Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16073 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16073 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2467-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Recupero contributivo
R.G.N. 2467/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2025
CC
avverso la sentenza n. 194/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/09/2018 R.G.N. 179/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 2467/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 11.9.2018 n. 194, la Corte d’appello di Campobasso rigettava il gravame proposto dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Isernia, che aveva respinto l’opposizione promossa da quest’ultima avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con il quale veniva intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 90.872,07 per omissione contributiva relativa al periodo da luglio 2006 a maggio 2009, come da verbale ispettivo del 10 luglio 2012.
Il Tribunale aveva ritenuto fondata la pretesa contributiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , previa valutazione RAGIONE_SOCIALEa natura subordinata dei rapporti lavorativi esaminati dagli ispettori.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, disattendendo l’eccezione di prescrizione, perché vi era stato occultamento doloso dei presupposti del debito contributivo e ritenendo i verbali ispettivi, in parte fidefacenti e per la restante parte non privi di efficacia probatoria, correttamente valutati, nel complesso RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2941 n. 8 c.c., in
relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., addebitando alla Corte d’appello di avere erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva, relativamente al periodo luglio 2006 -luglio 2007, non fosse decorso perché sospeso a cagione del comportamento di occultamento doloso del contribuente; si deduce che l’omissione contributiva non aveva rappresentato, in alcun modo, un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva, né costituiva un impedimento insormontabile, alla luce degli ordinari controlli attivabili da ll’RAGIONE_SOCIALE previdenziale .
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativamente al quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva, sull’assunto che i contributi posti in recupero riguardavano anche periodi di chiusura RAGIONE_SOCIALEa struttura, durante i quali non si erano svolte prestazioni lavorative.
Il ricorso è nel complesso inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile, perché contesta l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello (e riservato al giudice del merito) sulla natura dolosa RAGIONE_SOCIALE‘omissione contributiva totale; la Corte ha basato tale giudizio sul rilievo che la omissione contributiva era emersa solo all’esito di una complessa indagine ispettiva, momento dal quale ha ritenuto decorrere il termine di prescrizione. Trattasi di giudizio di fatto, non riesaminabile da questo giudice di legittimità (cfr. Cass. 19 settembre 2023 n. 26802; n. 5413/20).
Il secondo motivo è inammissibile, sia perché la deducibilità del vizio di cui a ll’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. è preclus a dalla presenza di una decisione ‘conforme’ nel primo e nel secondo grado, basata sugli stessi fatti sia perché comunque trattasi di un giudizio di merito, incensurabile in cassazione ( se non nei
limiti RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella specie, come detto, non proponibile).
La Corte d’appello ha, in ogni caso, accertato , sulla base RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni testimoniali e dei fogli presenza (cfr. p. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) che le lavoratrici avevano lavorato anche nei periodi di chiusura RAGIONE_SOCIALEa struttura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
In ragione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la parte ricorrente a pagare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese di lite , che liquida nell’importo di € 5.000,00 per compensi professionali ed € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13. 3.25.