Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11524 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva respinto l’opposizione proposta dal COGNOME contro il decreto con cui gli era stato ingiunto il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 91.590,38 nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale, premesso che la sentenza n. 971/2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE aveva ridotto l’entità del risarcimento dovuto al COGNOME per il ritardo nell’assunzione, ed aveva determinato il relativo danno in € 6563,17, ha ritenuto che tale pronuncia costituisse valido titolo per l’emissione del decreto ingiuntivo, ancorché mancasse l’ordine di restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme incassate in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado.
Ha escluso che la riforma parziale RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 971/2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE avesse lasciato sopravvivere l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per il ritardo nell’assunzione e la condanna ascrivibile all’RAGIONE_SOCIALE per il ritardo nell’assunzione fino al giugno 1998; ha infatti evidenziato che la sentenza n. 971/2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto il risarcimento del danno solo dal luglio al novembre 1998, con esclusione del periodo anteriore al luglio 1998, ed ha rilevato che su tale statuizione si è formato il giudicato.
Il giudice di appello ha in particolare evidenziato che la responsabilità è stata affermata solo nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, condannato al risarcimento e che già la pronuncia di primo grado conteneva la condanna esclusiva del suddetto RAGIONE_SOCIALE.
Ha dunque ritenuto che il diritto alla restituzione facesse capo all’ente che ha avanzato domanda monitoria, risultando pacificamente dagli atti prodotti che la pronuncia di appello era stata emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente, che la certificazione del 17.4.2013 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE comprova univocamente che l’importo di € 99.988,02 era stato liquidato in favore del COGNOME dietro provvedimento del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione nell’ambito del procedimento esecutivo a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, scaturito dal pignoramento presso il terzo RAGIONE_SOCIALE Siciliana, RAGIONE_SOCIALE, intrapreso dal COGNOME unitamente agli altri litisconsorti.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento in relazione alla violazione degli artt. 637, 409 e 413 cod. proc. civ. (360 nn. 2, 3, 4 e 5).
Lamenta l’omesso esame del primo motivo di appello, con cui era stata dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, che non aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, ancorché emesso dalla sezione civile del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, incompetente per materia.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento per motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia (giudicato interno formatosi sulla sentenza n. 971/2012 resa dalla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE), in relazione all’art. 360 nn. 2, 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
Sostiene che la mancanza di un dispositivo di condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nella sentenza n. 971/2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE comprova l’insussistenza di un credito RAGIONE_SOCIALE‘ente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e che l’ente avrebbe al più potuto vantare un diritto al rimborso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta contumace nel giudizio di appello definito con la sentenza n. 971/2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE e non ha formulato alcuna domanda di ripetizione di eventuali somme indebitamente corrisposte al COGNOME; sostiene che in forza del giudicato interno costituito dalla sentenza n. 971/2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, la responsabilità per la mancata assunzione del COGNOME dal 1.1.1996 al 10.11.1998 (escluso il periodo tra l’1.7.1998 e il 10.11.1998) è rimasta in capo all’RAGIONE_SOCIALE.
Aggiunge che nel giudizio definito con la sentenza n. 971/2012 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE non aveva mai contestato il diritto all’assunzione dei lavoratori a decorrere dal 1.1.1996 in forza RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 4/1995, ma solo la propria responsabilità riguardo al periodo anteriore alla notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 975/1998.
Precisa che la sentenza n. 971/2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza di primo grado con riferimento all’accertamento del diritto del COGNOME all’assunzione dal 1.1.1996 ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 4/1996 e alla responsabilità, in capo all’RAGIONE_SOCIALE per la tardiva assunzione nel periodo tra il 1.1.1996 e il 30.6.1998.
Sostiene che la sentenza n. 458/2007 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE deve mantenere salvi i suoi effetti, compreso quello relativo al riconoscimento de diritto del COGNOME all’assunzione dal 1.1.1996 ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 4/1996 e alla responsabilità, in capo all’RAGIONE_SOCIALE per la tardiva assunzione nel periodo tra il 1.1.1996 e il 30.6.1998, alla quale in forza del giudicato interno continua ad andare imputata la trasmissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE all’ dei fascicoli personali dei ricorrenti.
3. Il primo motivo è inammissibile.
In disparte il rilievo che il motivo non riproduce l’atto di appello, deve rammentarsi che le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1045/2000 hanno chiarito che a seguito RAGIONE_SOCIALE‘istituzione del giudice unico di primo grado, competente a conoscere in primo grado RAGIONE_SOCIALEe controversie di lavoro (diverse da quelle di cui all’articolo 133 d. lgs. n. 51 del 1988) è il Tribunale in composizione
monocratica e che la natura RAGIONE_SOCIALEa controversia incide soltanto sul rito applicabile e non più sulla competenza; pertanto, è inammissibile il regolamento di competenza sulla relativa questione, essendo venuta meno la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta fra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia (tali principi sono stati poi ribaditi da Cass. n. 1399/2001; Cass. n. 2263/2001; Cass. n. 3485/2001, nonché da Cass. n. 20494/2009, secondo cui a seguito RAGIONE_SOCIALE‘istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione RAGIONE_SOCIALEe funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno RAGIONE_SOCIALEo stesso ufficio).
4. Il secondo motivo è inammissibile.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non è omessa né apparente, avendo la suddetta sentenza chiaramente affermato che:
la sentenza n. 971/2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE costituiva valido titolo per l’emissione del d ecreto ingiuntivo , ancorché mancasse l’ordine di restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme incassate in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado;
la riforma parziale RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 971/2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE non aveva lasciato sopravvivere l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per il ritardo nell’assunzione e la condanna ascrivibile all’RAGIONE_SOCIALE, e non all’ente medesimo, per il ritardo nell’assunzione fino al giugno 1998;
la sentenza n. 971/2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto il risarcimento del danno solo dal luglio al novembre 1998, con esclusione del periodo anteriore al luglio 1998 (ha rilevato che su tale statuizione si è formato il giudicato);
è stata riconosciuta la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE , condannato in via esclusiva al risarcimento del danno;
-il diritto alla restituzione faceva capo all’ente che ha avanzato domanda monitoria, risultando pacificamente dagli atti prodotti che la pronuncia di appello è stata emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente ;
la certificazione del 17.4.2013 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE comprova univocamente che l’importo di € 99.988,02 era stato liquidato in favore del COGNOME dietro provvedimento del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione nell’ ambito del procedimento esecutivo a carico RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , scaturito dal pignoramento presso il terzo RAGIONE_SOCIALE Siciliana, RAGIONE_SOCIALE, intrapreso dal RAGIONE_SOCIALE unitamente agli altri litisconsorti.
Nel sostenere l’erronea interpretazione del giudicato, il motivo difetta inoltre di autosufficienza, in quanto non riproduce alcun passaggio RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 971/2012 in cui si affermi la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per il periodo anteriore al 30.6.1998; inoltre il motivo non riproduce né allega la sentenza n. 458/2007 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata, secondo cui l’obbligo di restituzione sorge anche in assenza di espressa statuizione in tal senso, è peraltro conforme ai principi espressi da questa Corte secondo cui, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione estensiva degli artt. 287 e ss. c.p.c., è ammissibile l’utilizzazione del procedimento di correzione degli errori materiali qualora il giudice del gravame, riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di quest’ultima, atteso che una siffatta condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, sicché sono configurabili i presupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativa declaratoria necessariamente “accede” al “decisum” complessivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, senza assumere una propria autonomia formale, collegandosi l’omissione ad una mera disattenzione (Cass. n. 2819/2016)
Questa Corte ha inoltre ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice che, in violazione del principio di corrispondenza fra
chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nell’accogliere l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, ometta di ordinare la restituzione di ciò che è stato corrisposto in forza RAGIONE_SOCIALEa pronuncia riformata, benché la relativa domanda fosse stata ritualmente introdotta con l’atto di gravame; ove la condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell'”an” sia nel “quantum” del provvedimento, può essere azionata anche la procedura di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale, dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al “decisum” RAGIONE_SOCIALEa controversia e non siano necessarie ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra loro alternativi (Cass. n. 17664/2019).
In tema di regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali, si è in particolare affermato che qualora il giudice del gravame riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di quest’ultima, può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, atteso che una siffatta pronuncia è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, accedendo la relativa declaratoria necessariamente al decisum complessivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, senza assumere una propria autonomia formale, di modo che l’omissione si collega ad una mera disattenzione del giudice e, quindi, a un comportamento involontario sia nell’ an che nel quantum del provvedimento (Cass. n. 35093/2023).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 200,00 per esborsi ed
in € 5000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 5 aprile 2024.