Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11636 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23348 – 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente e intimato incidentale –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 905/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 27/7/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. 6242/2018, la I sez. di questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza n. 360/2012 della Corte d’appello di Catanzaro che aveva confermato il rigetto per prescrizione della domanda risarcitoria avanzata da NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME nei confronti del Comune di Mesoraca (Crotone), per l’illegittima occupazione di un suolo di loro proprietà, su cui era stato realizzato un campo sportivo.
La Corte territoriale aveva ritenuto sussistere la fattispecie dell’occupazione acquisitiva, per essere la dichiarazione di pubblica utilità implicita ex lege nella determinazione dell’8.8.1975 del Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, contenente i termini di cui all’art. 13 della L n. 2359 del 1865 ed aveva perciò ritenuto estinto per prescrizione quinquennale il diritto al risarcimento, per essere l’irreversibile trasformazione intervenuta nel 1976 e la domanda proposta soltanto nel 1995.
Accogliendo il primo motivo di ricorso dei germani COGNOME, questa Corte ha, invece, confermato l’applicazione alla fattispecie del principio sancito dalle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 735 del 2015, hanno ritenuto l’istituto dell’occupazione appropriativa non conforme al principio enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in «buona e debita forma», e, pertanto, superando il pregresso indirizzo conservativo dell’istituto, lo hanno esattamente equiparato a quello della c.d. occupazione usurpativa (Cass. n. 1814 del 2000), caratterizzata dalla mancanza di
dichiarazione di pubblica utilità e costituente un illecito a carattere permanente.
Nell’ordinanza, quindi, questa Corte ha affermato che «in entrambi i casi, resta, dunque, esclusa l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica e va riconosciuto al proprietario – rimasto tale nonostante la manipolazione, illecita, del bene da parte dell’amministrazione – la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc.), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell’art. 2043 cod. civ.; ha, quindi, esplicitamente ribadito che la presenza della dichiarazione di pubblica utilità non è in grado di differenziare tale forma di illecito da quella in cui la dichiarazione anzidetta è assente, e, poiché non è idonea a comportare l’acquisizione del bene occupato alla mano pubblica, non incide sulla causa petendi giuridicamente significativa, rappresentata in entrambi i casi da un illecito sanzionato dall’art. 2043 cod. civ.; b) l’accertata natura d’illecito permanente vale ad escludere che il dies a quo della prescrizione estintiva quinquennale del diritto al risarcimento del danno per equivalente possa essere individuato in riferimento alla data dell’irreversibile trasformazione del suolo, dovendo invece essere fissato alla data della domanda di tutela per equivalente e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la perdita del godimento del bene alle singole annualità di occupazione.
In rinvio, la Corte d’appello di Catanzaro, espletata c.t.u., con sentenza n. 905/2022 ha perciò accolto la domanda risarcitoria e liquidato complessivamente, per risarcimento del danno derivante dall’occupazione illegittima e per il mancato godimento d ei fondi, Euro 486.806,09.
Avverso questa sentenza il Comune di Mesoraca ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, rispetto a cui il Comune non ha svolto difese.
Il Comune ha depositato memoria illustrativa del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma dell’art. 360 cod. proc. civ., il Comune ha lamentato la nullità della sentenza per assenza di motivazione e per violazione del vincolo di cui all’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e, in riferimento al n. 3, la violazione degli artt. 1219, comma I e 2943, comma III cod. civ.: in particolare, la Corte d’appello non avrebbe correttamente individuato il dies a quo del termine di prescrizione che avrebbe dovuto essere fissato al 24 giugno 1986, data di ricezione della diffida stragiudiziale, «anche a fini interruttivi della prescrizione»; in conseguenza, da questa data al 20 marzo 1995, quando è stato notificato l’atto introduttivo del giudizio, il termine quinquennale di prescrizione era già interamente decorso.
La Corte territoriale a vrebbe così violato l’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., perché non si sarebbe uniformata alla decisione di codesta Corte, secondo cui la prescrizione decorre dalla «richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario» ovvero dalla «rinunzia del proprietario al suo diritto», cosicché il giudice di rinvio non avrebbe potuto affermare che «l’atto stragiudiziale … non determina ex se la rinuncia abdicativa del proprio diritto di proprietà», né che la rinuncia abdicativa del pr oprio diritto di proprietà … si realizza solamente con il deposito della domanda giudiziale».
1.1. Il motivo è infondato.
Il motivo accolto del ricorso dei germani COGNOME, da cui è conseguita la cassazione della sentenza di appello, era stato formulato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360, cod. proc. civ. quale violazione degli artt. 117 Cost., 6 del Trattato di Maastricht, in relazione all’art 1 Prot. Add. 1 alla CEDU, e 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001.
Accogliendo questo motivo, questa Corte ha confermato l’applicazione alla fattispecie del principio sancito dalle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 735 del 2015, hanno ritenuto l’istituto dell’occupazione appropriativa non conforme al principio enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in «buona e debita forma», e, pertanto, superando il pregresso indirizzo conservativo dell’istituto, lo hanno esattamente equiparato a quello della c.d. occupazione usurpativa (Cass. n. 1814 del 2000), caratterizzata dalla mancanza di dichiarazione di pubblica utilità e costituente un illecito a carattere permanente.
Nell’ordinanza, questa Corte ha ribadito che «va riconosciuto al proprietario – rimasto tale nonostante la manipolazione, illecita, del bene da parte dell’amministrazione – la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc.), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell’art. 2043 cod. civ.»; ha, quindi, esplicitamente affermato che «trattandosi, dunque, sempre, di un’ipotesi d’illecito permanente, lo stesso viene a cessare, solo, per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente» e che «proprio tale richiesta è stata avanzata dai ricorrenti principali sin dalla citazione
introduttiva del giudizio, con la quale hanno chiesto la tutela per equivalente»; di seguito, ha chiaramente indicato che la prescrizione decorre da tale data.
Ciò precisato, deve considerarsi in diritto che, per principio consolidato, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni. In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, come accaduto nel caso in esame, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla «regola» giuridica enunciata, ma anche alle premesse logicogiuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (Sez. 3, n. 20887 del 22/08/2018, Sez. 5, n. 20981 del 16/10/2015 Sez. L, n. 6126 del 19/06/1998).
Nella specie, dunque, il fatto che ha implicato la cessazione della permanenza dell’illecito e l’inizio della decorrenza della prescrizione è stato individuato nella richiesta che «è stata avanzata dai ricorrenti principali sin dalla citazione introduttiva del giudizio, con la quale hanno chiesto la tutela per equivalente»: ciò esclude che si possa tornare a discutere, in merito, della valenza di un diverso atto o di una diversa domanda.
Con il secondo motivo, il ricorrente principale ha lamentato la nullità della sentenza, in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., «vuoi per l’assenza di motivazione, vuoi per violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.» (così in ricorso): la Corte calabrese avrebbe recepito acriticamente le conclusioni della consulente tecnica d’ufficio , senza rispondere motivatamente alle «obiezioni» del consulente tecnico di parte.
2.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.
Ribadito che, in conseguenza della formulazione dell’art. 360 cod. proc. civ. introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134/2012, applicabile ratione temporis , l’assenza della motivazione deve tradursi, per rilevare quale vizio di legittimità, non nel semplice difetto di «sufficienza», ma in una «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile», la motivazione «apparente » ricorre, allora, quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. ( ex multis , Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022).
Nella sentenza di rinvio qui impugnata, invece, la Corte d’appello ha sviluppato la motivazione dell’ammontare dell’importo liquidato per equivalente nelle pag. da 9 a 12, senza alcuna illogicità o contraddizione; a pag. 12, inoltre, è esplicitamente affermato che, in relazione alle osservazioni poste dai convenuti (cioè la non condivisione del valore unitario stabilito dal c.t.u. tenendo a base di calcolo indici medi nazionali, in quanto non corrispondenti a valori immobiliari nel Comune di Mesoraca negli anni in cui avveniva l’irreversibile
trasformazione del fondo), «l’applicazione di dati medi permette di non massimizzare o minimizzare il valore dei fondi».
Resta, infine, non argomentato il profilo della asserita violazione del 112 cod. proc. civ..
3. Per le stesse considerazioni qui esposte in merito alla sussistenza di una compiuta motivazione sulla liquidazione del risarcimento , è inammissibile anche l’unico motivo di ricorso incidentale, con cui i due germani COGNOME e NOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME -per vero senza una specifica articolazione della censura in riferimento ad una delle tassative ipotesi del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. – hanno lamentato che non siano state adeguatamente considerate le osservazioni tecniche alla c.t.u. e sia stata resa una «motivazione criptica» (così in ricorso) sul mancato utilizzo della dichiarazione dell’Ufficio tecnico del Comune di Mesorata dell’8/1/1991 per il calcolo del valore unitario a mq del bene.
Diversamente da quanto sostenuto nel motivo , la Corte d’appello ha escluso l’utilizzabilità della suddetta comunicazione condividendo il rilievo del c.t.u. sulla mancanza di una base di calcolo, per l’individuazione del valore unitario dichiarato, fondata su «studi dimostrati»: la motivazione, seppure scarna, è pienamente esaustiva in quanto riferita alla non specificità del parametro indicato e risulta così espressione di una valutazione in merito non più sindacabile da questa Corte in difetto di una compiuta censura ex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. ; con il loro motivo i ricorrenti si sono invece limitati a reiterare le osservazioni svolte nel giudizio in merito, così chiedendo una rivalutazione in fatto preclusa in questa sede di legittimità.
Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono, perciò, respinti, con integrale compensazione delle spese in conseguenza della reciproca soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; spese interamente compensate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda