Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 409 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 409 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18536-2020 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
R.G.N. 18536/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 10/10/2025
giurisdizione Opposizione contro cartella esattoriale relativa al pagamento di contributi e sanzioni
per la cassazione della sentenza n. 2266 del 2019 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 9 gennaio 2020 (R.G.N. 593/2015). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha condannato RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (d’ora innanzi, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) , a pagare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 875.275,00, oltre alle sanzioni e alle somme aggiuntive.
La Corte territoriale ha ammesso i documenti prodotti in appello dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto indispensabili per l’accertamento della verità materiale, e ha riconosciuto la fondatezza del la pretesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla base delle seguenti considerazioni.
Dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, più attendibili rispetto a quelle rese in giudizio, emerge che i lavoratori della RAGIONE_SOCIALE erano addetti all’assistenza agli anziani e non alle attività di pulizi a, che la RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato allo scopo di lucrare un più favorevole trattamento sul versante contributivo. Trattamento che l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha correttamente rideterminato , in ossequio all’art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Inoltre, si rivelano generiche le contestazioni della RAGIONE_SOCIALE in ordine al conguaglio degli assegni per il nucleo familiare.
Dev’essere disattesa, infine, l’eccezione di prescrizione, in quanto la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dolosamente occultato il proprio debito e tale condotta fraudolenta varrebbe a sospendere il corso della prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.).
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. impugna per cassazione la sentenza d’appello , formulando tredici motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità della trattazione camerale.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso .
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione e falsa de ll’ art. 111 Cost., degli artt. 115, 116, 414, 416, 421, 437 e 442 e seguenti cod. proc. civ. e dell’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 : la Corte d’appello avrebbe illegittimamente disposto l’acquisizione delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nella fase ispettiva, documenti che l’RAGIONE_SOCIALE, attore in senso sostanziale, non avrebbe prodotto nel giudizio di primo grado, costituendosi tardivamente, e che non avrebbe neppure chiesto di acquisire nel giudizio d’appello.
-Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione d’inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite dall’RAGIONE_SOCIALE nel corso dell’ispezione , dichiarazioni rese da soggetti titolari di un interesse in causa specifico e attuale.
-Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta che i giudici d’appello abbiano violato gli artt. 246 e 100 cod. proc. civ., fondando la decisione su dichiarazioni inutilizzabili, in quanto rese da l avoratori in una posizione d’incapacità a testimoniare.
-Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente imputa alla Corte di merito di aver negato
l’ attendibilità delle prove testimoniali espletate nel giudizio dinanzi al Tribunale, sulla base di fatti che avrebbe errato nel reputare corrispondenti al notorio (art. 115 cod. proc. civ.), come lo svolgimento delle attività di pulizia nelle sole ore diurne.
5. -Con la quinta censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente stigmatizza la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. : sarebbe apparente, perplessa e irriducibilmente contraddittoria la motivazione sull’asserita incompatibilità tra le testimonianze acquisite in giudizio e quelle stragiudiziali, che non avrebbero affatto disconosciuto l’ attività di pulizia, destinata ad affiancarsi a quella di assistenza agli anziani.
6. -Con la sesta censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente imputa alla Corte di merito di aver violato gli artt. 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ . e l’art. 2697 cod. civ., affermando, in contrasto con il dato testuale delle risultanze istruttorie, che la RAGIONE_SOCIALE non ha ottemperato a ll’ onere della prova, per contro «pienamente soddisfatto» (pagina 23 della sentenza).
7. -Con la settima doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce l’omessa pronuncia sulle eccezioni difensive formulate in appello e concernenti la mancata dimostrazione dell’asserito svolgimento d ell ‘ assistenza agli anziani da parte di trentatré lavoratori: su tali posizioni nessun elemento probatorio sarebbe stato acquisito, anche a voler considerare le risultanze del verbale ispettivo valorizzato nella pronuncia d’appello .
8. -Con l’ottava critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo , oggetto di discussione fra le parti: la mancata dimostrazione, con riferimento a trentatré lavoratori, dello svolgimento di mansioni di assistenza agli anziani.
9. -Con il nono mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente addebita alla sentenza d’appello di non aver pronunciato sull’eccezione di doppia contribuzione , ritualmente formulata nel giudizio di primo grado e reiterata in quello di gravame: in virtù dell’inquadramento dei lavoratori come addetti all’assistenza agli anziani, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe «ingiunto per due volte il pagamento delle stesse differenze di contribuzione, calcolate sulla maggiore retribuzione asseritamente spettante per le presunte mansioni di assistente agli anziani, riferite sempre agli stessi lavoratori» (pagina 28 del ricorso per cassazione).
10. -Con il decimo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente assume che la Corte di merito abbia omesso l’esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti: la duplicazione di alcune poste di credito dedotte dall’Is tituto, alla stregua delle ragioni già esposte nell’illustrazione della nona censura.
11. -Con l’undicesimo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente allega violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. : l ‘RAGIONE_SOCIALE non avrebbe confutato i puntuali rilievi della RAGIONE_SOCIALE sul meccanismo di calcolo degli assegni per il nucleo familiare e la Corte di merito, nel reputare tali rilievi sforniti di prova, non avrebbe tenuto alcun conto di tale ‘non contestazione’.
12. -Con il dodicesimo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. : la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare un occultamento doloso del debito, in difetto di qualsivoglia dimostrazione di una condotta idonea a determinare una vera e propria impossibilità di agire.
13. -Con la tredicesima critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, infine, l’omessa pronuncia
sull’eccezione d’illegittimità delle somme aggiuntive di cui all’art. 116, comma 8, lettera b ), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
-Occorre muovere dall ‘analisi della questione posta con il dodicesimo motivo.
14.1. -La Corte di merito ha disatteso l’eccezione di prescrizione delle pretese contributive per il periodo dal luglio 1999 al marzo 2000, ravvisando gli estremi di un occultamento doloso del debito: la condotta dell’odierna ricorrente, preordinata alla c ostituzione di una posizione assicurativa fittizia e all’illegittima fruizione delle agevolazioni contributive previste dal d.P.R. n. 602 del 1970, «ha ingenerato un’obiettiva situazione preclusiva, per l’ente previdenziale, della conoscenza del credito, della conseguente adozione delle relative determinazioni e della possibilità di far valere il proprio diritto» (pagina 11 della sentenza impugnata).
Il contegno della RAGIONE_SOCIALE debitrice, lungi dal determinare una mera difficoltà di accertamento del credito, implica, per il creditore, «una vera e propria impossibilità di agire» (pagina 12 della sentenza d’appello).
14.2. -Nella prospettiva della ricorrente, un inquadramento dei lavoratori che, a tutto voler concedere, divergesse dai reali rapporti intercorsi tra le parti non sarebbe comunque foriero di alcuna impossibilità di agire a danno dell’ente previdenziale, che ha facoltà di avvalersi di penetranti poteri ispettivi (pagine 32 e 33 del ricorso per cassazione).
Pertanto, la Corte territoriale avrebbe arbitrariamente sussunto la vicenda concreta nel paradigma dell’occultamento doloso del debito, che la fattispecie astratta delinea con caratteristiche diverse, richiedendo un coefficiente psicologico pregnante e un quid pluris rispetto alla mera difficoltà di accertamento.
14.3. -A tali argomenti l’RAGIONE_SOCIALE replica, nel controricorso (pagina 10), che il motivo sottende una richiesta di rivalutazione del merito e
che la fattispecie concreta è stata correttamente inquadrata sub specie iuris .
14.4. -Nella disciplina dettata dall’art. 2935 cod. civ., l’ impossibilità di far valere il diritto assurge a fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione a condizione che derivi da cause giuridiche che ne ostacolino l ‘ esercizio (di recente, Cass., sez. lav., 29 giugno 2025, n. 17451). Sono ininfluenti gli ostacoli di mero fatto, come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto, o gl ‘ impedimenti soggettivi, che vengono in rilievo soltanto nelle specifiche e tassative ipotesi di sospe nsione tipizzate dall’art. 2941 cod. civ.
In virtù dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., la prescrizione rimane sospesa «tra il debitore che ha dolosamente occultato l ‘ esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto».
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, «La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito » (Cass., sez. lav., 6 novembre 2024, n. 28594, punto 1.3. delle Ragioni della decisione ).
Il criterio enucleato dalla legge «non impone di far riferimento ad un ‘i mpossibilità assoluta di superare l ‘ ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l ‘ effetto dell ‘ occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (Cass., sez. lav., 27 febbraio 2020, n. 5413, pagina 4; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 13 ottobre 2014, n. 21567, e 17 aprile 2007, n. 9113).
È la stessa legge a sancire come indefettibile un accertamento in concreto, che rifugga da ogni automatismo (Cass., sez. VI-L, 30
novembre 2021, n. 37529) e analizzi funditus particolarità ed effetti della condotta ingannatrice e fraudolenta (Cass., sez. lav., 5 dicembre 2005, n. 26355, e 24 ottobre 1998, n. 10592), riscontrando tutti gli elementi costitutivi della causa di sospensione.
14.5. -Nel caso di specie, l’ accertamento ispettivo ha consentito all’RAGIONE_SOCIALE di acquisire ogni elemento utile di valutazione sulla contribuzione dovuta.
La vicenda controversa, che si può riproporre, in termini non dissimili, in una vasta gamma di occasioni, interpella questa Corte sulla latitudine della fattispecie astratta e sui tratti distintivi dell’occultamento doloso e della correlata impossibilità di esercitare il diritto.
Le questioni indicate, per la loro portata sistematica e per le evidenti implicazioni pratiche sulla certezza dei rapporti giuridici, meritano di essere trattate in pubblica udienza, con l’apporto della Procura Generale e della discussione delle parti.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza delle questioni indicate in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 10 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME