Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12128 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
su ricorso R.G.N. 13627/2023
promosso da
BANCE GAFAROU , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
Questura RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO , in persona del AVV_NOTAIO pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ;
intimati con memoria di costituzione
avverso il decreto del Giudice di pace di AVV_NOTAIO del 29/12/2022, pubblicata in data 10/01/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE giungeva a Lampedusa in data 05/12/2022, dopo essere fuggito dal Burkina Faso, e in data 14/12/2022 riceveva la notifica di un provvedimento di respingimento con
accompagnamento alla frontiera e di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura, emesso dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Provincia di AVV_NOTAIO.
Avverso il detto provvedimento di respingimento il migrante proponeva ricorso al Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, il quale rigettava l’impugnazione proposta con l’ordinanza impugnata in questa sede.
Il Giudice di pace, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘eccezione riferita alla violazione degli obblighi di informazione sulla procedura di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, riteneva sufficiente a dimostrare l’adempimento di tali obblighi quanto si leggeva nel decreto di respingimento impugnato, scritto anche in lingua francese, ove era scritto che il cittadino straniero, compiutamente informato sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale non aveva inteso avvalersene, poiché si trattava di dichiarazioni rese innanzi ad un pubblico ufficiale e, pertanto, era evidente la natura di atto pubblico fidefacente.
Lo stesso Giudice di pace ha respinto anche le censure riguardanti il denunciato difetto di istruttoria, il ritenuto travisamento dei fatti e la prospettata carenza di motivazione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, affidandosi a un solo complesso motivo di impugnazione.
Il RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO, non essendosi difesi con controricorso nei termini di legge, hanno depositato una memoria di costituzione al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza pubblica di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «Art. 360, co. 1 nn. 3 e 5, c.p.c., Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,6, 20 e 26 del d.lgs 28 gennaio 2008, n.25, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 -ter del d.lgs 286/1998. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost. Violazione del diritto a essere informato tempestivamente sul diritto di accedere alla procedura di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione
internazionale. Illogicità e travisamento dei fatti. Carenza di motivazione. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘Art. 8 RAGIONE_SOCIALEa CEDU – Artt. 113, 115 e 116 cpc -Artt. 10, comma 3, 13 e 32 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione. Illegittimità del provvedimento di respingimento per difetto di assistenza ed informazione tempestiva e diniego di accesso immediato alla procedura di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale».
Il ricorrente ha dedotto di non avere avuto la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale al momento RAGIONE_SOCIALEo sbarco a Lampedusa, il 05/12/2022, a causa RAGIONE_SOCIALEa mancanza di un’adeguata e tempestiva informativa sulla procedura, in aperta violazione RAGIONE_SOCIALEa soprarichiamata normativa, tant’è che solo successivamente alla notifica del decreto di respingimento riusciva, a mezzo del legale, a manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale.
Lo stesso ricorrente ha, così, censurato la decisione del Giudice di pace, che ha ritenuto provato l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo informativo sulla base RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEo stesso provvedimento impugnato, senza che tale soluzione trovasse conforto in alcuna disposizione di legge, né fosse ossequiosa del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, aggiungendo che agli atti non era stato neppure acquisito il ‘foglio notizie’, come evidenziato dalla parte al giudice di merito, che, però, non aveva tenuto conto degli argomenti sul punto illustrati.
Richiamando la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU, il ricorrente ha poi evidenziato che l’assenza di informazioni chiare e comprensibili al richiedente sui suoi diritti, come l’assenza di mediazione linguistica e culturale, le difficoltà pratiche di accesso agli uffici competenti, la carenza di formazione del personale addetto vanno annoverati tra gli elementi atti a inficiare la concreta accessibilità RAGIONE_SOCIALEa procedura di asilo e, dunque, l’effettività del rimedio di cui all’art. 13 CEDU.
Il motivo è fondato nei termini di seguito evidenziati.
2.1. Com’è noto, questa Corte ha affermato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 ter d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza RAGIONE_SOCIALEe procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo. Detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32070 del 20/11/2023; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28149 del 06/10/2023).
Questa medesima Corte ha, poi, chiarito che non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui al menzionato art 10 ter d.lgs. n. 286 del 1998, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto sia stato compiutamente informato, se, nella contestazione RAGIONE_SOCIALE‘interessato, nulla emerga, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dall’Amministrazione, e, segnatamente, se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale, e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità RAGIONE_SOCIALEe informazioni fornite (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32070 del 20/11/2023).
2.2. Nel caso di specie, il Giudice di pace non ha statuito in conformità ai principi appena riportati, non avendo preso in alcuna considerazione le allegazioni del ricorrente in ordine all’assenza di un effettivo adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo informativo, da valutarsi nei termini appena indicati, sicché il motivo va accolto.
L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio per nuovo esame del ricorso, alla luce dei principi richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di AVV_NOTAIO, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione