Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7514 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4576/2020 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME (EMAIL), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (EMAIL).
–
ricorrente – contro
NOME, elettivamente domiciliato presso l’avvocato prof. COGNOME NOME (EMAIL), rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (EMAIL), COGNOME HUBERT (EMAIL).
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, n. 128/2019 depositata il 22/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 128/2019 del 22 novembre 2019 con cui la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, accoglieva l’appello proposto da NOME, accertava la sussistenza dei presupposti per ravvisare tra le parti una compensazione volontaria ex art. 1252 cod. civ. e, in riforma della sentenza n. 1346/2017 del 7 ottobre 2016 del Tribunale di Bolzano, respingeva le domande tutte del COGNOME.
In particolare, mentre il tribunale aveva ritenuto tardiva l’eccezione di compensazione, applicando il disposto dell’art. 1242 cod. civ. e rilevando che il convenuto si era costituito soltanto alla prima udienza, la corte territoriale, sulla base del contratto di mandato sottostante alla procura speciale conferita dal NOME al NOME, aveva rilevato d’ufficio – che le parti erano d’accordo a compensare le reciproche pretese ai sensi dell’art. 1252 cod. civ., per cui, avendo il NOME per anni pagato i debiti del COGNOME, aveva il diritto di trattenere il prezzo di vendita degli immobili che aveva venduto in forza della procura conferitagli, senza rimettere somma alcuna al COGNOME ex art. 1713 cod. civ.
Resiste con controricorso NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Il ricorrente ed il resistente hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che l’impugnata sentenza
risulta prodotta in atti in lingua tedesca, senza la traduzione in lingua italiana, in violazione del disposto di cui al d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 ( con il quale è stata data attuazione all’art. 100 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari ), in base al quale ‘gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d’ufficio, nonché le sentenze ed i documenti del giudice, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori dalla regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle pari sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca ‘ ( art. 25 ).
Pertanto, occorre, affinché il ricorso possa essere vagliato, che la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, trasmetta a questa Suprema Corte la sentenza tradotta in lingua italiana, con modalità tali da rendere certa la traduzione come effettuata a cura della suddetta corte territoriale ( v. Cass., 23/2/2023, n. 5630 ).
Ne consegue la rimessione della causa a nuovo ruolo, in attesa del pervenimento dell’impugnata sentenza tradotta in lingua italiana, come impone la sopra indicata normativa.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di comunicare alla Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, la presente ordinanza, affinché provveda all’obbligo ad essa spettante.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023