Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28958 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28958 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4393/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
Avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA n. 3005/2020 depositata il 22/06/2020.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/09/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE, conduttrice in forza di contratto di leasing di un ‘ autovettura marca BMW, concluse con RAGIONE_SOCIALE, in seguito divenuta RAGIONE_SOCIALE, un contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto, contro l ‘ incendio e contro il furto con premio ridotto, in quanto vi era previsto che fosse installato un antifurto satellitare marca Unibox entro quindici giorni dalla conclusione del contratto di assicurazione;
l ‘ antifurto non venne installato nel detto termine, l ‘ autovettura venne rubata dopo quindici giorni e RAGIONE_SOCIALE corrispose l ‘ indennizzo per il furto alla sola Agos Ducato, ossia alla società proprietaria del veicolo, che non è stata parte in causa e che riversò l ‘ eccedenza, di poco superiore ai duemilacinquecento euro, di quanto ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE;
questa convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo la compagnia assicuratrice e ne chiese la condanna al pagamento di oltre tredicimila euro, a titolo di indennizzo per il furto subito;
la RAGIONE_SOCIALE si costituì in causa, eccepì la carenza di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE e comunque chiese il rigetto della domanda;
il Tribunale, istruita la causa, rigettò la domanda, con sentenza n. 145 del 28/01/2016;
avverso la pronuncia del primo giudice propose impugnazione la RAGIONE_SOCIALE e la Corte d ‘ appello di Roma, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha, con sentenza n. 3005 del 22/06/2020, rigettato l ‘ impugnazione;
avverso la detta sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE;
la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
R.g. n. 4393 del 2021
Ad. 18/09/2024; estensore: NOMECOGNOME
il Procuratore generale non ha presentato conclusioni;
entrambe le parti hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 18/09/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che:
i motivi di ricorso sono i seguenti:
primo motivo: violazione e falsa applicazione, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 1363 e 1370 cod. civ., in ordine all ‘ interpretazione del contratto e all ‘ incoerenza delle norme predisposte unilateralmente dalla compagnia assicuratrice e applicate sfavorevolmente all ‘ assicurata;
secondo motivo: violazione dell ‘ art. 2697 cod. civ. ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, per avere i giudici di merito addossato sulla RAGIONE_SOCIALE l ‘ onere della prova dell ‘ adempimento delle prescrizioni contrattuali; in particolare il giudice di merito ha ritenuto sussistente un fatto impeditivo sollevato dalla controparte che non aveva assolto all ‘ onere della prova con riguardo agli adempimenti, su di esso incombenti ai termini del contratto di assicurazione, relativamente alla comunicazione del contratto di noleggio dell ‘ apparecchiatura al noleggiante, di corresponsione del relativo canone quietanzato e di comunicazione alla RAGIONE_SOCIALE circa la disponibilità dell ‘ apparecchiatura e presso quale installatore essa si trovasse;
terzo motivo: omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., consistente nella circostanza che la compagnia assicuratrice, avendo fatto sottoscrivere presso di essa il contratto di noleggio aveva anche assunto la veste di procuratore, per avere gestito la fase contrattuale e provveduto all ‘ incasso di somme senza darne conto;
il primo motivo è inammissibile, poiché la Corte d ‘ appello ha plausibilmente interpretato tutti gli atti e, in particolare, il contratto di assicurazione e ne ha desunto che non vi era un obbligo in capo
R.g. n. 4393 del 2021
Ad. 18/09/2024; estensore: NOMECOGNOME
alla compagnia assicuratrice allora RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE) di consegna dell ‘ apparecchiatura antifurto (o neppure di ulteriori condotte cooperative in tale fase), bensì un obbligo dell ‘ assicurato di recarsi, a seguito della segnalazione con breve messaggio di testo (SMS) dell ‘ installatore di fiducia, presso di questi al fine farlo installare presso un ‘ officina convenzionata, dove l ‘ autovettura doveva essere portata a cura dell ‘ assicurato, e il tutto nel termine, pure contrattualmente fissato, di quindici giorni decorrenti dalla data di pagamento del premio assicurativo;
la Corte territoriale ha, quindi, proceduto all ‘ accertamento tipico del giudice del merito in ordine ai fatti di causa, qualificando come condizione per la riduzione del premio dovuto dall ‘ assicurato l ‘ adempimento delle suddette operazioni, escludendo che dovesse essere la compagnia assicuratrice a procedere alla consegna materiale dell ‘ apparecchiatura antifurto ovvero alla sua installazione;
il motivo, in ultimo, non sviluppa in modo adeguato la critica prospettata ai sensi dell ‘ art. 1370 cod. civ., norma avente carattere sussidiario rispetto alle precedenti, come da risalente affermazione di questa Corte (Cass. n. 1028 del 13/02/1980 Rv. 404487 – 01), secondo la quale « qualora il giudice del merito abbia interpretato una clausola contrattuale nel modo più corrispondente al suo significato letterale, fondando altresì la sua interpretazione sulla comune intenzione delle parti desunta dal successivo comportamento delle medesime, non c ‘ è bisogno per lo stesso di ricorrere alla interpretazione contro l ‘ autore della clausola a norma dell ‘ art 1370 cod civ perché ad essa non e tenuto il giudice che non abbia dubbi o perplessità circa il significato della clausola », limitandosi la ricorrente a sostenere che le clausole pattizie dovevano essere interpretate in senso sfavorevole alla società assicuratrice, ma non conduce alcuna critica articolata al fine di radicare l ‘ applicabilità della norma richiamata;
R.g. n. 4393 del 2021
Ad. 18/09/2024; estensore: NOMECOGNOME
il secondo motivo è infondato, poiché con esso non si censura adeguatamente l ‘ applicazione fatta dai giudici di merito del principio dell ‘ onere della prova di cui all ‘ art. 2697 cod. civ. (riferito, cioè, all’individuazione della parte onerata della prova di un fatto, a seconda della qualificazione di questo), ma si chiede un diverso apprezzamento delle circostanze di causa e, in particolare, di quelle che erano le previsioni della polizza in ordine all ‘ installazione dell ‘ antifurto e alle modalità dell ‘ installazione stessa; ma queste, come scritto in relazione al secondo motivo di ricorso, erano a carico soltanto mediato dell ‘ assicuratore, che era tenuto a garantire che il dispositivo antifurto fosse montato presso un installatore di sua fiducia il cui nominativo e ubicazione sarebbe stato fornito via messaggio telefonico di testo (SMS) escluso, quindi, un obbligo di consegna diretta del dispositivo al conduttore;
il motivo, inoltre, è affetto da evidente carenza di autosufficienza quanto alle previsioni pattizie sulle attività precedenti l ‘ installazione dell ‘ antifurto;
il terzo e ultimo motivo è, anch ‘ esso, inammissibile, poiché nel suo breve sviluppo si richiede il riesame di una serie di circostanze, che non costituiscono un fatto in senso fenomenico nei sensi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. U n. 8053 del 7/04/2014 e quindi successivamente Cass. n. 23828 del 20/11/2015 Rv. 637781 – 01) ossia di un fatto storico (Cass. n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828 – 01) e vi è, inoltre, preclusione o inammissibilità del motivo da cd doppia conforme, ai sensi dell ‘ art. 348 ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ., in quanto i giudici del merito, di primo e secondo grado, hanno qualificato i fatti in modo pressoché coincidente e parte ricorrente non evidenzia, nel motivo, alcun fatto nuovo, appunto in senso fenomenico e comunque storico, diverso, limitandosi a prospettare, a quanto risulta per la prima volta, la qualificazione -che non è un fatto -della compagnia assicuratrice quale procuratrice della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE titolare del sistema di antifurto, avendo essa provveduto anche alla stipula del contratto di noleggio dell ‘ apparecchiatura antifurto e provveduto all ‘ incasso delle somme (il che può anche rispondere a verità, ma è, allo stato, irrilevante ai fini decisori e, segnatamente, per l’inadempimento qui riscontrato );
in conclusione, il ricorso è, per una parte, inammissibile e, per altra, infondato: e va rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dell ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia;
stante il rigetto dell ‘ impugnazione deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto dell ‘ impugnazione) di cui all ‘ art. 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 3.100,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15 per cento, oltre CA e IVA per legge; ai sensi dell ‘ art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del co. 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di