Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1841 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29572-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
Qualifica, mansioni, trasferimento rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 108/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 12/07/2019 R.G.N. 183/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Nella gravata sentenza si legge che, in primo grado, il Tribunale di Gorizia ha respinto le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di cui era dipendente con qualifica di pilota/primo ufficiale dal giugno 2008, dirette ad ottenere -sul presupposto di avere avuto un malore nel novembre 2014 a seguito del quale, nonostante si fosse ripreso, era stato giudicato, con una valutazione impugnata nelle sedi competenti, idoneo al pilotaggio ma solo con funzioni di copilota e, perciò, era stato collocato dalla società dapprima in uno stato di completo abbandono e con diritto alla conservazione del posto per un anno in base ad un provvedimento del 21.12.2015- la declaratoria di illegittimità del comportamento di parte datoriale e di riconoscimento del diritto ad essere reinserito nel ruolo di pilota o comunque in altro ruolo in seno all’impresa.
La Corte di appello di Trieste, con la pronuncia n. 08/2019, in parziale accoglimento del gravame del NOME, ha accertato e dichiarato che quest’ultimo aveva diritto ad essere ricollocato nel personale tecnico manutentivo di RAGIONE_SOCIALE a far data dal 21.12.2015, confermando nel resto la decisione di prime cure.
La Corte distrettuale ha rilevato la infondatezza della questione circa l’applicabilità o meno, nel caso in esame, dell’art. 36 lett. B del CCNL Piloti di RAGIONE_SOCIALE perché, pur non vertendosi nella fattispecie disciplinata da tale disposizione (inidoneità temporanea e non idoneità con limitazioni), tuttavia ciò che rilevava nel caso de quo era la circostanza che l’Impresa aveva ritenuto impossibile utilizzare il
dipendente in senso assoluto quale pilota singolo o copilota, come era emerso dalle risultanze processuali; la stessa Corte ha, però, specificato che era possibile, invece, l’impiego del NOME nel settore tecnico-amministrativo, essendo questi in possesso dei certificati di idoneità tecnica e delle abilitazioni quale meccanico e la società, pur essendo a conoscenza di tale fatto, non aveva fornito piena prova sulla impossibilità di impiegare il dipendente tra il personale non navigante.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione al mancato possesso del lavoratore della licenza necessaria allo svolgimento dell’attività di tecnico man utentivo. Essa sostiene che la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto che il NOME, sulla base della documentazione prodotta, avrebbe potuto svolgere la suddetta attività senza però criticamente valutare le risultanze documentali e incorrendo nel vizio di motivazione contraddittoria e insufficiente su punti decisivi della controversia.
Con il secondo motivo si censura la violazione ed errata applicazione degli artt. 4 co. 4 legge n. 68/1999 e 2103 cc, sull’assolvimento dell’obbligo di repechage , da parte dell’azienda, perché la Corte territoriale non ha rilevato che la proposta di demansionamento, non soggetta ad alcun onere di forma, a seguito del giudizio di inabilità al volo come pilota era stata effettuata, come riferito dal teste COGNOME, al COGNOME ma che questi aveva dichiarato di non essere
propenso e di volere riprendere a pilotare essendo il trattamento economico assai diverso.
Preliminarmente deve essere dichiarato tardivo il controricorso di NOME COGNOME perché proposto oltre i termini di cui all’art. 370 cpc.
Invero, il ricorso per cassazione, presentato dalla società, è stato notificato il 30.9.2019 e depositato il 17.10.2019 mentre il controricorso è stato notificato il 22.9.2021 e depositato l’11.10.2021.
Ciò premesso, va rilevato che i due motivi del ricorso della RAGIONE_SOCIALE, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
A prescindere, infatti, dalla circostanza che le doglianze di cui al primo motivo sono state veicolate ai sensi della vecchia formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame ( in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia -per tutte Cass. n. 23940/2017), deve precisarsi che tutte le censure sono
rivolte, infatti, a ridiscutere la ricostruzione della vicenda operata dal Giudice di appello in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore nell’organico aziendale, e mirano a richiedere a questa Corte di effettuare una nuova rivalutazione di tutte le risultanze istruttorie -già esaminate dalla Corte territoriale- secondo la diversa prospettazione e ricostruzione dei fatti operata dalla stessa parte ricorrente.
Nella fattispecie, infatti, con motivazione adeguata ed esaustiva, la Corte territoriale, analizzando tutte le risultanze istruttorie, ha ritenuto che il COGNOME fosse in possesso dei titoli necessari per essere impiegato almeno tra il personale non navigante e che quella prospettata dal Fligh Operation Manager COGNOME non era un’offerta di demansionamento riferibile all’impresa, che non l’aveva mai successivamente formalizzata in modo ufficiale, ma solo un colloquio esplorativo per valutare le intenzioni del COGNOME.
Si tratta di accertamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, vincolato al controllo della conformità a diritto della decisione secondo il parametro individuato dai tassativi vizi deducibili con il ricorso ex art. 360 c.p.c.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, attesa la intempestività del controricorso sopra evidenziata e la mancata fissazione del l’udienza di discussione orale (Cass. n. 23921/2020).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre