertanto, anche aderendo all ‘ indirizzo che ammette ampio ricorso alle presunzioni in materia di occupazione sine titulo , a detta del ricorrente il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE è frutto RAGIONE_SOCIALE ‘ inosservanza RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2697 c.c. che imponeva, in combinato disposto con l ‘ art. 2043 c.c., a quest ‘ ultima di provare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa sua domanda.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art.360, comma 1, numero 5, c.p.c., consistente nella destinazione RAGIONE_SOCIALE ‘ immobile oggetto di occupazione sine titulo ad uso governativo’ . A detta del ricorrente, la Corte territoriale ha omesso di considerare che, in base al citato d.P.R. n. 296/2005, la concessione locazione è consentita per immobili non suscettibili di uso governativo. Essendo stato preannunciato (con la nota del RAGIONE_SOCIALE prot. n. 5688/2006 indirizzata al ricorrente) l ‘ uso per scopi governativi, l ‘ immobile non poteva essere locato, con conseguente inapplicabilità del valore locativo.
Il secondo motivo e il terzo motivo sono assorbiti per il parziale accoglimento del primo motivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il primo motivo ricorso, con assorbimento degli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d ‘ appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22/11/2023.