Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11462 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11462 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
Oggetto: immigrazione
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24537/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende.
-RICORRENTE –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio in Crotone, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE- avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 2088/2019, pubblicato in data 22.7.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME ha presentato domanda di protezione internazionale in Italia e l’Unità Dublino, autorità italiana competente ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) n. 604/2013, ha adottato una decisione di trasferimento verso la Slovenia, paese nel quale l’interessato aveva in precedenza presentato domanda di protezione internazionale e che ha accettato la richiesta di ripresa in carico ex art. 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 604/2013.
La decisione di trasferimento è stata impugnata davanti al Tribunale di Catanzaro che ha annullato il provvedimento, sul rilievo che l’amministrazione statale non aveva dimostrato di avere consegnato l’opuscolo informativo previsto dall’articolo 4 del citato regolamento, non reputando sufficienti la produzione del verbale di colloquio personale redatto in base all’articolo 5 del regolamento e la consegna di un altro opuscolo informativo nel momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale in Italia, asserendo che la descritta violazione comporta inevitabilmente l’invalidità della decisione di trasferimento, che il Giudice non può che annullare.
Per la cassazione del decreto il Ministero dell’Interno (presso il quale è incardinata l’Unità Dublino competente per le decisioni di trasferimento) ha presentato ricorso affidato a due motivi, cui NOME ha replicato con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 8668/2021, gli atti sono stati rimessi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sollevando la questione pregiudiziale in merito all’interpretazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 4 del Regolamento UE 604/2013 e 10 del d.lgs. 25/2008, lamentando che il Tribunale abbia non ritenuto assolto l’obbligo di informazione nei confronti del richiedente asilo, affermando implicitamente che la procedura di protezione internazionale contemplerebbe una separazione tra la fase di determinazione dello Stato competente e quello di formalizzazione della domanda di protezione, in contrasto con l’insegnamento di legittimità che configura il procedimento in termini unitari.
Secondo il Ministero, l’obbligo informativo investe l’unitario procedimento che trae impulso dalla domanda di protezione internazionale e si esaurirebbe con la consegna di un unico opuscolo informativo rilasciato dalla questura in fase di verbalizzazione della domanda di protezione e quindi, come nel caso in esame, con il rilascio dell’opuscolo allegato al modello C3.
La violazione non poteva invalidare il provvedimento di trasferimento, trattandosi di misura a contenuto vincolato, potendo al più configurarsi un vizio di annullabilità e non di nullità assoluta dell’atto impugnato.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per la decisione, sostenendo che il Tribunale di Crotone non abbia tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dall’interessato, presente in calce al modello NUMERO_DOCUMENTO, con cui il richiedente asilo aveva dato atto di aver ricevuto l’opuscolo informativo.
Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
L’art. 4 del regolamento UE 604/2013 stabilisce che non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, in uno Stato membro, le autorità competenti informano il richiedente dell’applicazione del regolamento stesso, specificando in particolare: a) le finalità del
regolamento e le conseguenze dell’eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale; b) i criteri di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata, compreso il fatto che una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente ai sensi del presente regolamento anche se tale competenza non si basi su tali criteri; c) il colloquio personale ai sensi dell’articolo 5 e la possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni; d) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento; e) il fatto che le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal regolamento; f) il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all’articolo 35 e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati personali che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali.
Le informazioni sono fornite ai richiedente per iscritto in una lingua che questi comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell’opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo.
Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro -ai sensi del successivo art. 5 – lo Stato che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell’articolo 4.
Le citate disposizioni hanno carattere sufficientemente dettagliato da essere direttamente applicabili negli ordinamenti interni; le garanzie partecipative ed informative sono state fissate direttamente dal Nuovo regolamento di Dublino, senza alcun rinvio alla normativa interna dei vari Stati membri, se non per gli aspetti strettamente relativi alla tutela giurisdizionale.
2.2. Ciò posto, ai quesiti posti dal ricorso deve darsi risposta in adesione ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia con la pronuncia n. 228 del 30.11.2023 (cause C- 228/21, C-254/21, C-297-21, C. 315/21 e C-328-21), emessa a seguito del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE sollevati in questo stesso giudizio con ordinanza n. 8668/2021, la cui interpretazione delle norme euro unitarie è vincolante per i giudici nazionali.
Non può -anzitutto – condividersi la tesi del Ministero secondo cui il dovere imposto dall’art. 4 del regolamento sarebbe soddisfatto dalla consegna dell’opuscolo informativo al momento della presentazione della domanda di protezione.
La CGUE ha chiarito che le disposizioni generali del regolamento Dublino sono destinate ad applicarsi all’insieme delle situazioni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento Dublino III e, di conseguenza, non soltanto a una situazione particolare, quale la presentazione per la prima volta di una domanda di protezione internazionale e che, ai sensi dell’art. 16 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1560/2003, l’opuscolo comune contenuto nell’allegato X a tale regolamento è volto a informare «tutti» i
richiedenti protezione internazionale anche in merito alle disposizioni del regolamento Dublino III e sul regolamento Eurodac. In particolare:
in base ad un’interpretazione letterale, l’art. 4 del regolamento Dublino III richiede la consegna dell’opuscolo comune non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che si tratti, o meno, di una prima domanda;
l’articolo 29 del regolamento Eurodac esige che venga consegnato l’opuscolo comune a ogni cittadino di paese terzo o apolide soggiornante irregolarmente nel territorio di uno Stato membro e le cui impronte digitali sono acquisite e trasmesse al sistema centrale, tale consegna dovendo avvenire al più tardi al momento di detta trasmissione, indipendentemente dalla questione se tale persona abbia, o meno, presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro;
un cittadino di un paese terzo o un apolide soggiornante irregolarmente nel territorio di uno Stato membro e le cui impronte digitali sono acquisite e trasmesse al sistema centrale da parte dell’autorità competente di tale Stato membro, in esecuzione dell’articolo 17 del regolamento Eurodac, al fine di verificare l’esistenza di un’eventuale domanda di protezione internazionale già presentata in un altro Stato membro, deve ottenere la consegna, da parte delle autorità nazionali competenti, dell’opuscolo comune.
l’articolo 4 del regolamento Dublino III e l’articolo 29 del regolamento Eurodac devono -pertanto – essere interpretati nel senso che l’obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l’opuscolo comune, si impone tanto nell’ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di
presa in carico, previste rispettivamente dall’articolo 20, paragrafo 1, e dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, quanto nell’ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Eurodac, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall’articolo 23, paragrafo 1, e dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III –
Occorre la consegna di un opuscolo che contenga tutte le informazioni di cui all’allegato X del regolamento; tale allegato è suddiviso in due parti, ossia la parte A e la parte B. La parte A contiene un modello dell’opuscolo comune destinato a ogni richiedente protezione internazionale, indipendentemente dalla sua situazione. La parte B di detto allegato contiene un modello dell’opuscolo comune destinato, inoltre, a essere consegnato all’interessato in tutti i casi in cui lo Stato membro ritenga che un altro Stato membro potrebbe essere competente per l’esame della domanda d’asilo, ivi compreso quello nel quale sia in occasione della presentazione di una domanda di protezione internazionale successiva che lo Stato membro a cui essa è rivolta ritenga che un altro Stato membro potrebbe essere competente per l’esame di tale domanda.
L’allegato XIII al regolamento n. 1560/2003, intitolato «Informazioni per cittadini di paesi terzi e apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro, a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento », ha lo scopo di informare l’interessato del fatto che le autorità competenti dello Stato membro in cui egli soggiorna irregolarmente possono rilevare le sue impronte digitali, in base alla facoltà che è loro conferita dall’articolo 17 del regolamento Eurodac e che spetta loro esercitare quando ritengono necessario verificare se tale persona
abbia presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro. Tale allegato XIII contiene un riquadro e una nota a piè pagina ad esso relativa, in cui viene precisato, all’attenzione della persona in situazione di soggiorno irregolare, che, se le autorità competenti ritengono che tale persona possa aver chiesto protezione internazionale in un altro Stato membro, che potrebbe essere competente per il suo esame, detta persona riceverà informazioni più dettagliate sulla procedura da seguire e sulle sue conseguenze su di essa e per i suoi diritti, informazioni che figurano nella parte B dell’allegato X al regolamento n. 1560/2003.
Non è rilevante che l’interessato abbia avuto conoscenza aliunde delle circostanze che devono costituire oggetto dell’opuscolo, né è configurabile una presunzione di conoscenza, in capo al richiedente asilo, del loro contenuto (Cass. 37044/2021; Cass. 30628/2022).
2.3. Nel caso in esame il resistente era stato sottoposto al colloquio informativo previsto dall’art. 5 del regolamento, ma non gli era consegnato un opuscolo avente i descritti contenuti obbligatori. Quanto alle conseguenze della denunciata violazione, la CGUE ha stabilito che:
-sia gli obblighi di informazione previsti dall’articolo 4 del regolamento Dublino III e dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento Eurodac, quanto il colloquio personale previsto dall’articolo 5 del regolamento Dublino III, costituiscono garanzie procedurali che devono essere garantite alla persona che è o che può essere oggetto, in particolare, di una procedura di ripresa in carico in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 24, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento. Ne consegue che il ricorso previsto dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III avverso una decisione di trasferimento deve, in linea di
principio, poter avere ad oggetto la violazione degli obblighi che tali disposizioni comportano e, in particolare, la mancata consegna dell’opuscolo comune, nonché il mancato svolgimento del colloquio personale.
-gli articoli 4 e 27 del regolamento Dublino III nonché l’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Eurodac, devono essere interpretati nel senso che, quando il colloquio personale previsto dall’articolo 5 del regolamento Dublino III è avvenuto, ma l’opuscolo comune ex art. 4 del regolamento Dublino III o dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Eurodac non è stato consegnato, il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l’annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che la mancata consegna dell’opuscolo comune abbia, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.
Per quanto detto, l’annullamento della decisione di trasferimento non poteva essere disposto senza verificare le conseguenze di tale violazione e se la mancata consegna dell’opuscolo comune avesse, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, effettivamente privato il richiedente asilo della possibilità di far valere i propri argomenti in modo da poter ottenere un provvedimento diverso da quello adottato.
Il secondo motivo è inammissibile sia perché il Tribunale ha tenuto conto dell’avvenuta consegna dell’opuscolo al momento domanda di protezione, in allegato al modello NUMERO_DOCUMENTO, sia perché tale
adempimento non era decisivo, non essendo sufficiente per ritenere assolto l’obbligo informativo.
E’ quindi accolto il primo motivo, mentre il secondo va dichiarato inammissibile.
Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Catanzaro, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda