Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5546 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5546 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7566/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ex lege rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato con domicilio digitale EMAIL; .
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-intimati- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Catanzaro n. 1741/2016 depositata il 02/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha impugnato per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro n. 1741/2016 depositata il 2/11/2016.
2.La vicenda trae origine dal contenzioso avviato con citazione notificata nel 1993 dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe finanze nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per sentir accertare che essi detenevano arbitrariamente l’immobile sito in agro di Nocera Torinese, Località INDIRIZZOMacchia’ identificato al foglio 18, particelle 7, 12, 13, 73, 74, 75 e 76 in quanto intestato al demanio RAGIONE_SOCIALEo Stato, ramo Marina mercantile. Si trattava di un appartamento ubicato al piano terra. Inoltre il RAGIONE_SOCIALE chiedeva, oltre alla condanna al rilascio, quella al risarcimento dei danni ed alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi.
Si costituiva il sig. NOME COGNOME mentre restava contumace la sig.ra NOME COGNOME; si costituiva anche il sig. NOME COGNOME che nel frattempo aveva acquistato l’immobile oggetto di causa. Entrambi i convenuti contestavano la demanialità del terreno ed eccepivano in via preliminare la litispendenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 39 cod. proc. civ. avendo il RAGIONE_SOCIALE convocato in altro giudizio avente lo stesso oggetto, la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi CET) dante causa RAGIONE_SOCIALEa parte convenuta, RAGIONE_SOCIALEa quale chiedevano la chiamata in causa. Autorizzata la chiamata in causa, la CET si costituiva sostenendo che l’immobile oggetto di causa insisteva su un terreno di esclusiva proprietà privata come confermato dalla sentenza del 17 maggio 1986 resa a conclusione di un giudizio fra il RAGIONE_SOCIALE finanze e la CET.
La causa era decisa con la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 24 dicembre 2005 che rigettava la domanda del RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultimo spiegava appello e nel giudizio di gravame si costituiva il sig. COGNOME resistendo all’impugnazione e articolando appello incidentale. L’appellante principale contestava che erroneamente il tribunale aveva respinto la domanda argomentando che la corte d’appello con la sentenza n. 549 del
2004 aveva dichiarato l’appartenenza al demanio RAGIONE_SOCIALEe (sole) particelle n. 84, 85, 86, 87, 88, 90 e 91 del foglio 18, in tal modo trascurando di accertare a mezzo ctu che le particelle riconosciute demaniali dalla corte d’appello erano derivate a seguito RAGIONE_SOCIALEa lottizzazione eseguita dalla originaria particella n. 73 del foglio di mappa n. 18. L’immobile oggetto del giudizio era situato nel lotto denominato Orione e ricadeva nelle particelle n. 90 e 91 del foglio di mappa n. 18 riconosciute demaniali. Pertanto, dato atto che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che il bene rivendicato dal RAGIONE_SOCIALE ricadesse sull’area riconosciuta come non demaniale ed accertato che le particelle riconosciute demaniali dalla corte d’appello con la sentenza del 2004 derivavano dalla particella n.73, la corte territoriale argomentava che quanto sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE risultava effettivamente già statuito nella causa precedentemente instaurata dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del CET e che quel giudicato fosse valido anche nei confronti degli aventi causa di CET con la conseguenza che la domanda oggetto del giudizio doveva ritenersi inammissibile stante il divieto del ne bis in idem .
5. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni da indebita occupazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile, la corte d’appello ha affermato che fino alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 549 del 2004 non era configurabile alcuna occupazione dolosa o colposa in capo alla parte convenuta perché la demanialità del bene era stata riconosciuta solo con quella pronuncia. Per il periodo successivo alla pronuncia n. 549/2004 la corte d’appello osservava che la domanda di risarcimento proposta nei confronti del sig. COGNOME, ultimo acquirente RAGIONE_SOCIALE‘immobile, doveva essere rigettata perché i danni richiesti conseguivano al fatto che il COGNOME fosse rimasto nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘immobile di cui era stata accertata la natura demaniale , mentre, in realtà, detto pregiudizio avrebbe potuto essere evitato se il RAGIONE_SOCIALE si fosse attivato portando ad esecuzione la sentenza nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘occupante , intimandogli il rilascio e così notiziandolo ufficialmente
del l’accertamento e RAGIONE_SOCIALEa condanna statuita, atteso che non era stato parte del giudizio conclusosi con la suddetta sentenza.
La cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1741/2016 depositata il 2.11.2016 è ora chiesta dal RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 30.03.2017 ed affidato a otto motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE e gli altri intimati non hanno svolto attività processuale.
CONSIDERATO CHE
Premesso che il fascicolo risulta trasmesso alla Prima Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte dalla Sezione Tributaria e pervenuto all’Area P.A. in data 16.6.2025, con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione art. 2909 cod. civ. Per avere la corte territoriale erroneamente applicato il giudicato di cui alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro n.549 del 2004 all’azione risarcitoria contro COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in assenza RAGIONE_SOCIALE‘identità RAGIONE_SOCIALEe persone in quanto la sentenza 549/2004 era stata pronunciata nel giudizio in cui l’unica controparte era la società RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc., la violazione degli articoli 2043 e 2055 cod. civ. censurando così la statuizione sul rigetto del risarcimento richiesto.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 comma 1, n.5, cod. proc. civ., l’omessa considerazione, sempre in relazione alla domanda di risarcimento danni, di un fatto decisivo e cioè che l’edificio ricompreso nella particella 90 è demaniale, secondo una situazione dei luoghi evidente fin dai primi anni ’80.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2697 e 2043 cod. civ. per avere errato la Corte d’appello non considerando il danno da occupazione in re ipsa .
Con il quinto motivo si deduce in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 , cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. per non avere la corte territoriale tenuto conto che la ctu aveva liquidato il danno da indebita occupazione.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1 . n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del computo dei danni svolto dal ctu.
Con il settimo motivo si censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per avere la corte territoriale erroneamente escluso il dolo in ragione RAGIONE_SOCIALEa pendenza di trattative fra le parti.
Con l’ottavo motivo si censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’art. 132 cod. proc. civ., la motivazione sul dolo e la colpa del sig. COGNOME.
Tutti i sopra enunciati motivi di impugnazione sono inammissibili.
In primo luogo perché privi di specificità, essendo tutte le censure formulate senza specificare, nel caso di denunciata violazione di legge, in che modo sarebbe stato violato il richiamato parametro normativo (cfr. Cass. Sez. Un. 23745/2020). Così è per il primo motivo, che riguarda il riconoscimento dei giudicato in relazione al principio del ne bis in idem e, parimenti, per il secondo, il quarto ed il quinto motivo.
Le censure formulate anche come omesso esame di fatto decisivo, di cui al terzo, sesto e settimo motivo, sono invece inammissibili perché volte a sindacare la valutazione RAGIONE_SOCIALEa ctu e non un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio risolvendosi la critica ad essa nell’esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (cfr. Cass.12387/2020; id. 8584/2022; id. 6322/2023)
Alla stessa conclusione di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo alla censura di omesso esame di fatto decisivo articolata in termini privi di specificità in relazione alla valutazione di esclusione del dolo
RAGIONE_SOCIALE‘occupazione, auspicando, in realtà, una diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie.
Tuttavia il giudice d’appello ha congruamente argomentato sulle circostanze di fatto e le censure, assorbito il richiamo alla ctu che manca comunque di autosufficienza, si traducono in una richiesta di rivalutazione del merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, inammissibile in sede di legittimità.
In definitiva il ricorso è inammissibile.
Nulla va disposto in relazione alle spese essendo le controparti rimaste intimate.
23.Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in ragione RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, amministrazione pubblica, istituzionalmente esonerata dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito (cfr. Cass. 5955/2014 Cass.Sez. Un.9938/2014)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I Sezione civile il
27/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME