Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35926 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35926 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
Oggetto: intermediazione finanziaria
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36808/2019 R.G. proposto da COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’u ltimo, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultim a, sito in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1735/2019, depositata il 28 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 28 maggio 2019, di reiezione dell’appello per la riforma dell’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva respinto le loro domande -avanzate quali eredi di NOME COGNOME -di accertamento della nullità del contratto quadro di investimento e dei conseguenti ordini di acquisto concluso con la RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE (poi, incorporata nella RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE) per difetto della forma scritta prevista dall’art. 23 t.u.f. e, in via subordinata, di risoluzione degli acquisti dei titoli Bond Cirio effettuati il 15 febbraio e il 1° marzo 2002 e, in estremo subordine, di condanna della banca al risarcimento dei danno per responsabilità contrattuale e precontrattuale in relazione a ll’acquisto di tali titoli, nonché, in ogni caso, di condanna della banca medesima alla restituzione dell’importo investito, oltre interessi e rivalutazione;
la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando, in particolare, che: non sussisteva l’eccepito vizio di forma del contratto quadro; benché l’intermediario fosse stato inadempiente rispetto agli obblighi di profilatura dell’investitore e di informazione al momento degli ordini di acquisto, non sussisteva il necessario nesso di causalità tra tali condotte e il danno allegato, venendo in rilievo un investitore esperto che aveva già provveduto ad acquisti di titoli aventi analogo o maggiore grado di rischiosità;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 t.u.f. e 33 e ss. cod. cons., per aver la
sentenza impugnata escluso la nullità del contratto per difetto del requisito formale benché, in presenza del relativo documento recante la sola sottoscrizione dell’investitore e non anche quella dell’intermediario, non fosse stata offerta la prova della consegna di copia di tale documento a quest’ultimo;
con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 33 cod. cons. e 1324 e 1421 cod. civ., per aver la Corte di appello dichiarato nuova e inammissibile la parte del motivo di gravame vertente sulla vessatorietà della clausola con la quale veniva dato atto della consegna di copia del contratto-quadro al cliente , trattandosi di una causa di nullità rilevabile d’ufficio ;
con il terzo motivo si dolgono della ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 23 t.u.f. e 33 e ss. cod. cons., per aver la sentenza impugnata ritenuto, in ogni caso, infondato tale parte del motivo di gravame sul fondamento che il contenuto della denunciata clausola aveva valore confessorio o ricognitivo;
evidenziano, sul punto, che siffatta clausola, non oggetto di trattativa individuale, aveva l’effetto di sancire limitazioni della facoltà di opporre eccezioni o inversioni dell’onere della prova;
i tre motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;
la Corte di appello ha escluso che il contratto-quadro fosse nullo per difetto di forma, rilevando che il relativo documento recava la sottoscrizione del (solo) investitore;
ha, quindi, dato atto che il motivo di gravame con il quale era stata fatta valere la vessatorietà della clausola contrattuale con cui il cliente dichiarava di ricevere copia dello stesso era inammissibile, per novità, e, comunque, infondato, in quanto non sussumibile in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 33 cod. cons., risolvendosi in una dichiarazione dal valore confessorio o ricognitivo;
ciò posto, quanto alla doglianza articolata con il terzo motivo di ricorso
-esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico -si
osserva che la dichiarazione, inserita in un documento contrattuale, con la quale una parte dichiara di ricevere copia di tale documento non presenta carattere negoziale, bensì ricognitivo, se non confessorio, e, in quanto tale, è estranea all’ambito di applicazione dell’invocato art. 33 cod. cons.;
-all’inammissibilità del terzo motivo segue l’ inammissibilità sia del secondo motivo, in quanto la resistenza della ratio decidendi vertente sulla infondatezza della questione della vessatorietà della clausola rende priva di interesse la doglianza avanzata nei confronti della diversa ratio rappresentata dalla inammissibilità della questione, atteso che in nessun caso potrebbe condurre all’annullamento della sentenza impugnata, risultando consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (cfr. Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641), sia del primo motivo, per venir meno del presupposto fattuale, consistente nella mancata consegna del documento contrattuale, sul quale la doglianza era fondata;
-con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello dichiarato inammissibile il motivo di appello vertente sul contestato adempimento da parte della banca degli obblighi informativi sulla stessa gravanti nella parte in cui erano espresse «deduzioni nuove e totalmente indimostrate», quali la ricostruzione storica del dissesto Cirio, nonché dottrina e precedenti giurisprudenziali;
il motivo è inammissibile in quanto interessa aspetti della sentenza dei quali è omessa qualsiasi indicazione in ordine alla loro concludenza ai fini dell’accoglimento dell’appello;
-con l’ultimo motivo i ricorrenti censurano la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 23 t.u.f. e 1218 e 2697 cod. civ., nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di causalità in ragione de l fatto che l’investitore fosse esperto e che le precedenti
operazioni in prodotti finanziari dal medesimo poste in essere rivelavano una propensione al rischio analoga o maggiore rispetto a quello espresso dalle operazioni in oggetto;
– il motivo è fondato;
è principio della giurisprudenza di legittimità quello per cui «dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati» (Cass. 11 novembre 2021, n. 33596; Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; Cass. 17 aprile 2020, n. 7905); – orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha osservato che l’attore era un investitore esperto che aveva effettuato diversi acquisti di strumenti finanziari aventi rischiosità analoga o maggiore rispetto alle obbligazioni in oggetto;
tali circostanze di fatto non risultano espressive di una conoscenza specifica da parte dell’investitore delle caratteristiche del singolo prodotto acquistato e, dunque, del possesso da parte sua di conoscenze adeguate a una informata valutazione dei relativi fattori di rischio;
la statuizione della Corte di appello, dunque, nella parte in cui ha ritenuto insussistente il nesso di causalità, non si presenta coerente
con il richiamato principio giurisprudenziale, ritenendo vinta la presunzione di sussistenza di siffatto nesso in virtù di elementi privi della necessaria concludenza;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 22 novembre 2023.