Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20956 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7446/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
nonchè contro
NOME CELESTINA, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 2176/2018 depositata il 12/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Vibo Valentia dichiarò estinto il giudizio relativo alla domanda introdotta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, volta ad ottenere l’eliminazione di tutte le servitù di veduta e passaggio asseritamente esercitate in danno del suo fondo, nonché il rispetto delle distanze legali. Il giudice adito, a seguito della costituzione dei convenuti e della chiamata in garanzia di tale NOME RAGIONE_SOCIALE, aveva emesso una prima sentenza non definitiva -con la quale accertava l’illegittimità delle aperture del fabbricato COGNOME prospicenti il terreno dell’attore – disponendo la rimessione sul ruolo per dar luogo ad una CTU. Sennonché, all’udienza fissata, il procuratore della chiamata in
garanzia COGNOME ne aveva dichiarato il decesso ed il giudice aveva dichiarato l’interruzione del giudizio, riassunto tardivamente con ricorso dell’8 marzo 2005.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 2176 del 12 dicembre 2018, accolse il gravame del COGNOME, accertando la tempestività della riassunzione, ma, rilevato che non ricorreva nessuna ipotesi di rimessione al primo giudice (artt. 353 e 354 c.p.c.), pronunziò nel merito, rigettando la domanda avanzata dall’appellante.
Il giudice di secondo grado osservò, sulla questione controversa della destinazione o meno a pubblico transito della strada ‘INDIRIZZO‘, che la consulenza tecnica d’ufficio aveva chiaramente accertato da tempo la destinazione a pubblico transito della striscia di terreno ed anzi la sua acquisizione dal Comune di Mileto a titolo originario, proprio per effetto della sua irreversibile trasformazione in strada pubblica. Conseguentemente, le due proprietà dei contendenti sarebbero state non contigue, ma separate da una strada.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, sulla scorta di tre motivi.
Hanno proposto distinti controricorsi da un lato NOME COGNOME e dall’altro NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, quali eredi legittimi di NOME COGNOME.
In prossimità dell’udienza, hanno depositato memorie il ricorrente e la COGNOME.
RAGIONI DI DIRITTO
Per motivi logico-sistematici, la Corte ritiene di esaminare con priorità il terzo motivo di ricorso, che pone una questione di rito, denunciando la mancanza di ius postulandi e procura alle liti del procuratore di controparte nonché la tardività della dichiarazione di
riserva di appello su sentenza parziale, con violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83, 182 e 279 c.p.c.
Si assume che la riserva di appello formulata dal difensore della COGNOME sarebbe stata priva di ogni effetto, perché proposta dal patrono di un soggetto deceduto, ‘con mancata procura conferita dagli eredi allo stato degli atti e rilasciata solo al momento della riassunzione della causa in seguito all’interruzione ed alla conseguente riassunzione’. Quanto ai coniugi COGNOME, il difensore avrebbe proposto riserva di appello oltre la terza udienza e dunque oltre il termine previsto dal codice processuale civile.
La censura è priva di fondamento.
1.1. Con riguardo alla legittimazione degli eredi di RAGIONE_SOCIALE, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza, nella prima udienza davanti al giudice istruttore successiva alla sentenza non definitiva, il procuratore, che dichiari il decesso del proprio rappresentato, può legittimamente formulare riserva di impugnazione differita con dichiarazioni rese in unico contesto, ancorché quella relativa alla riserva di appello segua l’altra, dovendo tale circostanza intendersi alla stregua di un mero fatto di verbalizzazione e come non espressiva del succedersi nel tempo di due distinte attività processuali (Sez. U, n. 2247 del 29 marzo 1983).
1.2. Con riguardo alle parti COGNOME e COGNOME, il ricorrente ripropone una tesi già respinta dalla Corte d’appello, la quale ha ricordato che il processo di primo grado si è automaticamente interrotto all’udienza del 22 luglio 2004, quando la procuratrice della COGNOME ne ha dichiarato la morte, ‘ a nulla rilevando che il giudice non abbia dichiarato l’interruzione (provvedendovi solo con ordinanza riservata all’esito della successiva udienza del 10.2.2005). Ne consegue che la prima udienza utile nella quale formulare la riserva d’appello è stata quella del 16.6.2005, prima
udienza successiva alla riassunzione dopo l’interruzione ‘. Tali conclusioni appaiono corrette.
Passando agli altri motivi di ricorso, con il primo di essi, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 825 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
A suo dire, l a Corte d’appello avrebbe erroneamente supposto che egli avesse tenuto un comportamento volto a considerare il bene come pubblico, al servizio della collettività. Al contrario, l’interclusione dell’area e l’utilità limitata ai soli frontisti avrebbero deposto per l’esclusione di una dicatio ad patriam.
La lagnanza è inammissibile.
2.1. La sentenza impugnata ha icasticamente affermato. ‘ E’ provato che la striscia di terreno oggi denominata INDIRIZZO è da tempo adibita a pubblico transito, ed anzi è già stata acquisita dal Comune a titolo originario proprio per effetto della sua irreversibile trasformazione in strada pubblica ‘. Quest’ultima decisione è richiamata in altra parte della motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte d’appello spiega che l’area ha formato oggetto di condanna risarcitoria per ‘occupazione appropriativa a carico del Comune’.
2.2. La doglianza, dunque, non coglie la ratio della decisione della Corte territoriale, che non ha mai richiamato la dicatio ad patriam , quanto piuttosto l’istituto dell’occupazione appropriativa da parte del Comune, condannato poi al risarcimento dei danni, elemento incompatibile con la volontà di mettere con animo disinteressato e con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives (Sez. 2, n. 15618 del 14 giugno 2018; Sez. 1, n. 4851 dell’11 marzo 2016).
Ne consegue l’inammissibilità del motivo (Sez. 6 -3, n. 19989 del 10 agosto 2017; Sez. 3, n. 8247 del 27 marzo 2024).
Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole, ex art. 115 c.p.c., della valutazione della consulenza tecnica d’ufficio e dell’omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti. La Corte d’appello non avrebbe motivato le ragioni per le quali si era discostata dalle risultanze tecniche espresse in primo grado dai CTU officiati.
La censura è inammissibile.
2.1. La Corte territoriale ha espressamente fatto richiamo alle conclusioni della consulenza tecnica espletata nel giudizio svoltosi avanti il Tribunale di Vibo Valentia e definito con la sentenza del 1985. Nessun accenno viene fatto a divergenze con asseriti accertamenti tecnici svoltisi in primo grado. Il motivo è dunque privo di autosufficienza, omettendo di indicare quali siano le suddette risultanze tecniche ed in che modo il giudice di secondo grado se ne sia discostato.
2.2. Del resto, l’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, consente di censurare l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014), nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica ad essa nell’esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Sez. 3, n. 6322 del 2 marzo 2023; Sez. 1, n. 8584 del 16 marzo 2022).
2.3. E, d’altronde, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia
totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022).
Quanto alla violazione dell’art. 115 cpc, i n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c (v. Sez. U – , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).
Nella specie e sulla scorta dei citati principi, come si è visto, le predette violazioni non ricorrono.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei due gruppi di controricorrenti, come liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario della COGNOME e tenendo conto che solo la COGNOME ha depositato memoria.
Non Ricorrono le condizioni per la condanna del COGNOME al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c e quindi l’istanza formulata dai controricorrenti COGNOME va disattesa.
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nonché al pagamento, in favore di NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2024