Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33624 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33624 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
NOME
-intimata – avverso la sentenza n. 2006/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il giorno 12 novembre 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre
2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono uno actu per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata la quale, in riforma della decisione di segno opposto
INDENNITA’ PER OCCUPAZIONE ESCLUSIVA DI BENE IN COMPROPRIETA’
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7185/2020 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME NOME E COGNOME , rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio telematico all’indirizzo PEC de l proprio difensore
-ricorrente –
contro
resa in prime cure dal Tribunale di Termini Imerese, li ha condannati al pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione esclusiva e di canone di locazione di un immobile sito in Misilmeri in favore di NOME COGNOME, comproprietaria del bene per la quota di 1/4;
non svolge difese in grado di legittimità NOME COGNOME
Considerato che
il primo motivo, per violazione o falsa applicazione degli artt. 281sexies , 327, 429 e 430 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., imputa alla Corte d’appello di non aver dichiarato inammissibile l’appello per tardività;
parte ricorrente assume che avverso la sentenza di prime cure, pronunciata ai sensi dell’art. 281 -sexies cod. proc. civ., il termine lungo per l’impugnazione decorreva dalla lettura in udienza del dispositivo, seppure non accompagnata dalla motivazione contestuale, ed era interamente decorso alla data di deposito del ricorso d’appello;
il motivo è inammissibile, dacché inosservante dei requisiti della esposizione sommaria dei fatti e della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda, prescritti dall’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, cod. proc. civ.;
in specie, nell’atto di adizione di questa Corte non è riportato -nemmeno per stralci essenziali – il contenuto del verbale della udienza del giudizio di primo grado all’esito della quale è stata data lettura del dispositivo della sentenza poi appellata e neppure trascritto – sempre almeno nei passaggi d’interesse – il verbale di siffatta sentenza;
del verbale di udienza e della sentenza parte ricorrente non opera altresì la c.d. localizzazione, cioè a dire non offre alcuna indicazione circa la loro collocazione nel fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa la loro produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
la evidenziata deficienza illustrativa ed allegativa non consente di verificare il rito osservato nella fase decisoria del giudizio di prime cure: non consente, cioè, di riscontrare se la sentenza conclusiva di esso sia stata pronunciata ai sensi e nei modi dell’art. 281 -sexies cod. proc. civ. (circostanza che la ricorrente apoditticamente afferma essere pacifica: cfr. pag. 12 del ricorso) oppure in conformità al combinato disposto degli artt. 447bis e 429 del codice di rito, come invece si intende dalla motivazione della sentenza qui impugnata e come apparirebbe altresì coerente con la sequenza procedimentale della controversia di primo grado, trattata ratione materiae secondo le regole del rito locatizio;
tanto preclude a questa Corte la valutazione sul dies a quo del termine per appellare, e quindi lo scrutinio sulla doglianza sollevata;
il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 11 6 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. e prospetta altresì « nullità della sentenza o del procedimento per travisamento di fatti decisivi e delle risultanze probatorie in relazione agli artt. 132, num. 4, e 360 cod. proc. civ. »;
con esso l’impugnante sostiene che era onere della originaria parte attrice dimostrare che i germani Campisi avessero il possesso esclusivo del cespite: per contro, il giudice territoriale aveva sovvertito detto criterio di riparto e travisato le emergenze delle prove testimoniali, con una motivazione mancante siccome contraddittoria;
anche questo motivo è inammissibile;
impropria e non pertinente rispetto al contenuto del motivo è la evocazione delle disposizioni asseritamente trasgredite;
per monolitico indirizzo ermeneutico di questa Corte, abilita la proposizione dell’impugnazione di legittimità la violazione:
-) dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a
r.g. n. 7185/2020 Cons. est. NOME COGNOME
fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769);
-) dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, allorquando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; e già Cass. 10/06/2016, n. 11892);
-) dell ‘ art. 2697 cod. civ. soltanto nell ‘ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l ‘ onere della prova ad una parte diversa da quella sui quali esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto);
fattispecie, queste ora descritte, eccentriche rispetto alla censura articolata da parte ricorrente, la quale, in ultima analisi, di risolve nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle risultanze istruttorie tesa ad una ricostruzione della quaestio facti differente da quella praticata dal giudice di merito, attività del tutto estranea, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità;
del pari, la lamentata anomalia motivazionale, per come in ricorso prospettata, è con chiara evidenza esulante dal paradigma disegnato dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. e dai vizi ad esso riconducibili, come individuati dal costante indirizzo del giudice di nomofilachia (sul punto, basti il rinvio a Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053);
r.g. n. 7185/2020 Cons. est. NOME COGNOME
il ricorso è, in definitiva, inammissibile;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi parte intimata svolto difese;
attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione