Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3367 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3367 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 25881/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO c/o RAGIONE_SOCIALE, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Contratto d’opera
Avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 2986/2018 depositata il 15/06/2018.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del l’11 gennaio 2024.
Udito la Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto l’accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo, e il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso.
Udit o l’avvocato NOME AVV_NOTAIO per la ricorrente.
Uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società inglese RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) (già RAGIONE_SOCIALE , in seguito ‘RAGIONE_SOCIALE‘) per ottenere: (i) l’accertamento dell’inade mpimento delle obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE nel contratto di advisory del 17/11/2009; (ii) il riconoscimento del proprio diritto alla ripetizione di quanto corrisposto a RAGIONE_SOCIALE a titolo di success fee , oltre agli accessori; (iii) la risoluzione del detto contratto di consulenza finanziaria; (iv) il risarcimento dei danni.
Integratosi il contraddittorio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3081/2017, ha rigettato la domanda dell’attrice.
Proposta impugnazione da RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame, ha dichiarato risolto il contratto di consulenza finanziaria stipulato dalle parti, ha condannato RAGIONE_SOCIALE a restituire euro 966.586,69 (importo ricevuto a titolo di success fee ) e al risarcimento dei danni, liquidati in euro 918.117,35, oltre al pagamento delle spese dei gradi di merito.
La sentenza d’appello ripercorre, nei seguenti termini, i fatti di causa:
(a) il 17/11/2009 RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ( all’epoca, RAGIONE_SOCIALE) hanno concluso un contratto di advisory con il quale NOME si obbligava a prestare la propria attività di consulenza a RAGIONE_SOCIALE, verso il pagamento di un compenso fisso e di una success fee , in relazione alla gestione e alla eventuale monetizzazione del claim , ossia del credito (pari a USD 61.764.595) vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle procedure concorsuali di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in seguito, anche ‘LBF’) . Al riguardo si è svolto un contenzioso dinanzi all’Alta Corte di Giustizia di Londra conclusosi con la sentenza del giudice COGNOME (cd. sentenza COGNOME) del 15/07/2011 che riconosceva l’esistenza del credito;
(b) NOME ha informato RAGIONE_SOCIALE, con lettera del 15/11/2011, sull’attività di consulenza svolta e ha consigliato di monetizz are il credito con la cessione al migliore offerente. Successivamente, con relazione del 10/12/2011, NOME ha informato RAGIONE_SOCIALE di avere ricevuto la migliore offerta da RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) , anche in considerazione dell’elevato e immediato miglior valore di realizzo, e ha suggerito di procedere alla cessione del credito entro la fine dell’anno ;
(c) il consiglio di amministrazione (in seguito, ‘CdA’) di RAGIONE_SOCIALE, in data 14/12/2011, ha deliberato la cessione del credito, che si è concretizzata il 29/12/2011 con contratto di cessione del credito stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la quale nei giorni successivi (05/01/2012) ha versato a RAGIONE_SOCIALE euro 13.808.381,41 a titolo di anticipo; a sua volta, RAGIONE_SOCIALE ha pagato la success fee di euro 965.120,76;
(d) la vicenda culmina nella retrocessione del credito: il 03/04/2013 RAGIONE_SOCIALE informa RAGIONE_SOCIALE che la procedura fallimentare di
LBF ha valorizzato a zero il credito ceduto e, quindi, RAGIONE_SOCIALE (come previsto dalla clausola n. 9 del contratto di cessione del credito) restituisce a NOME quanto ricevuto, maggiorato degli interessi.
5. La Corte di Milano, affrontando la questione degli obblighi assunti dal consulente con il contratto di advisory , dichiara di non condividere l’affermazione del primo giudice – secondo cui NOME si sarebbe dovuta occupare esclusivamente della gestione finanziaria dell’investimento e non della gestione giuridica del contratto -poiché (cfr. pag. 17 della sentenza) «Risulta documentalmente provato che il contratto di advisory includeva anche il coordinamento (e quindi la gestione dei rapporti e dello scambio di informazioni) con i legali incaricati di seguire le cause all’estero e, du nque, la verifica della bontà, anche dei profili legali dell’operazione, competeva a NOME congiuntamente ai legali incaricati all’estero» .
Inoltre, prosegue la sentenza, posto che nel contratto di prestazione di opera intellettuale è richiesta al professionista una diligenza peculiare, speciale e rafforzata, nel caso in esame, risulta documentalmente provato il rilevante inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, da cui scaturiscono la dichiarazione di risoluzione del contratto e l’accoglimento delle domande di restituzione e di risarcimento dei danni proposte da RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, l’ advisor , contravvenendo agli obblighi di specifica diligenza, non ha fornito a RAGIONE_SOCIALE informazioni veritiere, precise e univoche sulla gestione del credito verso la procedura fallimentare di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non avendole segnalato, con apposito alert , che ( ibidem , pag. 22) «nessun credito verso la procedura fallimentare di LBF era stato accertato in via definitiva e che, proprio in ragione di ciò, l’operazione di monetizzazione sarebbe stata altamente rischiosa e che, comunque, il suo buon esito sarebbe rimasto subordinato al definitivo accertamento dell’entità del credito in sede di riparto
concorsuale ». Al contrario, spiega la Corte d’appello, RAGIONE_SOCIALE ha enfatizzato la bontà dell’offerta di monetizzazione proveniente da RAGIONE_SOCIALE omettendo di trasmettere, come avrebbe dovuto, anche qualche forma di alert . Con l’ulteriore considerazione che RAGIONE_SOCIALE, quale debitrice, avrebbe dovuto dare la prova liberatoria ex art. 1218, cod. civ., dimostrando che il mancato raggiungimento del risultato che le parti contrattuali si erano prefissate era dipeso da circostanze estranee alla propria sfera di controllo, ma ha omesso di fornire tale prova.
Per la cassazione della sentenza d’appello, NOME ricorre con cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 17550/23 della sezione VI-2 di questa Corte, in mancanza di evidenza decisoria, il ricorso è stato rimesso in udienza pubblica.
Le parti hanno depositato ciascuna due memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è priva di fondamento l’eccezione di giudicato interno di cui a pag. 20 del controricorso: la convenuta RAGIONE_SOCIALE aveva contestato , a monte, l’esistenza dell’obbligo di garanti re anche l’aspetto RAGIONE_SOCIALE dell’operazione.
Il primo motivo -(Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.) ‘Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché degli artt. 1176, 1218 e 1453 cod. civ. e, in generale, delle norme sull’interpretazione del contratto e sull’inadempimento delle obbligazioni ‘ -si articola in alcuni profili di critica che si sostanziano nella conclusiva asserzione per la quale, al contrario di quanto afferma la Corte d’appello, non vi sarebbe stato alcun inadempimento (art. 1218, cod. civ.) da pa rte dell’ advisor , propedeutico alla
risoluzione del contratto (art. 1453, cod. civ.) e alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
In primo luogo, con riferimento all’affermazione della sentenza impugnata (pag. 22) secondo cui RAGIONE_SOCIALE aveva assunto l’obbligo di coordinare gli studi legali esteri incaricati da RAGIONE_SOCIALE e, quindi, era sostanzialmente tenuta a mantenere i contatti con gli stessi studi, così da potere monitorare anche i risvolti più strettamente giuridici dell’operazione, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362, primo comma, cod. civ., che nell’ interpretazione del contratto impone di prendere le mosse dal significato letterale delle parole usate.
L ‘obbligo di coordinamento assunto da NOME era riferito alle attività ‘ d ello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE incaricato di seguire’ le sole ‘operazioni’ di ‘liquidazione della struttura relativamente all’Investimento’ e di ‘creazione di una struttura finanziaria e RAGIONE_SOCIALE alternativa alla struttura attuale dell’Investimento’. In altri termini, il co mpito di RAGIONE_SOCIALE era quello di ‘collegare’, ‘mettere in contatto’, o anche ‘organizzare l’attività’ dei diversi soggetti che erano stati incaricati di curare la gestione e la tutela del credito di RAGIONE_SOCIALE: da una parte, i consulenti legali, dall’altra i consulenti bancari (in particolare, Credit Suisse e HSBC). NOME si sarebbe dovuta occupare della gestione finanziaria dell’investimento e non dei suoi aspetti giuridici, affidati a uno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Londra e, quanto alla procedura concorsuale svizzera, a uno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Zurigo.
In secondo luogo, RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 1363 , cod. civ., perché la sentenza impugnata non avrebbe tratto la comune intenzione delle parti dall ‘esegesi sistematica di tutte le clausole del contratto di advisory del 17/11/2009, ed avrebbe reputato esistente, in capo a RAGIONE_SOCIALE, uno specifico obbligo informativo avente ad oggetto peculiari circostanze giuridiche (precisamente, la natura definitiva dell’accertamento giudiziale svolto nell’àmbito di una procedura
concorsuale svizzera) sebbene le previsioni contrattuali, specie se interpretate congiuntamente, nulla prevedessero in proposito.
In terzo luogo, la ricorrente si duole della violazione dell’ art. 1176, cod. civ., là dove la sentenza impugnata afferma che RAGIONE_SOCIALE in qualità di advisor aveva assunto l’obbligo di ‘fornire al cliente tutte le informazioni utili ai fini della decisione in merito all’operazione’ , comprese quelle aventi contenuto tecnico-giuridico.
Rileva che la Corte d’appello ha ragionato su un modello di consulente professionale esperto tanto in materia finanziaria ed economica quanto in materia giuridica, che non trova riscontro nel contratto di advisory oggetto di causa che nulla dice in ordine a specifiche competenze giuridiche di RAGIONE_SOCIALE e, al contrario, fa esplicito riferimento agli studi legali, inglese e svizzero, che hanno seguito la vicenda. E questo perché la sentenza impugnata ha tralasciato che RAGIONE_SOCIALE è una società di diritto inglese, che non offre consulenze giuridiche e tanto meno giudiziali, ma soltanto consulenze di natura finanziaria.
Ed è sulla natura di questo profilo professionale, nota a RAGIONE_SOCIALE (che diversamente non avrebbe conferito incarico a due studi legali) che va valutata l’adeguatezza della diligenza del debitore. Diligenza che l’ advisor ha senz’altro profuso in maniera adeguata come si desume dalle comunicazioni che la società ha inviato a RAGIONE_SOCIALE, e in particolare dalla dettagliata relazione del 10/12/2011.
Il secondo motivo -(Art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.) ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ -si appunta contro l’asserto della sentenza impugnata secondo cui integrerebbe inadempimento l’avere RAGIONE_SOCIALE ‘enfatizzato la bontà dell’offerta di monetizzazione proveniente dalla società RAGIONE_SOCIALE, omettendo di trasmettere, come avrebbe dovuto, una qualche forma di alert ‘. Sul punto la ricorrente
pone in luce che la sentenza non ha preso in considerazione una serie di fatti storici, risultanti dalle informative scritte inviate da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, che dimostravano che la società inglese aveva informato la RAGIONE_SOCIALE circa la natura incerta del credito oggetto di cessione.
Nel dettaglio, soprattutto con la relazione del 10/12/2011, accanto alla notizia circa la migliore offerta ricevuta da RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente aveva dato alla cliente una informazione puntuale invitandola a procedere alla vendita del credito perché: per un verso, ‘non vi è alcuna certezza sull’ammontare che potrebbe essere distribuito a rimborso del Credito’ ; per altro verso, ‘esiste sempre il rischio che LBF contesti il risultato del calcolo per la determinazione del credito’ , con la precisazione che il pagamento è condizionato alla pubblicazione del credito, da parte di LBF, ‘per l’ammontare iscritto’ e con il ‘rischio residuo che LBF provi a contestare in Svizzera il risultato del calcolo’ .
3. Il terzo motivo – (Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.) ‘Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227, cod. civ. ‘ -critica la statuizione della sentenza impugnata secondo cui ‘ la perdita patrimoniale lamentata e provata dalla RAGIONE_SOCIALE è causalmente riconducibile all’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE al contratto di advisory ‘ poiché l ‘operazione di monetizzazione del credito è stata deliberata dal RAGIONE_SOCIALE sulla scorta delle informazioni fornite dall’ advisor dell’operazione con lettera del 15/11/2011.
Al riguardo la parte rileva che successivamente a quella prima comunicazione ne era intervenuta un’altra (quella del 10/12/2011), rilevante ex art. 1223, cod. civ., quale fatto interruttivo dell’asserito nesso causale, con la quale (come puntualmente indicato nella sentenza di primo grado) prima del perfezionamento del contratto di cessione del credito RAGIONE_SOCIALE era stata correttamente ragguagliata
sulla effettiva portata della decisione del giudice COGNOME e sui perduranti rischi di possibili ulteriori contestazioni.
Sotto altro profilo, la ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha violato l’art. 1227, cod. civ., per non avere rilevato la condotta negligente di RAGIONE_SOCIALE che, secondo la ricostruzione del giudice di appello, avrebbe concluso un contratto di cessione del credito per euro 14 milioni, facendo affidamento sulle ‘tre righe’ della dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE del 15/11/2011, senza tenere conto della relazione di quest’ultima , esaustiva e circostanziata, del 10/12/2011, e senza chiedere una copia della sentenza londinese al primario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) da cui era difesa, con il quale era in contatto diretto, tanto che lo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’avrebbe assistita anche nella successiva attività di perfezionamento del contratto di cessione del claim , ammesso che il detto difensore non avesse già provveduto di propria iniziativa al relativo inoltro.
4. Il quarto motivo – (Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.) ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 167 e 183, cod. proc. civ. ‘ -si basa sull’assunto che nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata da RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale la convenuta aveva eccepito che dal l’ammontare del lucro cessante asseritamente subito dall’attrice si sarebbe comunque dovut a scomputare la somma incassata o comunque incassabile dalla RAGIONE_SOCIALE, in ragione degli investimenti conservativi ordinari (titoli di Stato, etc.) operati da quest’ultima con l’importo (euro 13.808.381,41) incassato in esecuzione del contratto di cessione del claim , con riferimento al periodo (dall’11/01/2012 al 15/04/2013) di trattenimento della somma.
Soggiunge di avere riproposto l’eccezione di compensazione in sede di appello, sia in comparsa di costituzione sia in comparsa conclusione, e, quindi, rileva l’errore della sentenza d’appello che ha
escluso la compensazione adducendo la tardiva allegazione della circostanza da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Il quinto motivo – (Art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.) ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.’ qualifica come omessa pronuncia l’errore della sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l ‘eccezione d i compensazione di cui al precedente m ezzo d’impugnazione .
6. Il primo motivo è infondato.
In base al consolidato indirizzo di questa Corte (Sez. 3 – Sentenza n. 6675 del 19/03/2018, Rv. 648298 -01, conf.: Sez. 3 – Ordinanza n. 11092 del 10/06/2020, Rv. 658148 -01; Sez. 3 – Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021, Rv. 663182 -01; Sez. L – Sentenza n. 24699 del 14/09/2021, Rv. 662267 – 01), in tema di interpretazione del contratto, l ‘ elemento letterale , sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell ‘ interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell ‘ interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte.
Dunque, com ‘ è naturale, il criterio di partenza dell’operazione ermeneu tica è quello dell’interpretazione letterale : l’art. 1362, cod. civ., allorché nel primo comma prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera
della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Sez. 2 – Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019, Rv. 654900 -01; conf.: Sez. 1 – Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023, Rv. 667678 – 01).
Nella fattispecie concreta in esame, come risulta dall’autosufficiente motivo di ricorso, l’accordo scritto del 17/11/2009 stabilisce che RAGIONE_SOCIALE si obbliga a «prestare la propria consulenza ad RAGIONE_SOCIALE relativamente a quanto segue: – processo di liquidazione della struttura relativa all’Investimento; – creazione di una struttura finanziaria e RAGIONE_SOCIALE alternativa alla struttura attuale dell’Investimento; -coordinamento dell’attività dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE incaricato di seguire le suddette operazioni e dei soggetti terzi che sono parte della struttura finanziaria dell’Investimento e che saranno parte della nuova struttura (in particolare, il RAGIONE_SOCIALE Credit Suisse ed il RAGIONE_SOCIALE HSBC)».
Inoltre, per quanto rileva in questo giudizio, la ricorrente si obbliga a svolgere l’attività concernente la «gestione del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE in insolvenza relativo alla garanzia prestata da RAGIONE_SOCIALE a protezione del capitale investito».
Da ll’inte rpretazione letterale (art. 1362, cod. civ.) e logicosistematica (art. 1363, cod. civ.) delle clausole del contratto del 17/11/2009 risulta che l’ advisor RAGIONE_SOCIALE si obbligava non soltanto alla gestione finanziaria del claim di RAGIONE_SOCIALE verso LBF, ma anche allo svolgimento di un ‘ attività giuridica , che importava un’assistenza RAGIONE_SOCIALE alla cliente, caratterizzata in particolare dal coordinamento dei consulenti giuridici (nel contratto indicati come ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘) e i consulenti bancari (il RAGIONE_SOCIALE Credit Suisse ed il RAGIONE_SOCIALE HSBC) in vista della dismissione dell’investimento.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle regole ermeneutiche sopra indicate là dove (cfr. pag. 17) afferma che, tra le prestazioni a carico di RAGIONE_SOCIALE, il contratto di advisory includeva ‘il coordinamento (e, quindi, la gestione dei rapporti e dello scambio di informazioni) con i legali incaricati di seguire i procedimenti all’estero e, dunque, la verifica della bontà, anche dei profili legali dell’operazione, competeva a RAGIONE_SOCIALE congiuntamente ai legali incaricati dell’operazione’ e soggiunge (cfr. pag. 22) che RAGIONE_SOCIALE ‘era sostanzialmente tenuta a tenere i contatti con gli così da poter monitorare anche i risvolti più strettamente giuridici dell’operazione’.
In presenza di puntuali riferimenti testuali , la Corte d’appello ha attribuito a NOME il ruolo di consulente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con il compito di coordinare l’attività degli studi legali – la sede londinese di NOME COGNOME e un avvocato di Zurigo -al fine di addivenire alla dismissione del claim nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
7. Il secondo motivo è fondato e gli altri motivi sono assorbiti.
Dopo avere stabilito, alla luce del contratto di advisory , che RAGIONE_SOCIALE aveva (anche) compiti di consulente RAGIONE_SOCIALE, la Corte di Milano rimprovera alla società inglese di non avere informato il CdA della RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 22) che nessun credito verso la procedura fallimentare di RAGIONE_SOCIALE era stato accertato in via definitiva e che l’operazione di monetizzazione sarebbe stata altamente rischiosa, sul presupposto che l’ advisor dovesse occuparsi anche degli aspetti giuridici della monetizzazione dell’investimento e che, pertanto, dovesse spiegare a RAGIONE_SOCIALE che si profilava una monetizzazione del credito nelle forme del tranfer of claim agreement (cessione pro solvendo ) e non di una cessione pro soluto .
La statuizione della Corte di Milano è assertiva e non si confronta con i fatti storici puntualmente richiamati dalla ricorrente.
La premessa è che, con relazione del 15/11/2011, RAGIONE_SOCIALE informa la cliente che l’azione RAGIONE_SOCIALE celebrata dinanzi all’Alta Corte di Londra si era conclusa con il riconoscimento del credito di RAGIONE_SOCIALE verso LBF, per un ammontare di USD 61.764.595, e, inoltre, le propone la monetizzazione del credito mediante cessione al miglior offerente.
Ciò chiarito, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare il contenuto della seconda informativa, la relazione del 10/12/2011 – prodromica alla deliberazione del CdA di RAGIONE_SOCIALE (del 14/12/2011) di cessione del credito -, nella quale, oltre alla notizia che la migliore offerta proveniva da RAGIONE_SOCIALE e all’invito a procedere alla dismissione del credito, l’ advisor informa la cliente che ‘non vi è alcuna certezza sull’ammontare che potrebbe essere distribuito a rimborso del Credito’ , e che ‘esiste sempre il rischio che LBF contesti il risultato del calcolo per la determinazione del credito’, con la precisazione che il pagamento è condizionato alla pubblicazione del credito, da parte di LBF, ‘per l’ammontare iscritto’ e con il ‘rischio residuo che LBF provi a contestare in Svizzera il risultato del calcolo’.
La Corte territoriale, lì dove afferma che RAGIONE_SOCIALE ha enfatizzato la bontà dell’offerta di mone tizzazione del claim e che ha omesso di trasmettere (cfr. pag. 23) , come avrebbe dovuto, ‘una qualche forma di alert ‘ , non si confronta con la comunicazione del 10/12/2011 che, in realtà, indicava che il credito aveva natura incerta e che vi erano margini di rischio sulla sua monetizzazione.
In conclusione, accolto il secondo motivo, rigettato il primo, e assorbiti i restanti, la sentenza è cassata, in relazione al secondo motivo, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione al secondo motivo, e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11 gennaio 2024.