Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1173 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1173 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
SENTENZA
sul ricorso 7912-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ORDINE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE DI TREVISO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA; ORDINE IL
– intimati –
avverso la decisione n. 48/2020 del RAGIONE_SOCIALE, depositata il 29/12/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 12/10/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
viste le conclusioni motivate, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 8bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto del primo motivo.
FATTI DI CAUSA
L’architetto NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE del 29 dicembre 2020. Questa decisione ha respinto il ricorso RAGIONE_SOCIALEo stesso architetto COGNOME contro la delibera assunta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa provincia di Treviso, recante la sospensione disciplinare del professionista per 29 giorni a seguito del mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo formativo per il triennio 2014-2016.
Gli intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto attività difensive.
Il ricorso è stato deciso in camera di RAGIONE_SOCIALE procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘architetto NOME COGNOME denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. in relazione all’art. 8
RAGIONE_SOCIALEe Linee Guida e di Coordinamento del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, approvate dal RAGIONE_SOCIALE il 21 dicembre 2016, nonché agli artt. 1 e 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241. Il menzionato art. 8 RAGIONE_SOCIALEe linee guida contiene al secondo comma norma secondo cui “lla scadenza del triennio formativo l’Ordine territoriale, mediante il RAGIONE_SOCIALE di Disciplina, riscontrato l’illecito avvia l’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale”. Il ricorrente evidenzia che nel caso in esame l’azione disciplinare è stata avviata il 21 novembre 2018, e dunque a circa due anni dalla scadenza triennale, sicché era maturata la decadenza per l’azione disciplinare, a differenza di quanto affermato nella decisione del RAGIONE_SOCIALE, secondo cui il termine di sei mesi è stabilito per l’eventuale ravvedimento operoso e non per il promovimento del procedimento disciplinare.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost in relazione all’art. 7 del Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, all’art. 9 del Codice Deontologico, all’art. 8 RAGIONE_SOCIALEe Linee Guida e di Coordinamento del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo approvate dal RAGIONE_SOCIALE, nonché all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241. L’assunto attiene al merito RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata: l’architetto COGNOME non poteva dirsi soggetto all’obbligo di aggiornamento professionale, giacché egli è dal 2000 alle dipendenze di un’impresa di costruzione con qualifica di impiegato tecnico, non ha partita IVA, non è iscritto alla RAGIONE_SOCIALE, svolge presso la società datrice di lavoro un incarico operativo ed organizzativo.
Il terzo secondo motivo di ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost in relazione all’art. 7 del Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, agli artt. 9 e 41 del Codice Deontologico, all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, agli artt. 1 e 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689 ed all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in generale. Qui si pone in evidenza che solo le sopravvenute Linee Guida aggiornate per il triennio 2020-2022 hanno poi specificato che non possono essere esonerati dall’attività di aggiornamento professionale continuo, a titolo esemplificativo, “coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego), sicché l’applicazione fatta nel caso in esame costituirebbe una violazione del principio di irretroattività RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare.
Del pari sarebbe stata applicata retroattivamente la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione per 29 giorni in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 comma 2, del codice deontologico nel testo entrato in vigore soltanto dal 29 settembre 2016, testo che, in deroga all’art. 41 commi 2, 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEo stesso Codice (ove per la violazione deontologica colposa si prevede la sanzione minima RAGIONE_SOCIALE‘avvertimento fino alla sanzione massima RAGIONE_SOCIALEa sospensione per dieci giorni), ha stabilito che “la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante”.
Tutti i motivi di ricorso vanno respinti.
2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1.1. Il ricorso per cassazione avverso le decisioni in materia disciplinare del RAGIONE_SOCIALE, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e RAGIONE_SOCIALE‘esercizio professionale RAGIONE_SOCIALE ingegneri e RAGIONE_SOCIALE architetti) e del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto) è consentito, oltre che nei casi stabiliti dall’art. 17 del R.D. n. 2537 del 1925 (eccesso di potere ed incompetenza), anche (dinanzi alla sezione semplice, secondo il principio di cui all’art. 374 c.p.c.) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. per violazione di legge, ovvero per mancanza di motivazione o motivazione apparente, esulando da detta previsione la verifica sulla sufficienza e razionalità RAGIONE_SOCIALEa motivazione stessa, perché l’individuazione, l’interpretazione e l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole di deontologia professionale nella valutazione RAGIONE_SOCIALE addebiti attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate (Cass. Sez. 3, 12/07/1999, n. 7342; Cass. Sez. 3, 26/04/1999, n. 4153; Cass. Sez. 3, 16/11/2006, n. 24392; Cass. Sez. 3, 07/07/2006, n. 15523). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 non prevede, a differenza RAGIONE_SOCIALE‘analoga normativa dettata per gli appartenenti ad altri RAGIONE_SOCIALE professionali, termini di prescrizione o di decadenza RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare nei confronti RAGIONE_SOCIALE architetti (cfr. Cass. Sez. Unite, 19/07/1982, n. 4210).
Il RAGIONE_SOCIALE, con riguardo alle esigenze di celerità avvertite dall’incolpato, ha peraltro congruamente spiegato che il tempo impiegato per il promovimento RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare doveva considerarsi comunque adeguato in rapporto alla complessità ed al contenuto RAGIONE_SOCIALEe operazioni di accertamento, che hanno
inizio trascorsi sei mesi dalla scadenza del triennio e coinvolgono tutti gli iscritti all’odine.
Neppure trova applicazione al procedimento disciplinare mei confronti RAGIONE_SOCIALE architetti l’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 241 del 1990, il cu ambito operativo è espressamente limitato alla durata del procedimento amministrativo.
2.1.2. In realtà, il primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘architetto NOME COGNOME è basato essenzialmente sull’art. 8 RAGIONE_SOCIALEe Linee Guida e di Coordinamento del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, approvate dal RAGIONE_SOCIALE il 21 dicembre 2016, perché il ricorrente ravvisa nel testo di tale disposizione un termine di decadenza per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare.
Ora, queste linee guida trovano fondamento nell’art. 7 (Formazione continua) del Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma RAGIONE_SOCIALE ordinamenti professionali, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). L’art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012 dispone: “1. l fine di garantire la qualità ed efficienza RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale, nel migliore interesse RAGIONE_SOCIALE‘utente e RAGIONE_SOCIALEa collettività, e per conseguire l’obiettivo RAGIONE_SOCIALEo sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. (…) 3. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per
l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di aggiornamento da parte RAGIONE_SOCIALE iscritti e per la gestione e l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività di aggiornamento a cura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o collegi territoriali, RAGIONE_SOCIALEe associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio RAGIONE_SOCIALE, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura RAGIONE_SOCIALEa formazione continua (-),’
Non è dunque previsto dall’art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012 che il regolamento del RAGIONE_SOCIALE sull’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di aggiornamento da parte RAGIONE_SOCIALE iscritti debba dettare i termini di promovimento RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare correlata alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo stesso.
D’altro canto, il testo del menzionato art. 8, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEe linee guida sembra condizionare al termine perentorio di sei mesi dalla scadenza del triennio formativo la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso e non l’avvio RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare.
In ogni caso, le Linee Guida e di Coordinamento del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, approvate dal RAGIONE_SOCIALE il 21 dicembre 2016, e in generale i regolamenti emanati dai RAGIONE_SOCIALE o collegi per l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di aggiornamento professionale da parte RAGIONE_SOCIALE iscritti, seppure subordinati al previo parere favorevole del ministro vigilante, costituiscono espressione RAGIONE_SOCIALEa libera autorganizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE professionali, e non possono essere considerati come regolamenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, n. 2, RAGIONE_SOCIALEe preleggi e, quindi, come norma di diritto invocabile dal ricorrente per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sul paradigma del
vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (arg. da Cass. Sez. 2, 07/06/2013, n. 14450).
2.1.3. A ciò consegue l’inammissibilità del primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘architetto NOME COGNOME.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è, per le stesse ragioni del primo, inammissibile quanto alla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEe Linee Guida approvate dal RAGIONE_SOCIALE ed infondato quanto alla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, dettato per la diversa materia del procedimento amministrativo e non applicabile al procedimento disciplinare a carico RAGIONE_SOCIALE architetti.
Parimenti infondata è la denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del Codice Deontologico. Infatti, l’art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012 dispone al primo comma che la violazione da parte del professionista RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare. A sua volta, l’art. 9 (Aggiornamento professionale) del Codice Deontologico approvato dal RAGIONE_SOCIALE, nel testo entrato in vigore il 10 gennaio 2014, prescriveva: “1. l fine di garantire la qualità ed efficienza RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale, nel migliore interesse RAGIONE_SOCIALE‘utente e RAGIONE_SOCIALEa collettività, e per conseguire l’obiettivo RAGIONE_SOCIALEo sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa propria competenza professionale. 2. Il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di aggiornamento professionale ai sensi RAGIONE_SOCIALEe norme vigenti, e la mancata GLYPH o GLYPH l’infedele GLYPH certificazione GLYPH del GLYPH percorso GLYPH di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare”.
Quanto all’allegazione che l’architetto COGNOME non poteva dirsi soggetto all’obbligo di aggiornamento professionale, giacché
dal 2000 alle dipendenze di un’impresa di costruzione con qualifica di impiegato tecnico, con mansioni meramente operative ed organizzative, essa attiene alla individuazione, all’interpretazione ed all’applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole di deontologia professionale nella valutazione RAGIONE_SOCIALE addebiti, le quali attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede per vizio di violazione di norma di diritto in sede di ricorso per cassazione avverso decisione del RAGIONE_SOCIALE, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. La decisione impugnata ha sostenuto che il RAGIONE_SOCIALE di disciplina territoriale aveva sul punto svolto un’apposita istruttoria e concluso che non sussistesse alcun motivo per l’esonero.
E’ noto che l’art. 2229, comma 2, c.c. rimette ad RAGIONE_SOCIALE e collegi professionali, fra l’altro, l’esercizio del potere disciplinare, nelle forme ore regolate dall’art. 8 d.P.R. n. 137 del 2012, mentre l’art. 7 del medesimo d.P.R., come visto, presidia anche con la sanzione disciplinare l’obbligo per ciascun iscritto di curare la propria formazione continua permanente, allo scopo di garantire la qualità, l’efficienza e lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale, nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘utente e RAGIONE_SOCIALEa collettività.
L’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe situazioni soggettive che giustificano l’esonero totale o parziale di un iscritto dagli obblighi formativi, in ragione del settore di attività, RAGIONE_SOCIALEa quantità e qualità RAGIONE_SOCIALEa sua attività professionale (nella specie, un architetto impiegato presso una società di costruzione con qualifica di impiegato tecnico), coinvolgendo un apprezzamento di fatto in RAGIONE_SOCIALE all’esigenza di garantire comunque la qualità, l’efficienza e lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa prestazione offerta, è riservato al
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.
2.3. Va rigettato anche il terzo motivo di ricorso. Esso è infondato quanto al riferimento all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto già esposto a proposito RAGIONE_SOCIALEe precedenti censure. Il motivo è altresì infondato quanto alla mancata sanzionabilità RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata all’architetto NOME COGNOME, in RAGIONE_SOCIALE al mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo formativo per il triennio 2014-2016, giacché, se è vero che soltanto le sopravvenute Linee Guida aggiornate per il triennio 2020-2022 (art. 7) hanno specificato che non possono essere esonerati dall’attività di aggiornamento professionale continuo, “a titolo esemplificativo” … coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali”, GLYPH è GLYPH pur GLYPH vero GLYPH che GLYPH l’obbligo GLYPH di GLYPH curare l’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa preparazione professionale era già previsto dall’art. 7 del Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, e dall’art. 9 del Codice Deontologico approvato dal RAGIONE_SOCIALE, nel testo entrato in vigore il 1° gennaio 2014, sicché il precetto era preesistente alla condotta sanzionata.
Neppure risulta violato il principio di non retroattività RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare, tipico di tutti i sistemi sanzionatori, per il fatto che sia stata irrogata in concreto la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione per 29 giorni, facendo applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 comma 2, del codice deontologico nel testo entrato in vigore soltanto dal 29 settembre 2016, testo che, derogando all’art. 41 commi 2, 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEo stesso Codice (che prevede la sanzione massima RAGIONE_SOCIALEa sospensione per dieci giorni), ha stabilito che “la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione RAGIONE_SOCIALEa
sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante”.
La condotta contestata all’architetto NOME COGNOME concerneva il mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo formativo per il triennio 2014-2016. Ai sensi del già richiamato art. 8 RAGIONE_SOCIALEe Linee Guida e di Coordinamento, approvate dal RAGIONE_SOCIALE il 21 dicembre 2016, alla scadenza del triennio formativo era altresì fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso. Il protrarsi RAGIONE_SOCIALEa condotta inadempiente sotto la vigenza RAGIONE_SOCIALEa nuova, più sfavorevole, previsione sanzionatoria sulla misura RAGIONE_SOCIALEa sospensione, introdotta con l’art. 9 comma 2, del codice deontologico nel testo entrato in vigore il 29 settembre 2016, assicurando la calcolabilità RAGIONE_SOCIALEe conseguenze RAGIONE_SOCIALEa condotta stessa, rendeva, dunque, applicabile nella specie la modificazione “in peius” sopravvenuta.
Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione, il 12 ottobre