Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11650 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15042/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende ope legis.
-resistenti-
avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di RAGIONE_SOCIALE n. 7782/2023 depositato il 04/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, presentò ricorso avverso decreto di espulsione ex art. 13 commi 7 e 8 d.lgs. n. 286 del 1998 del decreto del Prefetto di Roma emesso e notificato in data 26/01/2023.
Il Giudice di pace di Roma ha rigettato il ricorso con provvedimento depositato il 4 luglio 2023.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso con due mezzi chiedendo la cassazione dell’ordinanza impugnata.
Le Amministrazioni hanno depositato mero atto di costituzione.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 210 e 702 bis c.p.c. in relazione agli artt. 6, 7, 10, 16, 17 e 18 del D.Lgs n. 25/08; artt. 9 e 14 D. Lgs. n. 142/15, nonchè degli artt. 19 del D.Lgs. n. 286/98, 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, nonché 2 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), in relazione agli artt. 10 e 117 della Costituzione (Direttive n. 2013/32/UE, art. 8, n. 2013/33 c.d. nuova ‘direttiva accoglienza’, nonchè direttiva 2013/32/UE).
Il ricorrente sostiene l’erroneità della decisione che, a fronte del motivo di opposizione volto a censurare la non conformità agli obblighi comunitari di completa informativa dell’odierno ricorrente, in merito alle procedure di riconoscimento della Protezione Internazionale da parte degli Organi di P.S. in occasione del fermo sul territorio nazionale, ne ha eluso il contenuto, valorizzando la circostanza, invero non contestata e perciò pacifica, del riferimento
contenuto nel foglio notizie prodotto in data 16/06/2023 dalla Questura di Roma alla mancata presentazione della relativa domanda da parte dell’odierno ricorrente. Rimarca che sul punto il Giudice di Pace di Roma si è limitato ad argomentare in forma meramente dubitativa, circa la probabilità che fosse stato informato in occasione del precedente fermo dell’ottobre 2022, quando gli era stata comminata un’altra espulsione.
3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11, artt. 10, comma 2, lett. b) e 19 del D. Lgs. nr. 286/98, artt. 132, 4 comma e 156 c.p.c. ed art. 118 disp. att. al c.p.c. in relazione agli artt. 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2013/32/UE.
Si censura l’impugnata ordinanza per motivazione apparente, non essendo dato comprendere il percorso argomentativo sotteso al negativo convincimento del giudice del merito, in relazione alle deduzioni ed argomentazioni dell’odierno ricorrente.
4. Il ricorso va accolto.
«Ai sensi dell’art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente
informata». «Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite» (Cass. n. 32070/2023). Nulla di tutto ciò, in merito all’assolvimento degli obblighi informativi, risulta nella specie, essendosi il giudicante limitato ad ipotesi e supposizioni – «non si può escludere a priori» – circa l’adempimento degli obblighi informativi.
In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato, per il riesame alla luce dei principi espressi e la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
-Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato, anche per le spese;
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2024.