Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10907 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10907 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 1172/2023 R.G. e al n.2837/2023 proposti da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procure allegate ai ricorsi
-ricorrente-
contro
Questura di AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso l’ordinanza del Tribunale di AVV_NOTAIO depositata il 13/09/2022 e avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di TORINO depositato il 02/09/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME, sbarcato presso l’isola di Lampedusa il 28 agosto 2022, era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal AVV_NOTAIO di Agrigento in data 31 agosto 2022, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di AVV_NOTAIO.
Il Giudice di pace di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento di trattenimento, osservando, in particolare, che dal foglio notizie allegato in atti risultava che lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e non aveva richiesto la protezione internazionale; escludeva, inoltre, che l’espulsione fosse collettiva, essendo stata valutata singolarmente la situazione personale del trattenuto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione (rubricato al n. 2837/2023) avverso tale decreto, adottato in data 2 settembre 2022, articolando due motivi di censura, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO, che sono rimasti intimati.
Il ricorrente presentava domanda di protezione internazionale in data 10 settembre 2022, a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO disponeva, con contestuale provvedimento, il suo trattenimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015.
Il Tribunale di AVV_NOTAIO, con ordinanza del 13 settembre 2022, convalidava tale provvedimento, ritenendo che il caso in esame dovesse sussumersi nella previsione di cui all’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015.
Il suindicato ricorrente ha proposto separato ricorso (rubricato al n. 1172/2023) per la cassazione di tale provvedimento prospettando un unico motivo di doglianza, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del AVV_NOTAIO alla AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, che sono rimasti intimati.
I ricorsi sono stati fissati per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
Con ordinanza interlocutoria di questa Corte n.30466/2023 è stata disposta la riunione del ricorso rubricato al n. 2837/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 1172/2023 R.G. ed è stato altresì disposto il rinvio a nuovo ruolo RAGIONE_SOCIALEe cause, in attesa RAGIONE_SOCIALEe decisioni di altri ricorsi, fissati per la trattazione in pubblica udienza con le ordinanze interlocutorie di questa Corte n. 22806/2023 e n.23843/2023; i ricorsi sono stati nuovamente fissati per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
Rilevato che:
Il motivo del ricorso R.G. 1172/2023 è così rubricato: « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto -mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decreti questorili (Cass., n. 5926/15)». I motivi del ricorso R.G. n.2837/2023 sono così rubricati: « I. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto -mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale (Cass., n. 5926/15); II. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo divieto di espulsioni collettive e natura seriale del decreto di respingimento». Il ricorrente, cittadino tunisino, dopo aver premesso di essere giunto a Lampedusa (AG) il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme a numerosi connazionali, denuncia, con il primo motivo di entrambi
i suindicati ricorsi, di non avere ricevuto informazioni circa la possibilità di chiedere la protezione internazionale, come aveva dichiarato all’udienza di convalida del 2 -9-2022. Rimarca che l’obbligo di informare gli stranieri, giunti irregolarmente nel territorio di uno Stato RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, in merito al diritto di richiedere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, è espressamente previsto dall’art.8 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013; deduce che, nel caso in esame, non risulta alcuna prova RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere di informazione nei confronti del ricorrente in merito alla possibilità di chiedere protezione internazionale, poiché né il foglio notizie di pre-identificazione del 28 agosto 2022, né quello compilato il 31 agosto 2022 attestano la somministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente, né agli atti è allegata la ‘Scheda informativa per l’eventuale richiesta di protezione internazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2013/32/UE’. Con il secondo motivo del ricorso R.G. 2837/2023 rileva che in sede di convalida del trattenimento avanti al Giudice di Pace, si era opposto alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa Questura di AVV_NOTAIO affermando la natura seriale del respingimento di cui era destinatario, unitamente ai 21 connazionali sbarcati il medesimo giorno e trattenuti presso il RAGIONE_SOCIALER. di AVV_NOTAIO. In particolare il ricorrente richiama la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte europea dei diritti umani, secondo cui l’elemento determinante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione di un’operazione di espulsione collettiva è l’allontanamento di una persona in quanto parte di un gruppo, in assenza di un esame individuale RAGIONE_SOCIALEa situazione personale e RAGIONE_SOCIALEa possibilità di esporre i motivi di opposizione al provvedimento ablativo. Richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non costituisce espulsione collettiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del IV Protocollo addizionale alla Convenzione di salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali, l’adozione contestuale di distinti provvedimenti espulsivi nei
confronti di una pluralità di soggetti mediante adozione di un moRAGIONE_SOCIALEo uniforme, giustificata dall’unicità RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi contestata, allorché si proceda all’esame RAGIONE_SOCIALEa posizione individuale di ciascuno straniero (Cass., nn. 23134/04, 16571/05, 5359/19). Ad avviso del ricorrente, nel caso di specie, l’esame ragionevole e oggettivo RAGIONE_SOCIALEa condizione individuale degli stranieri destinatari del provvedimento di respingimento non ha avuto luogo in quanto prima RAGIONE_SOCIALE’emissione del decreto di respingimento da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura di Agrigento, l’attività istruttoria RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione si era esaurita nella redazione di due cd. ‘fogli notizie’.
Il primo motivo del ricorso R.G. n.2837/2023, da esaminare prioritariamente per le ragioni che si vanno ad illustrare, è fondato.
8.1. L’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che ‘ qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo ‘.
L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore degli artt. 1, comma 2, e 3 d. lgs. 142/2015 (di attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8) va perciò adeguata all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, dovendosi stabilire le autorità competenti hanno il dovere di fornire, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘
informazioni sulla
; ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato che proprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all’accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 NOME ed altri c. Italia, § 204).
8.3. Il provvedimento impugnato non è coerente con i principi appena illustrati, perché il Giudice di Pace non si è pronunciato compiutamente in ordine all’adempimento del suddetto obbligo informativo, né ha dato conto RAGIONE_SOCIALEe risultanze del foglio notizie o di aver svolto accertamenti al riguardo, benché la questione fosse stata specificamente sollevata dal difensore del trattenuto (cfr.
anche verbale d’udienza del 16 -6-2022). Il Giudice di Pace si è limitato ad affermare che dal foglio notizie allegato in atti risultava che lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e non aveva richiesto la protezione internazionale, ossia ha la mancata proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda
di protezione internazionale; tale evenienza non può difatti mai giustificare la reticenza RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione circa i ragguagli di cui al citato art. 10 ter , comma 1: e ciò in quanto, proprio in base a detta norma, la scelta RAGIONE_SOCIALEo straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall’acquisita cognizione sia RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un diritto di asilo riconosciuto dall’ordinamento italiano, sia degli strumenti procedimentali attraverso cui tale diritto riceve concreta tutela).
8.4. Non vi dubbio, poi, che una simile nullità del decreto di respingimento potesse essere rilevata, ove manifesta, anche in sede di convalida del trattenimento.
Invero, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d. lgs. 286/1998, in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia ‘regolare’), involge incidentalmente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione da assumere, anche la «manifesta illegittimit à̀ » del provvedimento di espulsione o respingimento (si vedano in questo senso, ex multis ,
Cass. 18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass. 24415/2015).
L’ordinanza di convalida del Giudice di Pace, pertanto, risulta viziata per l’errore di diritto rappresentato dall’aver la stessa obliterato il valore precettivo RAGIONE_SOCIALEa richiamata disciplina circa l’informativa sulla procedura RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale. Infatti, poiché l’avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest’ultimo sarebbe illegittimo ove disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d’informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale; tale illegittimità si riverbererebbe anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta (così Cass. 5926/2015, in motivazione).
In conclusione, il primo motivo del ricorso avverso il provvedimento di convalida del Giudice di Pace (r. g. n. 2837/2023) deve essere accolto.
Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo di detto ricorso, su cui è oramai superfluo provvedere, e la cassazione senza rinvio del decreto di convalida impugnato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito a fronte RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento.
10. Le statuizioni appena adottate comportano, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio anche del decreto di convalida reso dal Tribunale di AVV_NOTAIO ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, commi 3 e 5, d. lgs. 142/2015.
Infatti, il venir meno di una RAGIONE_SOCIALEe condizioni imprescindibili per procedere alla convalida (costituita dal fatto che
Peraltro, il trattenimento di
cui qui si discorre è pure condizionato dall’esistenza di un valido decreto di espulsione o di respingimento: la misura di trattenimento è infatti sempre strumentale all’esecuzione di un decreto di espulsione o respingimento, onde non potrebbe essere adottata allorché un tale decreto sia da considerare nullo. È evidente, pertanto, che in difetto di convalida (a seguito RAGIONE_SOCIALEa cassazione qui disposta) del primo decreto di trattenimento, il trattenimento di cui all’art. 6, comma 3, cit., oggetto del secondo ricorso per cassazione, non possa ritenersi validamente adottato.
11. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018,
30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dai giudici di merito che hanno rispettivamente emesso i provvedimenti qui impugnati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., assorbito il secondo, e cassa senza rinvio il decreto del Giudice di Pace di AVV_NOTAIO depositato in data 2 settembre 2022; accoglie il ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. e cassa senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di AVV_NOTAIO depositata in data 13 settembre 2022.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024.