Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31703 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31703 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11929-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 377/2019 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 12/09/2019 R.G.N. 609/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
Appalto art.29 dlgs 276/03
R.G.N.11929/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 13/11/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda del RAGIONE_SOCIALE di accertamento negativo del proprio obbligo solidale ex art.29 d.lgs. n.276/03 avente ad oggetto il pagamento all’RAGIONE_SOCIALE dei premi do vuti da due RAGIONE_SOCIALE consorziate e subappaltatrici dello stesso RAGIONE_SOCIALE . L’omissione era dovuta alla mancata applicazione del minimale contributivo, stante la presenza di ore non lavorate e non retribuite che, però, non potevano incidere sul minimale, e stante altresì il mancato pagamento di premi su indennità di trasferta non riconoscibili.
Precisava la Corte d’appello che l’unico motivo d’appello concerneva la portata dell’obbligo solidale, poiché il ricorrente contestava che i lavoratori avessero lavorato in seno al contratto d’appalto concluso con il RAGIONE_SOCIALE, giacché le RAGIONE_SOCIALE svolgevano servizi anche per altri committenti. A seguito di tale contestazione, la Corte acquisiva ex art.437 c.p.c. i verbali di accertamento redatti nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE e accertava che l’obbligo solidale aveva ad oggetto sol tanto ore lavorate in esecuzione del contratto d’appalto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza, il RAGIONE_SOCIALE ricorre per quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.416 e 437 c.p.c.: la Corte non avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la documentazione ritenuta erroneamente indispensabile, poiché mai vi era stata sufficiente allegazione dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.416 e 436 c.p.c., nonché dell’art.2697 c.c. La Corte, nonostante la documentazione acquisita, non avrebbe potuto ritenere dimostrata la riferibilità delle ore lavorate al contratto d’appalto con il con sorzio.
Con il terzo motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE deduce violazione ex art.112 c.p.c. per omessa decisione sul motivo d’appello avente ad oggetto l’insussistenza di un obbligo solidale relativo al pagamento dei premi connessi alle trasferte.
Con il quarto motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione dell’art.1 l. n.369/89, per avere la Corte ritenuto che le ore di lavoro sospese e non retribuite dovessero ugualmente essere conteggiate ai fini previdenziali.
Il primo motivo è infondato.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il potere ufficioso di acquisire documenti ritenuti indispensabili in appello (art.437 c.p.c.) è ammesso in presenza di una pista probatoria emergente dal materiale istruttorio già acquisito, al fine di superare l’incertezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass.11845/18, Cass.33393/19).
Nel caso di specie, la pista probatoria sussisteva, poiché agli atti già erano presenti sia il verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’odierno ricorrente, sia il contratto d’appalto tra il RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE. In realtà, la necessità di acquisire i verbali di accertamento redatti nei confronti delle due RAGIONE_SOCIALE non derivò da un difetto di allegazione dell’RAGIONE_SOCIALE, il quale poteva limitarsi ad allegare l’omesso versamento di premi in relazione a lavoratori delle RAGIONE_SOCIALE e il contratto d ‘appalto che legava il RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE. Vero è che solo in seguito alla contestazione del RAGIONE_SOCIALE divenne indispensabile, al fine di superare la stessa, acquisire i verbali di accertamento per verificare se, come sosteneva il RAGIONE_SOCIALE, le RAGIONE_SOCIALE avessero impiegato i lavoratori al di fuori del contratto d’appalto in questione rendendo servizi a vantaggio di altri committenti.
Il secondo motivo è inammissibile.
Esso, a dispetto della rubrica intitolata a violazione di legge, mira a censurare la valutazione del materiale istruttorio compiuto dalla Corte d’appello. In particolare, si critica il modo in cui il collegio, nell’ambito del suo prudente apprezzamento, ha considerato le risultanze dei verbali di accertamento emessi verso le due RAGIONE_SOCIALE e ha concluso che, in forza di tale documentazione, risultava l’esclusiva adibizione dei lavoratori ai servizi oggetto dell’appalto concluso con il RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene invece parte ricorrente che ciò non risulterebbe dai documenti acquisiti. Così facendo, però, la censura resta al di fuori dei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.,
impingendo in modo inammissibile sulla valutazione discrezionale del materiale istruttorio operata dal giudice (v. Cass.6774/22).
Il terzo motivo è inammissibile per un verso e infondato per altro.
È inammissibile laddove deduce l’omesso esame del secondo motivo d’appello.
La sentenza ha affermato invece che unico era il motivo d’appello e riguardava sol tant o l’ambito della solidarietà, avendo il ricorrente contestato che i lavoratori cui si riferivano le omissioni contributive fossero utilizzati dalle RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del contratto d’appalto con cluso con il RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso in cassazione deduce invece la presenza di un secondo motivo d’appello , in cui si sarebbe contestato il debito per premi scaturito dalle trasferte. Tuttavia, in difetto del requisito di autosufficienza, il motivo non riporta in modo compiuto il contenuto del secondo motivo d’appello, da cui risulterebbe l’omessa decisione.
A ogni modo, trattandosi di questione di diritto, si può in questa sede rilevare l’infondatezza degli argomenti addotti dal motivo.
Da un lato, infatti, i premi furono calcolati per applicazione di trasferte illegittime, come emerge dal testo della sentenza. Il motivo non contesta l’illegittimità delle trasferte, limitandosi a ribadire che per l’indennità di trasferta non sarebbe dovuta alcuna contribuzione.
Dall’altro lato, il motivo deduce che il RAGIONE_SOCIALE non ha il potere di controllare l’organizzazione aziendale delle due
RAGIONE_SOCIALE e quindi non poteva avere contezza delle trasferte, dei relativi periodi e dei luoghi.
Tale affermazione valorizza profili estranei al concetto di solidarietà ex art.29 d.lgs. n.276/03, la quale non si fonda su un addebito che possa essere mosso al committente circa il controllo su ll’attività posta in essere dall’appaltatore ; trattasi piuttosto di responsabilità di tipo legale che sorge indipendentemente dal dolo o dalla colpa ma dal l’oggettivo verificarsi delle condizioni poste dalla norma, ovvero l’esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all’ambito di operatività della norma stessa e l’inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi verso i dipendenti (Cass.24609/23; v. anche Cass.2169/22).
Il quarto motivo è infondato.
Va richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la regola del minimale contributivo si applica anche alle RAGIONE_SOCIALE (Cass.15172/19, Cass.8446/20). Più volte, poi, è stato escluso che la sospensione della prestazione lavorativa, e quindi della retribuzione, decisa nell’ambito del rapporto di lavoro possa riverberarsi sul rapporto previdenziale e, in particolare, sull’obbligo contributivo; questo continua a parametrarsi sulla retribuzione dovuta in applicazione del contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative (Cass.4676/21, Cass.8446/20, Cass.15120/19).
In conclusione, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.