Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1300 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1300 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 17867-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 3828/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2019 R.G.N. 2794/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/12/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N.17867/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 11/12/2025
CC
RILEVATO CHE
L’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 3828/2019 della Corte d’appello di Roma che ha respinto il gravame dell’Istituto avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva ritenuto prescritto il credito RAGIONE_SOCIALE portato dall’avv iso di addebito opposto da NOME COGNOME e relativo a contribuzione dovuta alla gestione separata liberi professionisti per l’anno 2007.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
L’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 cod. civ., in relazione all’art. 2, commi 6 e ss., della legge n. 335/1995, e dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in quanto la Corte ‘ha trascurato di prendere in esame una circostanza determinante consistente nel fatto che la compilazione del quadro RRNUMERO_DOCUMENTOcostituisce l’unico strumento che consente all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di verificare l’esistenza d i un reddito da lavoro autonomo, il cui espletamento non può che ragionevolmente ricondursi ad una consapevole volontà del soggetto. … Scegliendo di occultare il proprio debito, nella speranza di eludere i controlli ed evitare così il pagamento, ha posto in essere un comportamento doloso diretto ad occultare il proprio debito all’Istituto’.
Il ricorso va respinto.
La Corte ha motivato come segue: il termine quinquennale di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; NOME COGNOME ha presentato la dichiara zione per l’anno 2007 compilando il quadro RE (riservato ai compensi derivanti dall’attività professionale) e riportando il dato nel quadro RN (riservato al reddito complessivi), mentre ha omesso la compilazione del quadro RR; l’omessa compilazione non può, nella peculiare fattispecie, ritenersi integrare l’elemento piscologico richiesto dalla causa sospensiva di cui all’art. 2941, comma 1, n. 8 cod. civ., risultando l’omissione di natura colposa, frutto piuttosto delle incertezze e dei contrasti interpretativi in materia; non è contestato che la scadenza per il versamento dei contributi fosse il 18.6.2008; il primo atto interruttivo è l’avviso bonario di pagamento, pacificamente ricevuto il 3.7.2013 quando il termine di prescrizione era già spirato.
La decisione è immune da censure.
Questa Corte si è ripetutamente espressa sul tema in oggetto, come da ultimo ricordato in Cass. n. 16064/2025 (idem Cass. n. 15410/2025) che, richiamando alcuni precedenti in termini, (tra le tante, Cass. n. 37529/2021, n. 7254/2021) ha riaffermato che «non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art.2941 n.8 cod. civ.».
Né l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con il motivo di ricorso ha allegato circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento compiuto dalla Corte circa l’insussistenza del dolo, poiché si limita a sostenere la sussistenza di una sorta di ‘presunzione di occultamento’ derivante dall’omessa compilazione del quadro RR, situazione
che, invece, questa Corte esclude, mentre l’accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura un giudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non prospettati.
Il ricorso va respinto ma al rigetto non consegue condanna alle spese, essendo NOME COGNOME rimasto intimato.
In considerazione dell’esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME