Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10660 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1524-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 899/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/11/2020 R.G.N. 814/2020;
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Milano, in sede di reclamo ex art. 1, comma 58 della legge n. 92 del 2012 e confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a NOME il giorno 8.1.2020 (con efficacia dal 9.12.2019) per chiusura del punto vendita in Milano ove la dipendente, I livello del CCNL Commercio e mansioni di Store Manager , era addetta.
La Corte territoriale – pacifica la chiusura del punto vendita di adibizione – ha ritenuto che il concorso di diversi elementi deponevano per l’inadempimento dell’obbligo di repêchage da parte della società (il cui onere probatorio era posto a suo carico), posto che: la società non aveva depositato il libro unico del lavoro-LUL, strumento idoneo a ricostruire esattamente la successione di vari accadimenti (licenziamento della COGNOME e assunzioni di nuovi dipendenti); le risultanze probatorie dimostrava no l’assunzione di due nuovi dipendenti, con livello inferiore pari al II°, in un punto vendita sito in Milano, sostanzialmente in date contemporanee (con la differenza di qualche giorno) rispetto al momento di decisione della chiusura del punto vendita di adibizione della NOME e di avvio della procedura di licenziamento ex art. 7 legge n. 604 del 1966; l’obbligo di ricollocamento, anche in mansioni inferiori, non poteva ritenersi assolto mediante l’offerta, effettuata durante la procedura ex art. 7 legge cit., di adibizione alla sede di Milano presso l’aeroporto di Malpensa in posizione di due livelli inferiori (III° livello) e con retribuzione sensibilmente decurtata, a fronte della dimostrata sussistenza di posizioni
lavorative a Milano di livello più prossimo a quello già rivestito; la Corte ha, dunque, accertato l’illegittimità del licenziamento e, in applicazione dell’art. 18, comma 5, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato la società al pagamento di venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto tenuto conto dell’anzianità trentennale di servizio della lavoratrice, del numero non elevato di dipendenti occupati dalla società, nonché del fatto che, se la pandemia Covid-19 aveva inciso sulla situazione economica della società, ciò comportava anche una maggiore difficoltà per la lavoratrice di reperire altre occupazioni.
La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La lavoratrice ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con i primi due motivi la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604 del 1966 e 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente applicato il criterio della dist ribuzione dell’onere della prova, addossando al datore di lavoro la prova inerente all’impossibilità di reimpiego in azienda, senza richiedere alla lavoratrice l’indicazione precisa del ruolo che avrebbe potuto assumere in azienda. La Corte territoriale, i noltre, sempre con riguardo all’obbligo di repêchage, non avrebbe considerato l’offerta di una collocazione alternativa effettuata alla lavoratrice (e seccamente rifiutata dalla stessa) e avrebbe erroneamente basato la decisione su eventi precedenti il licenziamento (le
due assunzioni effettuate in Milano a seguito di un percorso di selezione avviato precedentemente), senza avvedersi che nessuna assunzione è stata effettuata dopo il licenziamento.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 e 41 Cost. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, adottato una pronuncia che si ingerisce nel terreno costituzionalmente garantito della libertà di impresa, visto che le assunzioni contestate trovavano una loro collocazione temporale nei mesi di ottobre e novembre 2019 quando le persone venivano selezionate per i colloqui pre-assuntivi e ricevevano le relative proposte di assunzione nonché una diversa giustificazione logica nella necessità di integrare l’organico di un altro punto vendita rispetto a quello in cui la COGNOME svolgeva la sua attività lavorativa.
Con il quarto motivo la società ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 18 legge n. 300 del 1970 (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato -ai fini della determinazione del risarcimento del danno -le ‘condizioni delle parti’, in particolare il crollo delle vendite indotto dalla pandemia Covid19.
I primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e, per la parte residua, inammissibili.
Secondo l’orientamento oramai consolidato di questa Corte, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del c.d. repêchage, ossia
dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l’onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l’esercizio del potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione inerente all’attività produttiva, all’organizzazione o al funzionamento dell’azienda nonché l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (cfr. Cass. n. 5592 del 2016, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 20436 del 2016, Cass. n. 160 del 2017, Cass. n. 9869 del 2017, Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 27792 del 2017; v. pure, tra le più recenti, Cass. n. 24195 del 2020, Cass. n. 4673 del 2021, Cass. nn. 30950 e 30970 del 2022).
6. L’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse costituisce elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore (Cass. n. 24882 del 2017); al fine di effettuare un vero bilanciamento di interessi tra la libertà di iniziativa economica e i valori sociali di cui all’art. 41, secondo comma, Cost., il giudice deve verificare il fattivo sforzo di reinserimento del lavoratore, sia in mansioni dello stesso livello contrattuale di inquadramento delle mansioni soppresse sia in mansioni inferiori (tra le quali, per coordinamento logico con le previsioni del novellato art. 2103 cod.civ., vanno privilegiate quelle del livello immediatamente inferiore).
7. In ordine all’onere di allegazione di posti disponibili per una utile ricollocazione, è stato osservato che esigere che sia il lavoratore licenziato a spiegare dove e come potrebbe essere ricollocato all’interno dell’azienda significa, se non invertire
sostanzialmente l’onere della prova (che – invece – la legge n. 604 del 1966, art. 5, pone inequivocabilmente a carico del datore di lavoro), quanto meno divaricare fra loro onere di allegazione e onere probatorio, nel senso di addossare il primo ad una delle parti in lite e il secondo all’altra, una scissione che non si rinviene in nessun altro caso nella giurisprudenza di legittimità. Invece, alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l’onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l’onere della relativa compiuta allegazione (sull’impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte v., ex aliis, Cass. n. 21847 del 2014; in tali termini, Cass. n. 12101 del 2016 cit.). 8. Occorre aggiungere che questa Corte ha, altresì, affermato che, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano al momento del recesso i posti esistenti in azienda ai fini del repêchage, ove il lavoratore medesimo non indichi posizioni lavorative alternative oppure indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili ma queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata dal giudice al fine di escludere la possibilità del predetto repêchage (Cass. nn. 12794 e 30259 del 2018 e Cass. n. 15401 del 2020); ma tali principi operano sul diverso piano della ricostruzione del quadro probatorio.
Tanto premesso, va osservato che si colloca nell’alveo del suddetto orientamento interpretativo il passaggio argomentativo contenuto nella sentenza impugnata in cui si è affermato che spetta al datore di lavoro l’onere di dimostrare l’esistenza di posti di lavoro effettivamente disponibili in cui
poter utilmente inserire la lavoratrice (pag. 6 della sentenza impugnata), risultando, pertanto, infondata la censura del ricorrente.
In ordine al sindacato del giudice nel merito delle scelte imprenditoriali, questa Corte ha da tempo affermato che il giudice può e deve verificare l’effettività della ragione addotta dal datore di lavoro (che nel caso di specie ben può consistere nella soppressione del posto occupato dal lavoratore in conseguenza della chiusura del punto vendita cui era addetto) nonché la sussistenza del nesso causale tra la scelta imprenditoriale e l’implicazione che ne è stata tratta, senza poter ingerirsi nell’oppor tunità economico-organizzativa della determinazione datoriale (cfr. Cass. n. 25201 del 2016; in senso conforme, tra le tante, Cass. n. 8661 del 2019, Cass. n. 3819 del 2020; orientamento giurisprudenziale coerenti con la previsione di cui all’art. 30 della legge n. 183 del 2010), limite che la sentenza impugnata ha senz’altro rispettato.
Per il resto le ulteriori argomentazioni svolte nei motivi sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento (con particolare riferimento alla sostanziale concomitanza tra licenziamento ed assunzione di nuovo personale nel livello immediatamente inferiore a quello rivestito dalla lavoratrice e nella medesima città di Milano, invece che in località diversa e apprezzabilmente lontana dalla città). Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., a monte non consentite dall’art.
348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. (attuale art. 360, quarto comma, cod.proc.civ.), essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la ritenuta tardività della contestazione disciplinare. 10. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
ll giudizio sulla misura dell’indennità risarcitoria spettante in base alla previsione legislativa (in specie, art. 18, comma 5, legge n. 300 del 1970), in caso di licenziamento illegittimo, è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile se non per vizio di motivazione, nel caso di specie archetipo normativo non proponibile a fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme.
La censura del ricorrente è, invero, meramente ripetitiva di un motivo di appello, al quale la sentenza impugnata ha fornito specifica motivazione, rilevando che il criterio della ‘condizione delle parti’ (che gioca a danno sia del datore di lavoro sia della lavoratrice) è stato valutato nell’ambito della commisurazione dell’indennità risarcitoria.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
L a domanda di condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.proc.civ. va respinta, non essendo emersa la concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente (cfr. sui requisiti necessari per configurare detta responsabilità, da ultimo, Cass. n. 19948 del 2023).
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarre.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 febbraio