Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29395 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26990/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2530/2022 depositata il 14/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME (in proprio in qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE) proponevano opposizione al decreto sanzionatorio n. 400305 del 17 febbraio 2016.
La contestazione consisteva nella omessa segnalazione tempestiva all’ U.I.F. RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 41 del d. lgs. n. 231 del 2007 di operazioni sospette per un importo complessivo di euro 18.449.803,92 effettuata nel periodo dal 27 agosto 2008 al 5 febbraio 2009.
Il provvedimento sanzionatorio traeva origine da approfondimenti valutari e accertamenti RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza di Vicenza nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sopra indicata. Nel corso dei suddetti controlli erano stati esaminati in particolare sei mandati fiduciari rispetto ai quali si erano riscontrate anomalie tali da giustificare l ‘obbligo di segnalazione .
Il Tribunale di Roma rigettava nel merito l’opposizione e accoglieva solo la domanda subordinata di riduzione RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione, quantificando la sanzione nella misura di euro 300.000 a carico di tutti gli opponenti in solido tra loro, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta normativa di cui all’articolo 58, comma 2, del d. lgs. n. 231 del 2007.
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
Il RAGIONE_SOCIALE resisteva al gravame.
La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello .
5.1 Preliminarmente il giudice del gravame dava atto RAGIONE_SOCIALEe motivazioni del provvedimento impugnato che, come si è detto, traeva origine da approfondimenti valutari e da accertamenti RAGIONE_SOCIALEa Guardia di finanza di Vicenza nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. La suddetta attività ispettiva aveva riguardato, in particolare, l’analisi RAGIONE_SOCIALEa documentazione di sei mandati fiduciari il cui riscontro inerente all’adeguata verifica RAGIONE_SOCIALEa clientela eseguita in sede di accensione dei rapporti aveva dato esito negativo così come le operazioni eseguite, ritenute aventi caratteristiche, entità e natura per le quali sussisteva l’obbligo di segnalazione.
In particolare, si trattava RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione di mandati fiduciari che prevedevano l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di contratti di assicurazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” con la RAGIONE_SOCIALE, con sede a RAGIONE_SOCIALE nel Principato del Liechtenstein. Tali polizze prevedevano in caso di RAGIONE_SOCIALE del sottoscrittore il 27/08/2057 una rendita RAGIONE_SOCIALElizia immediata con restituzione del premio equivalente al valore RAGIONE_SOCIALEa polizza, mentre, in caso di decesso tra il 27/08/2008 e il 26/08/2057, il pagamento del valore RAGIONE_SOCIALEa polizza più l’1 % del valore RAGIONE_SOCIALEa medesima.
Tutti i sei sottoscrittori erano stati presentati dal medesimo promotore COGNOME COGNOME ed erano accomunati dalla mancata indagine RAGIONE_SOCIALE loro capacità di reddito e di documentazione a supporto. In particolare, per i Coniugi COGNOME dal riscontro dei fascicoli dei clienti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era emersa una totale assenza di documentazione utile ad attestare un’adeguata valutazione RAGIONE_SOCIALEa
effettiva capacità economico patrimoniale. La stessa assenza di documentazione era riscontrata in riferimento ai contratti stipulati riguardanti le polizze di assicurazione relative ai signori Pohl Siegried, Breitenberg Herta, NOME e COGNOME NOME. Inoltre, NOME risultava anche coinvolto in un’inchiesta giudiziaria legata a sospette compravendite immobiliari. Emergevano condizioni non coerenti con l’età del cliente e le operazioni erano effettuate con controparti insediate in aree geografiche note come centri Off-Shore.
Come i verbalizzanti avevano accertato NOME COGNOME a fronte di investimenti negli anni 2008-2009 per complessivi euro 4.574.958,72 risultava aver dichiarato redditi annui ai fini RAGIONE_SOCIALEe imposte dirette pari a somme oscillanti tra € 40.000,00 e 60.000,00 così come il suo coniuge NOME COGNOME e i clienti COGNOME, RAGIONE_SOCIALE i cui redditi non apparivano da soli idonei a giustificare gli ampi investimenti.
5.2 La Corte d’Appello , così ricostruiti i fatti e riportati i motivi di appello, riteneva il gravame infondato. In particolare, evidenziava che l’articolo 41 del citato decreto legislativo non imponeva l’obbligo di verifica RAGIONE_SOCIALE‘origine illecita dei fondi oggetto RAGIONE_SOCIALE‘operazione, né una valutazione di liceità sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘operazione effettuata, richiedeva solo l’oggettiva acquisizione e conseguente segnalazione del dato formale, la cui omissione costituiva il fatto illecito indipendentemente dalla eventualità liceità RAGIONE_SOCIALEa transazione successivamente provata. Poteva accadere, quindi, che sussistesse un obbligo di segnalazione per una movimentazione sospetta che nelle successive eventuali indagini
RAGIONE_SOCIALEe competenti autorità investigative si rivelava lecita quanto alla provenienza RAGIONE_SOCIALEe somme.
Secondo la Corte d’Appello ciò che nella specie rilevava in via assorbente – e che avrebbe dovuto indurre a sospetto la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i suoi organi apicali -era la scarsità RAGIONE_SOCIALEa documentazione fornita, idonea ad attestare i redditi dichiarati ai fini impositivi, così da fugare ogni possibile dubbio o sospetto.
Gli appellanti non avevano contestato il divario tra i redditi dei sottoscrittori e gli ingenti investimenti, ne avevano fornito documentazione idonea a dimostrare la piena trasparenza RAGIONE_SOCIALEe operazioni di cui la RAGIONE_SOCIALE si era resa intermediaria tenuto conto, tra l’altro, che tra i reati presupposti di cui all’articolo 648 bis c.p. potevano sicuramente rientrare anche i delitti fiscali.
Non era condivisibile l’argomentazione del tutto generic a circa la non necessità di denuncia a fini fiscali del patrimonio degli stipulanti le polizze la cui verifica di consistenza e compatibilità con l’operazione era stata del tutto omess a. In particolare, quanto all’origine d ei fondi utilizzati per il finanziamento e alla provenienza RAGIONE_SOCIALEa provvista dall’alienazione di quote del RAGIONE_SOCIALE White stone, il documento prodotto dagli appellanti era del tutto inidoneo a provare gli ingenti investimenti effettivamente effettuati.
Non era contestato che tutte le polizze avevano conto come controparte la RAGIONE_SOCIALE con sede in RAGIONE_SOCIALE nel principato del Linchtestein e i pagamenti risultavano effettuati tramite conto corrente transitorio intestato alla RAGIONE_SOCIALE verso un conto corrente attivo presso la Banca Popolare di Milano RAGIONE_SOCIALE a favore di un conto estero intestato a RAGIONE_SOCIALE. Tutte le polizze recavano strategie di RAGIONE_SOCIALE,
la designazione quale gestore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Managment di Zurigo e l’identificazione quale banca depositaria RAGIONE_SOCIALEa Finter Bank Zurich sede di Lugano, circostanze tutte che erano indici di sospetto secondo le indicazioni RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia . Risultava quindi correttamente applicata la sanzione e, quanto alla richiesta di riduzione, il nuovo articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007 nelle ipotesi di violazioni gravi ripetute e sistematica ovvero plurime prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000 a € 300.000 .
La gravità RAGIONE_SOCIALEa violazione era determinata anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto anche avuto riguardo al valore RAGIONE_SOCIALE‘operazione al grado RAGIONE_SOCIALEa sua incoerenza rispetto alla caratteristica del cliente del relativo rapporto. Tenuto conto di tali criteri la violazione doveva ritenersi nella specie senz’altro grave perché ripetuta ed avente ad oggetto operazioni di valore particolarmente ingente. Peraltro, i sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 689 del 1981 il giudice in caso di opposizione aveva il potere discrezionale di quantificarne l’entità.
5.3 NOME COGNOME e NOME COGNOME (in proprio in qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE base di cinque motivi di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del D.Lgs. 231/07 e RAGIONE_SOCIALEa conseguente disposizione sanzionatoria nella misura in cui la Corte
d’Appello ha sostanzialmente attribuito valenza integrativa del precetto normativo alle istruzioni di natura amministrativa elaborate dalla Banca d’Italia (cosiddetto decalogo) dando così luogo ad una dinamica RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di segnalazione di operazioni sospette connotato da una impostazione automatica e meccanicistica che si colloca al di fuori del dettato normativo e dà luogo ad un’impropria applicazione RAGIONE_SOCIALEa relativa sanzione amministrativa. Illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione di legge (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.).
Secondo i ricorrenti la Corte d’Appello avrebbe affermato che il cosiddetto decalogo farebbe (sostanzialmente) corpo unico con l’art. 41 del d. lgs. n. 231 del 2007 di talché, in costanza di uno degli indici di anomalia ivi previsti, l’obbligo di segnalazione sarebbe integrato de plano . Ciò costituirebbe un vulnus normativo sotto un duplice profilo: da un lato la violazione del principio di legalità mediante l’attribuzione alle menzionate istruzioni di Banca d’Italia di una vera e propria valenza integrativa RAGIONE_SOCIALE‘assetto legislativo con una tipizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita che, invece, rappresenta un’attività istituzionalmente riservata al solo legislatore primario, e dall’altro, affermando una sorta di automatismo nel sistema antiriciclaggio fra indice di anomalia come declinato nel citato decalogo ed obbligo di segnalazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del D.Lgs. 231/07.
In antitesi a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, infatti, la semplice ravvisabilità di uno o anche più indici fra quelli menzionati nel citato decalogo non costituisce affatto una ragione ex se sufficiente ad imporre agli operatori (nel caso di specie, ad RAGIONE_SOCIALE) l’obbligo di segnalazione di cui trattasi. E ciò perché la
mera identificazione di uno dei richiamati indicatori di anomalia non è idonea a qualificare un’operazione come sospetta, essendo di contro ineludibile (ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di segnalazione) una valutazione concreta e ponderata di tutti gli elementi informativi nella disponibilità dei soggetti destinatari RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di collaborazione attiva sancito dall’art. 41 del D.Lgs. 231/07.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del D.lgs. n.231/07 nella misura in cui la Corte d’Appello ha sancito una sostanziale fungibilità fra la nozione di operazione sospetta ai fini antiriciclaggio e quella di operazione significativa dal punto di vista economico che è invece del tutto estranea all’assetto normativo il quale mira all’identificazione di flussi pecuniari scaturenti da vicende illecite. Illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione di legge (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.).
Secondo la Corte d’Appello ogni potenziale apprezzamento circa l’origine (illecita) dei fondi impiegati per l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE‘operazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘intermediario finanziario sarebbe irrilevante nella prospettiva di attribuire sostanza all’obbligo sancito dall’art. 41 del D.Lgs. 231/07; l’operatore si dovrebbe limitare alla oggettiva acquisizione e conseguente segnalazione del dato formale intendendosi per tale l’operazione nella propria oggettività (recte nella propria oggettiva presunta anomalia come individuata -come detto illegittimamente –RAGIONE_SOCIALE scorta RAGIONE_SOCIALEe indicazioni esemplificative elaborate dalla Banca d’Italia).
Tale prospettazione si risolverebbe in una erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione normativa che viene in rilievo nel caso specifico
e -più in generale -in un’alterazione interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘intera disciplina degli obblighi di collaborazione attiva sancita dalla normativa antiriciclaggio (ed in primo luogo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di segnalazione di cui trattasi).
Inoltre, nel diritto vivente elaborato dalla giurisprudenza di legittimità affinché debba essere indirizzata una segnalazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del D.Lgs. 231/07 -un intermediario non può limitarsi a ravvisare il carattere asseritamente anomalo o eccezionale di una certa operazione finanziaria ma deve comunque essere in grado di prospettarsi (in esito ad una valutazione obiettiva RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta) una (seppure potenziale) provenienza illecita del relativo flusso pecuniario così da potersi ragionevolmente rappresentare che il soggetto che sta realizzando l’operazione sta cercando di perseguire una finalità delittuosa o comunque sta tentando di eludere i presidi antiriciclaggio imposti dalla vigente disciplina. Ciò mancherebbe nel l’ interpretazione patrocinata dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata in cui il riferimento alla possibile configurazione di una ipotesi riciclaggio è limitato alla esangue menzione di ipotetici delitti fiscali .
E’ necessario, invece, che i soggetti onerati astrattamente dall’obbligo di segnalazione sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo; il che equivarrebbe a dire che occorre quantomeno che RAGIONE_SOCIALEe operazioni di possibile riciclaggio siano in corso ovvero siano state tentate o comunque possa ragionevolmente ritenersi che vi sia un nesso relazionale fra il fenomeno patologico oggetto di contrasto (id est il riciclaggio), da un lato, e l’operazione finanziaria
dall’altro lato (ossia è necessario che sia pronosticabile da parte RAGIONE_SOCIALE‘intermediario una qualche relazione fra il flusso pecuniario ed un evento penalmente rilevante).
La conoscenza o la ragionevole pronosticabilità RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una attività criminosa dalla quale i beni o le utilità oggetto RAGIONE_SOCIALEe operazioni finanziarie provengano o comunque la configurabilità di un fondato sospetto che gli stessi derivino da una tale attività o la conoscenza o il sospetto che sia in corso, sia stata compiuta o (quanto meno) tentata una attività di riciclaggio di beni provenienti da attività criminosa. Tale conoscenza e/o sospetto, peraltro, non devono essere valutati in astratto ma devono essere riscontrabili in concreto e cioè RAGIONE_SOCIALE base degli elementi a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘intermediario all’epoca degli eventi.
La valutazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni, quindi, deve essere effettuata RAGIONE_SOCIALE scorta del (solo) patrimonio conoscitivo in possesso degli intermediari, senza che su questi ultimi gravino ulteriori attività di approfondimento, le quali sono di competenza RAGIONE_SOCIALEe sole Autorità a ciò istituzionalmente incaricate.
Nella sentenza, infatti, la provenienza delittuosa RAGIONE_SOCIALEe risorse oggetto RAGIONE_SOCIALEe specifiche operazioni (in thesis sospette) rappresenterebbe un quid sostanzialmente evanescente (fatta eccezione per l’evocazione -en passant -di possibili delitti fiscali la cui menzione tuttavia appare del tutto extra ordinem alla luce RAGIONE_SOCIALEe peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta) ed il nucleo argomentativo sostanziale RAGIONE_SOCIALEa pronunzia impugnata si risolverebbe nella considerazione, apoditticamente formulata, tale per cui gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto comunque segnalare le operazioni perché significative (a maggiore ragione perché nella
fattispecie concreta erano ravvisabili taluni indici di anomalia di cui al richiamato decalogo RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia) e perché non ricorrenti e non usuali. Nella fattispecie concreta, RAGIONE_SOCIALEa (ipotetica) provenienza criminosa RAGIONE_SOCIALEe somme movimentate -non solo non vi sarebbe alcuna prova -ma a bene considerare non sarebbe ravvisabile nemmeno un indizio (seppure vacuo) circa una possibile origine delittuosa RAGIONE_SOCIALEe stesse. In primo luogo, infatti, sarebbe pacifico che, in ragione del quadro informativo in possesso degli odierni ricorrenti all’epoca dei fatti non vi fosse motivo di dubitare che le somme oggetto RAGIONE_SOCIALEe operazioni sanzionate dal Decreto fossero nella sicura legittima disponibilità degli interessati e provenissero da attività del tutto lecite. I ricorrenti ribadiscono che non era emerso nulla dall ‘istruttoria condotta da parte di RAGIONE_SOCIALE. È inequivoco pertanto (e traspare con certezza anche dalla documentazione RAGIONE_SOCIALEe fasi di merito del presente processo e, pur in modo carsico e criptico, dalla stessa motivazione RAGIONE_SOCIALEa Sentenza) che in ragione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria antiriciclaggio condotta all’epoca dei fatti da RAGIONE_SOCIALE: -era stata acquisita documentata certezza del fatto che i soggetti interessati (id est i fiducianti) erano stati titolari di quote di partecipazione nel RAGIONE_SOCIALE immobiliare RAGIONE_SOCIALE gestito dalla RAGIONE_SOCIALE; era ugualmente certo che i fiducianti avevano alienato (conseguendo importi assai significativi a titolo di prezzo RAGIONE_SOCIALEa compravendita) i menzionati strumenti finanziari (id est le quote rappresentative del menzionato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE); era altresì fuori di dubbio che in base alla disciplina tributaria vigente le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari RAGIONE_SOCIALEa specie non dovevano essere indicate nella dichiarazione dei redditi
dei contribuenti perché assoggettate ad imposizione sostitutiva/ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; era stato appurato che le risorse pecuniarie derivanti dall’alienazione degli strumenti finanziari in argomento erano state a suo tempo collocate su conti correnti accesi dai singoli interessati presso Cassa Centrale Raiffeisen RAGIONE_SOCIALE‘Alto Adige; si aveva infine documentata certezza del fatto che le risorse pecuniarie destinate all’effettuazione degli investimenti intermediati da RAGIONE_SOCIALE provenivano effettivamente dai citati conti correnti.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del D.Lgs. 231/07 (e RAGIONE_SOCIALEa successiva disposizione sanzionatoria) in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in tema di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio. E ciò perché la Corte d’Appello ha prefigurato in capo agli odierni ricorrenti l’onere di dimostrare il carattere non sospetto RAGIONE_SOCIALEe operazioni oggetto di contestazione nel decreto. Illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione di legge (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.).
I giudici di secondo grado avrebbero illegittimamente attribuito alle argomentazioni del MEF (e segnatamente a quelle incentrate RAGIONE_SOCIALE significatività e peculiarità RAGIONE_SOCIALEe operazioni contestate) una impropria valenza di presunzione qualificata; il che, da un punto di vista tecnico, ha finito per risolversi – nella dinamica processuale – in una complessiva inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova con conseguente attribuzione agli odierni ricorrenti di un obbligo (di fatto ultra vires) di dimostrazione di un fatto negativo, vale a dire RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di dimostrazione del carattere non sospetto RAGIONE_SOCIALEe specifiche transazioni finanziarie.
La circostanza che le plusvalenze derivanti dall’alienazione di quote di fondi comuni immobiliari fossero assoggettate ad imposizione sostitutiva definitiva deriva direttamente dal dettato normativo e in particolare dal d. l. n.351/2001 (nella formulazione vigente ratione temporis ) recante la disciplina (anche fiscale) dei fondi immobiliari. Peraltro, non sarebbe possibile comprendere la ragione per cui il documento concernente l’alienazione RAGIONE_SOCIALEe quote del RAGIONE_SOCIALE immobiliare RAGIONE_SOCIALE agli atti del processo sia stato giudicato inidoneo trattandosi di un atto (del tutto usuale nella prassi applicativa) attestante l’avvenuta alienazione RAGIONE_SOCIALEe quote i cui proventi, come già rappresentato, non potevano risultare da alcun altro documento fiscale.
Lo specifico risultato interpretativo formalizzato nella sentenza integrerebbe una illegittima forma di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio dalla sfera soggettiva del dicastero a quella RAGIONE_SOCIALE‘intermediario astratto destinatario RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di collaborazione sancito dall’art. 41 del d.lgs. n. 231 del 2007.
Si sarebbe in presenza, quindi, di un palese vulnus normativo perché sussisterebbe un’alterazione RAGIONE_SOCIALEa ordinaria regola fissata dall’art. 2697 c.c. secondo la quale il dicastero, sebbene convenuto formale nel contesto del giudizio di opposizione introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALEa l.n. 689/81, è l’attore sostanziale RAGIONE_SOCIALEo stesso ed è quindi onerato RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di dimostrare le proprie tesi e non viceversa .
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del d. lgs. n. 231 del 2007 per carenza dei presupposti affinché le operazioni contestate potessero essere giudicate come sospette ai fini RAGIONE_SOCIALEa disciplina antiriciclaggio.
Illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione di legge (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.).
La sentenza sarebbe altresì viziata perché attribuisce la qualificazione di sospetto alle operazioni che non ne presentano i tratti caratteristici con conseguente vulnus RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del d.lgs. 231/07.
Le specifiche considerazioni incentrate sul presunto divario, quindi, sarebbero del tutto fuori fuoco e sostanzialmente inutili nella prospettiva di qualificare le operazioni come sospette.
Ed infatti in presenza di un RAGIONE_SOCIALE estero (quand’anche oggetto di una relazione negoziale con un soggetto residente in giurisdizione off shore) intermediato da una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiana (come la RAGIONE_SOCIALE) non vi sarebbe alcuno spazio per opacità o possibili forme di elusione fiscale.
L’intera operatività, infatti, è integralmente tracciata da parte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale riporta ogni dettaglio all’Amministrazione finanziaria italiana (sia per quanto attiene alla consistenza degli investimenti esteri che per quanto concerne i redditi eventualmente conseguiti). Sicché ove pure – come sembra voler prospettare il Collegio di secondo grado – la residenza off shore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE avesse potuto essere apprezzata come un elemento di sospetto, sarebbe palese come la valenza asseritamente patologica di tale circostanza sarebbe venuta meno hic et nunc per la semplice intestazione RAGIONE_SOCIALEe polizze alla Società (destinato a divenire ipso facto il referente del Fisco italiano ed a garantire la totale trasparenza circa lo specifico RAGIONE_SOCIALE). Sarebbe dunque di tutta evidenza come RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto prospettato dalla Corte di Appello –
proprio perché destinata ad intermediare le polizze estere ed a garantire una piena conoscibilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a beneficio del Fisco italiano -aveva tutti i motivi per ritenere nulla la carica di anomalia (o di sospetto) connessa all’interazione con un intermediario residente in un territorio off shore come la RAGIONE_SOCIALE
4.1 I primi quattro motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono in parte inammissibili in parte infondati.
In primo luogo, deve evidenziarsi l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura posta con il primo motivo in quanto dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non è dato ricavarsi quanto affermato dal ricorrente circa il fatto la Corte d’Appello si sarebbe limitata a riscontrare gli indici di anomalia individuati dal provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Banca d’I talia ritenendo che in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni ivi previste scatti automaticamente l’obbligo di segnalazione.
Premesso che non vi è alcun automatismo affermato nella sentenza di contro è evidente, che i suddetti indici che sono volti a facilitare gli operatori nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo che l’art. 41 -d. lgs. n. 231 del 2007, qualora ricorrano, devono tenersi presenti sia al fine di affermare che di negare la natura di operazione sospetta soggetta all’obbligo di segnalazione.
I suddetti indici di anomalia individuano in primo luogo i caratteri del cliente e poi la natura RAGIONE_SOCIALE‘operazione.
Nella specie si tratta di mandati che prevedevano l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di contratti di assicurazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” con la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.a., con sede a RAGIONE_SOCIALE nel Principato del Liechtenstein per un ammontare complessivo di € 18.449.803,92.
La Corte d’Appello ha posto in evidenza la sussistenza di molteplici indici di anomalia. Tutti i sei sottoscrittori erano stati presentati dal medesimo promotore COGNOME NOME ed erano accomunati dalla mancata indagine RAGIONE_SOCIALE loro capacità di reddito e di documentazione a supporto e senza l’acquisizione di sufficienti informazioni preliminari. Peraltro, i redditi di alcuni dei sottoscrittori non erano in alcun modo compatibili con l’ingente valore degli investimenti. Per alcuni, a fronte di redditi oscillanti tra i 40.000 e i 60.000 euro annui risultavano sottoscritti investimenti per ingenti somme (ad es . € 4.574.958,72). Sempre secondo la Corte d’Appello i ricorrenti, allora appellanti, non avevano contestato il divario tra i redditi dei sottoscrittori e gli ingenti investimenti, ne avevano fornito documentazione idonea a dimostrare la piena trasparenza RAGIONE_SOCIALEe operazioni di cui la RAGIONE_SOCIALE si era resa intermediaria. La provenienza RAGIONE_SOCIALEa provvista dall’alienazione di quote del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era inidonea a provare gli ingenti investimenti effettivamente effettuati. Le operazioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per 99 anni risultavano non coerenti con l’età dei sottoscrittori . Anche le modalità RAGIONE_SOCIALE‘operazione rientravano pienamente negli indici di anomalia del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia . Si trattava di operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri Off.Shore. Tutte le polizze avevano come controparte la finterlife RAGIONE_SOCIALE con sede in COGNOME nel principato del Linchtestein e i pagamenti risultavano effettuati tramite conto corrente transitorio intestato alla RAGIONE_SOCIALE ispezionata verso un
conto corrente attivo presso la Banca Popolare di Milano RAGIONE_SOCIALE a favore di un conto estero intestato a NOME RAGIONE_SOCIALE. Tutte le polizze recavano strategie di RAGIONE_SOCIALE, la designazione quale gestore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Managment di Zurigo e l’identificazione quale banca depositaria RAGIONE_SOCIALEa Finter Bank Zurich sede di Lugano. Tutte queste circostanze, secondo le indicazioni RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia erano indici di sospetto.
Rileva il collegio che i l carattere RAGIONE_SOCIALE‘operazione oggettivamente e soggettivamente valutato comportava l’obbligo di segnalazione ex art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007. Tale norma, come si è detto, impone agli operatori finanziari di inviare alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura RAGIONE_SOCIALE‘operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione RAGIONE_SOCIALEe funzioni esercitate, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALEa capacità economica e RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui: In materia di sanzioni amministrative per violazioni RAGIONE_SOCIALEa disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione a carico del responsabile RAGIONE_SOCIALEa dipendenza, RAGIONE_SOCIALE‘ufficio o di altro punto operativo di operazioni che a suo avviso, RAGIONE_SOCIALE base dei parametri indicati dalla legge, potrebbero provenire da taluno dei reati indicati nell’articolo 648bis del codice penale, stabilita dall’art. 3, primo e secondo comma,
del d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito in legge n. 197 del 1991) non è subordinata all’evidenziazione dalle indagini preliminari RAGIONE_SOCIALE‘operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all’esclusione, in base al loro personale convincimento, RAGIONE_SOCIALE‘estraneità RAGIONE_SOCIALEe operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo RAGIONE_SOCIALE idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio (di recente Sez. 2, Ord. n. 11440 del 2024 Rv. 671033, conf. Sez. 2, Sent.n.9353 del 2007, Rv. 596551, Sez. 2, Sent. n. 9309 del 2007, Rv. 596552, Sez. 2, Sent. n. 8699 del 2007, Rv. 596040 – 01.
Infatti, l’obbligo di «segnalazione» non è di per sé finalizzato a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è concepito come una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini (cfr. sul punto Sez. 2, n. 25735 del 2017; Sez. 2, n. 2326 del 2010). Con quest’ultima pronuncia si è affermato ch e «La segnalazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni recanti anomalie formali non è subordinata, dunque, all’evidenziazione dalle indagini RAGIONE_SOCIALE‘operatore degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all’esclusion e in base ad un personale convincimento RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE‘estraneità RAGIONE_SOCIALE‘operazione ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico RAGIONE_SOCIALE idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione, l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni provenienti da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività».
In applicazione dei suddetti principi risultano, dunque, irrilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di segnalazione le considerazioni dei ricorrenti circa il fatto che i mandati fiduciari non comportavano rischi di evasione fiscale. Per gli stessi motivi risulta priva di rilievo la provenienza RAGIONE_SOCIALEe somme dall’alienazione RAGIONE_SOCIALEe quote del RAGIONE_SOCIALE immobiliare RAGIONE_SOCIALE che non era certo documento idoneo a giustificare il divario tra redditi e investimenti.
Deve ribadirsi, infatti, che la valutazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE‘operazione e dei soggetti coinvolti si fonda necessariamente su un giudizio prognostico ex ante che, nel caso di specie, risultava particolarmente stringente in relazione agli investitori e alle modalità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, oltretutto in mancanza di adeguata istruttoria da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In definitiva, risulta immune dalle censure proposte la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello che, con giudizio di fatto congruamente motivato e immune da vizi logici o da violazioni di legge, ha ritenuto in concreto sussistere gli elementi di sospetto di operazioni di ingente valore economico, sproporzionato rispetto ai redditi degli investitori, con modalità anomale di realizzazione sia in relazione agli stessi (polizze RAGIONE_SOCIALE di 99 anni) e ai paesi Off-Shore coinvolti nell’operazione .
Infine, per quanto detto, non vi è stata alcuna inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio in quanto la contestazione si è fondata sugli elementi acquisiti e in possesso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e ciò che è stato oggetto di contestazione in giudizio ha riguardato la natura sospetta RAGIONE_SOCIALE‘operazione ovvero se RAGIONE_SOCIALE base degli elementi suddetti doveva escludersi o meno l’obbligo di segnalazione.
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta disciplina sanzionatoria introdotta dal d. lgs. n.90 del 2017 in combinato disposto con l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689 del 1981. Illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione di legge (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.).
L’affermata gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta (tale da giustificare il massimo RAGIONE_SOCIALEa sanzione edittale astrattamente irrogabile in ragione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta disciplina di cui al d.lgs. n. 90 del 2017) sarebbe sostanzialmente priva di motivazione senza che l’interprete riesca ad individuare un fil rouge che possa giustificare in termini giuridici una soluzione punitiva così afflittiva.
L ‘Amministrazione peraltro aveva esercitato la sua discrezionalità punitiva -avendo con tutta evidenza valutato la violazione asseritamente commessa da RAGIONE_SOCIALE quale non grave , irrogando la sanzione nella misura del 10% (del quantum astrattamente suscettibile di segnalazione), collocandosi così nella porzione bassa RAGIONE_SOCIALEo spazio punitivo tracciato dalla disposizione sanzionatoria (che avrebbe consentito l’irrogazione di una penalità sino al 40% RAGIONE_SOCIALEe somme oggetto di potenziale segnalazione).
Nella Sentenza sarebbe ravvisabile un mero e stereotipato accenno al valore ingente RAGIONE_SOCIALEe operazioni dei fiducianti ed alla presunta natura ripetuta RAGIONE_SOCIALEe violazioni; null’altro. Al contrario, in antitesi a quanto desumibile dalla Sentenza, nella fattispecie concreta non vi sarebbe alcuna reiterazione in grado di giustificare la presunta gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata dal MEF.
5.1 Il quinto motivo di ricorso è infondato.
In primo luogo deve ribadirsi che: Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione RAGIONE_SOCIALEa misure RAGIONE_SOCIALEe stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l’entità RAGIONE_SOCIALEa sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l’esistenza di alcune di esse; egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 689 del 1981 (Sez. 2 – , Sentenza n. 11481 del 15/06/2020, Rv. 658267 -01).
Ciò premesso, nel caso di specie, la Corte ha fatto applicazione del trattamento più favorevole come individuato in concreto, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘espresso richiamo al principio del favor rei contenuto nell’art. 69 d. lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal d. lgs. n. 90 del 2017 in deroga a quello del ‘ tempus regit actum ‘ proprio RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative ( Cfr Cass. civ. n° 28888/18, n°27405/19). Si legge nella sentenza che il giudice, in caso di opposizione, ha il potere discrezionale di quantificarne l’entità senza essere in alcun modo vincolato dalla precedente valutazione
compiuta dall’RAGIONE_SOCIALE tenuto pure conto del differente criterio di calcolo e percentuale RAGIONE_SOCIALEa precedente normativa di riferimento che poteva giustificare anche l’adozione di un’aliquota percentuale medio bassa in ragione RAGIONE_SOCIALE‘elevatissimo importo RAGIONE_SOCIALEe operazioni al fine di mitigare gli effetti di tale criterio ma non quale sintomo di una minore volontà punitiva.
In conseguenza di tale motivazione, infatti, la sanzione irrogata originariamente pari ad euro 1.844.980 è stata ridotta dalla Corte d’Appello ad euro 300.000.
Di conseguenza la Corte ha individuato il trattamento sanzionatorio più favorevole, e ha applicato la corrispondente sanzione ritenendo comunque le condotte di particolare gravità tali da giustificare il massimo edittale del trattamento più favorevole in quanto di molto inferiore alla precedente sanzione.
D’altra parte si è già detto che, quando la sanzione è ancora sub iudice anche per l’esigenza di rideterminarla in concreto dato il sopravvenire di una norma più favorevole, non può esservi un vincolo per il giudice rispetto al precedente giudizio di valore da rideterminare. in tal caso vale comunque il principio secondo cui al Giudice è riconosciuto il potere di determinare il quantum RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa naturalmente con il limite di assicurare in concreto un trattamento più favorevole.
Ciò premesso deve darsi continuità al seguente principio di diritto: « In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo RAGIONE_SOCIALEa sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.
Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso RAGIONE_SOCIALEa motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta». Sez. 2 n. 4844 del 23/02/2021 Rv. 660460 -01
Nella specie come si è detto, la Corte di merito, con motivazione che si fonda RAGIONE_SOCIALE puntuale valutazione RAGIONE_SOCIALEa condotta, ha ritenuto applicabile l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007 (cd. condotta qualificata) e, per l’effetto, ha ridotto la sanzione inizialmente applicata.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente che liquida in euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 2^ Sezione