Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4952 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4952 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19536/2020 R.G. proposto da:
NOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 2202/2019 depositata il 11/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo sua suocera NOME COGNOME, assumendo di essere erede di NOME
NOME COGNOME, figlio della convenuta, e sostenendo che quest’ultima occupava abusivamente in via esclusiva un immobile in comunione ereditaria proveniente dalla successione mortis causa di NOME COGNOME, suocero dell’attrice e marito della controparte.
Ella ha dunque richiesto la condanna della convenuta al pagamento di un’indennità di occupazione.
NOME COGNOME si è costituita in giudizio, domandando il rigetto della domanda avversaria, assumendo che la detenzione fosse legittimata da un accordo intercorso, dopo il decesso di NOME COGNOME, tra lei ed i figli NOME COGNOME e NOME COGNOME, accordo secondo cui i predetti eredi avrebbero goduto separatamente in comodato dei beni ereditari provenienti dal comune dante causa.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda dell’attrice, condannando la stessa alla rifusione delle spese.
Impugnata detta sentenza da parte di NOME COGNOME, nella resistenza di NOME COGNOME, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 2202/2019 pubblicata il 11.11.2019, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali.
Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: -in sede di interrogatorio formale, l’appellante, pur precisando che la controparte occupava l’immobile senza il suo consenso, aveva confermato che i beni ereditari erano detenuti da tutti gli eredi e le parti in causa ne detenevano uno per ciascuno; l’inerzia dell’attrice negli anni fra la fine del 2007 e la fine del 2013 induceva a ritenere sussistente, in tale periodo, un suo implicito assenso alla detenzione del bene da parte della suocera; – risultava implicitamente confermato un accordo tra coeredi per l’occupazione di un immobile per ciascuno; – era irrilevante il fatto che un immobile ereditario fosse occupato da una persona estranea al novero degli eredi; la condanna dell’attrice, in altro giudizio, al pagamento dell’indennità alla convenuta per l’occupazione di un immobile
della comunione non era valutabile, non essendo noto se in tale causa fosse o meno emersa la circostanza dell’accordo tra coeredi.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Fissata la trattazione in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è rubricato come segue: errore di fatto -difetto di motivazione in relazione all’art. 360 1° comma n. 5 c.p.c. omesso esame di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo ai fini della decisione -grave travisamento di un fatto storico.
A dire della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare le risultanze istruttorie, e, in particolare, l’esito dell’interrogatorio formale reso dall’attrice, travisandone completamente il contenuto, visto che la parte, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, aveva negato l’esistenza dell’accordo allegato dalla controparte. Inoltre, la circostanza della detenzione di uno dei cespiti ereditari da un soggetto diverso dagli eredi, provato con la produzione della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 396/2016, avrebbe contraddetto quanto affermato del giudice del merito. Infine, sarebbero state in contrasto tra loro l’asserzione relativa all’esistenza di un accordo vero e proprio e quella concernente la sussistenza di un consenso solo implicito dell’attrice riguardo alla detenzione esclusiva del bene da parte della convenuta.
Il motivo è inammissibile per varie ragioni.
In primo luogo, deve osservarsi che, come già affermato in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 22218/2023), costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato
materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.
Pertanto, le risultanze istruttorie, in generale, e l’esito dell’interrogatorio formale, in particolare, non costituiscono fatti per i quali possa essere censurato l’omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In secondo luogo, deve rilevarsi che l’art. 360, quarto comma, c.p.c. preclude la possibilità di far valere il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. in caso di decisione c.d. doppia conforme.
Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter , commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (cfr.: Cass. n. 7724/2022).
Nell’ipotesi di ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione –
per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.: Cass. n. 26774/2016; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 5947/2023).
In concreto, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che le dichiarazioni rese dall’attrice in sede di interrogatorio formale sulla detenzione dei beni ereditari da parte di tutti i chiamati all’eredità (assertivamente fraintese, secondo la parte) erano state valorizzate anche in primo grado, sicché le sentenze rese all’esito di entrambi i gradi si fondano, sul punto, sulle medesime argomentazioni.
Ove, poi, si consideri che la parte ha denunciato, più che un omesso esame delle risultanze dell’interrogatorio formale, il travisamento della prova, deve rilevarsi, quale ulteriore motivo di inammissibilità, il fatto che la stessa non ha per nulla riportato il contenuto dei capitoli di prova che assume da lei negati, né ha effettuato un richiamo, anche essenziale, degli atti in cui essi erano contenuti, per la parte d’interesse, in tal modo rendendo impossibile la valutazione delle sue doglianze.
Al riguardo, il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,
salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr.: Cass. n. 8117/2022).
La questione non è meramente formale, visto che, mentre l’odierna ricorrente nega di aver concluso ella stessa l’accordo allegato dalla controparte (cfr.: ricorso, a pag. 7, prime otto righe), dalla sentenza impugnata (cfr.: pag. 3, prime quattro righe) risulta, invece, che la convenuta aveva richiamato in atti un accordo intercorso, dopo la morte del marito, tra la stessa ed i suoi figli ; inoltre, ciò che la Corte d’appello ha ritenuto confermato con l’interrogatorio formale era non già l’accordo, ma il fatto che i beni facenti parte dell’eredità erano detenuti da tutti gli eredi e, in particolare, esse parti in causa ne detenevano uno ciascuno.
Pertanto, oltremodo necessario sarebbe stata la specificare il contenuto delle circostanze su cui era stata resa la prova.
Le altre questioni sollevate nel motivo, infine, sono inammissibili in quanto attengono al merito, il cui riesame è precluso in questa sede.
Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
In particolare, la ricorrente assume che, avendo la Corte d’appello ritenuto che l’uso esclusivo del bene da parte della convenuta fosse legittimato dalla pari occupazione da parte dell’attrice di altro immobile facente parte della massa ereditaria, ed essendo stata ella condannata, all’esito di altra causa, al pagamento in favore della controparte dell’indennità per l’occupazione di un diverso bene facente parte della medesima comunione, il rigetto della domanda speculare proposta nel presente giudizio determinava una violazione dell’art. 1102 c.c.
Il motivo è inammissibile ex art. 360bis , primo comma, n. 1 c.p.c., visto che la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione e l’esame de l
motivo non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
Deve premettersi che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024).
La doglianza sollevata dalla ricorrente ricade proprio nella seconda ipotesi sopra descritta, visto che, a parere della parte, la violazione dell’art. 1102 c.c. e dell’art. 3 Cost. sarebbe provocata non già da un’erronea interpretazione delle due norme, bensì dal contrasto tra decisioni concrete intervenute in casi tra loro speculari.
Venendo, più specificamente, al disposto normativo di cui all’art. 1102 c.c., è stato affermato (cfr.: Cass. n. 7019/2019) che l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all’art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri
partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l’uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 2423/2015; Cass. n. 24647/2010; Cass. n. 13036/1991).
Nella specie, la Corte distrettuale ha ritenuto sussistente un accordo tra i comproprietari quanto all’utilizzo esclusivo dei singoli beni dell’eredità, e ciò non contrasta con il principio di diritto di cui innanzi.
Quanto alla circostanza relativa all’opposto esito dell’ulteriore causa promossa dall’odierna controricorrente nei confronti della nuora, il giudice di appello ha affermato di non essere in grado di valutarla, in quanto non era dato sapere se in quel giudizio fosse o meno emerso l’aspetto fondamentale del pari godimento dei beni ereditari, aspetto che aveva, invece, condizionato la decisione del presente giudizio.
Tali considerazioni riguardano una valutazione di merito e non sono in contrasto con le norme che l’odierna ricorrente assume violate.
Dalla trattazione del motivo di ricorso non emerge se la sentenza sopra indicata sia o meno passata in giudicato, né la parte ha fatto valere il giudicato esterno.
In ogni caso, è vero che la Corte di cassazione può attendere direttamente all’interpretazione del giudicato ‘esterno’, interpretazione che si conforma all’esegesi degli atti normativi e si correla a quanto stabilito e nella motivazione e nel dispositivo della sentenza (cfr. Cass. n. 24162/2017; Cass. n. 24952/2015); tuttavia la Corte di legittimità vi attende con piena cognizione nei limiti in cui il giudicato ‘esterno’ sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di ‘autosufficienza’ di tale mezzo di impugnazione, con la conseguenza che il ricorso deve riprodurre il testo della sentenza – che si assume passata in giudicato – con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo (cfr. Cass. n. 34606/2023 ed altri precedenti di legittimità ivi citati).
Il ricorso, al contrario, non contiene alcuna specifica indicazione sul punto.
Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
In sostanza, la parte, sulla scorta delle medesime circostanze di cui al motivo precedente, lamenta la violazione del principio di eguaglianza stabilito dall’art. 3 Cost.
Il motivo è inammissibile, poiché la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 25573/2020).
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 11 febbraio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME