Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31308 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31308 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
14957/2024 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME di COGNOME, NOME COGNOME COGNOME ed NOME COGNOME.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 415/2024 pubblicata in data 18/04/2024, n.r.g. 38/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME aveva lavorato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE dal 16/11/1988 con mansioni di segretaria di stabilimento, qualifica di impiegato livello D1 CCNL applicato. Con lettera del 18/02/2022 era stata
OGGETTO:
licenziamento per giustificato motivo oggettivo -soppressione delle mansioni redistribuzione di alcuni compiti fra gli altri dipendenti -rilevanza -obbligo di repechage -offerta di adibizione a mansioni inferiori – sufficienza
licenziata per giustificato motivo oggettivo per soppressione lavorativa da marzo 2020.
Deduceva che sin da febbraio 2017 era stata vittima di comportamenti vessatori, in quanto trasferita in altro ufficio privo di illuminazione naturale e connotato da scarsa pulizia, dove era rimasta fino al 2019; aggiungeva di essere stata progressivamente privata delle mansioni dalla fine del 2019 ed infine di essere stata addetta a mansioni di operaia addetta alla serigrafia, con danni alla salute per i notevoli sforzi fisici ed il sollevamento di materiale pesante fino a 15 kg. Allegava di essere stata collocata in CIG al sopraggiungere del COVID-19 e di essere rimasta sospesa dal lavoro fino al 07/02/2022, salvo una breve ripresa del lavoro dal 18/05/2020 al 02/11/2020 per quattro ore al giorno con mansioni di operaria.
Allegava altresì di avere rifiutato l’offerta della società di una riduzione dell’orario di lavoro da otto a cinque giornaliere e di assegnazione in via definitiva alle mansioni di operaia.
Quindi impugnava il licenziamento perché illegittimo per insussistenza del fatto.
Adi va il Tribunale di Lodi per ottenere la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, co. 4, L. n. 300/1970 o in subordine quella indennitaria e, in via ulteriormente gradata, quella per violazione del necessario procedimento conciliativo di cui all’art. 7 L. n. 604/1966.
2.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, all’esito della fase c.d. sommaria di cui al rito introdotto dalla legge n. 92/2012, rigettava l’impugnazione; poi con sentenza rigettava l’opposizione della lavoratrice.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
la prova testimoniale legittimamente non è stata ammessa, poiché il Tribunale ha analiticamente valutato ogni capitolo; in ogni caso le circostanze non sono decisive, pure ove confermate, poiché le condotte vessatorie denunziate risalgono a cinque anni prima del licenziamento; la redistribuzione delle mansioni fra altri dipendenti è possibile nell’ottica d una riorganizzazione aziendale; l’assegnazione a
mansioni inferiori di operaia addetta alla serigrafia è circostanza ammessa dalla società, che ne ha dato legittima spiegazione e ne ha fatto oggetto di offerta di ricollocazione della dipendente per evitare il licenziamento, offerta invece rifiutata dalla lavoratrice;
il giustificato motivo oggettivo addotto nella lettera di licenziamento è rappresentato dalla soppressione della posizione lavorativa;
tale soppressione effettivamente vi è stata e non è contestata dalla COGNOME, la quale lamenta l’avvenuta redistribuzione di parte delle mansioni in precedenza da lei svolte;
la Suprema Corte, con sentenza n. 2079/2024, ha precisato che la diversa organizzazione di alcune mansioni è compatibile con la soppressione del posto di lavoro;
le esigenze economiche sottese a questa diversa organizzazione aziendale e lavorativa sono state compiutamente dimostrate dalla società;
la società ha poi dimostrato che il progressivo esautoramento delle mansioni della COGNOME è stato in parte dovuto alle innovazioni tecnologiche (introduzione della posta elettronica, informatizzazione del magazzino con il venir meno delle attività di stampa e di archiviazione di documenti, l’introduzione del sistema informativo Navision, installazione a bordo macchina di pc e lettore del codice a barre ecc.), anche perché tali innovazioni tecnologiche non sono state contestate dalla lavoratrice;
il lasso temporale intercorso fra l’annunciata soppressione della posizione lavorativa (marzo 2020) e la data del licenziamento non interrompe il nesso di causalità, perché trova giustificazione nel periodo di pandemia COVID con le conseguenti misure (blocco dei licenziamenti) e con la possibilità di ridurre l’attività mediante gli ammortizzatori sociali; peraltro la COGNOME è stata licenziata subito dopo il rientro dalla sospensione in CIGO;
quanto all’obbligo di repechage, la relativa prova è stata assolta dalla società;
infatti risulta che l’assunzione della sig.ra COGNOME con inquadramento identico a quello della COGNOME è avvenuta a distanza
di sette mesi dal licenziamento e comunque alla nuova dipendente sono state attribuite mansioni diverse da quelle di segretaria di stabilimento e segnatamente di addetta al customer service e alla gestione del portafoglio clienti, come desumibile dalla lettera di assunzione; la sig.ra NOME COGNOME è stata assunta con inquadramento superiore (C1) e con mansioni differenti; il sig. COGNOME, impiegato livello D1, svolge non solo mansioni impiegatizie, ma anche operative di ricevimento e scarico del materiale e preparazione della merce; il sig. COGNOME svolge attività di addetto al magazzino e ricevimento e spedizione, con qualifica di caporeparto;
in ogni caso la società ha provato di avere offerto alla COGNOME la ricollocazione in mansioni inferiori (operaia addetta alla serigrafia) con orario part time ed è pacifico che tale proposta sia stata rifiutata;
quanto al procedimento conciliativo ex art. 7 L. n. 604/1966 vi è la prova dell’invio della comunicazione di apertura della procedura al corretto indirizzo di posta elettronica dell’ITL di Milano.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta error in iudicando per non avere la Corte territoriale ammesso i mezzi istruttori da lei richiesti, in violazione dell’art. 2697 c.c.
Il motivo -da intendere più esattamente come error in procedendo -è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Infatti, sarebbe stato onere della ricorrente trascrivere i capitoli di prova testimoniale (segnatamente IX, X, XIII, XIV e XV) per consentire a questa Corte di verificare se effettivamente fossero decisivi nel senso da lei prospettato, ossia idonei a dimostrare -se confermati -che ella era stata l’unica dipendente lasciata in cassa integrazione e l’unica a cui era stato proposto, come alternativa al licenziamento, il demansionamento e la riduzione dell’orario di lavoro.
In ogni caso questa Corte ha già affermato che il predetto motivo di ricorso per cassazione è inammissibile qualora il ricorrente ometta di trascrivere i capitoli di prova e di dimostrarne la decisività (Cass ord. n. 23194/2017), ossia che l’esito della prova testimoniale sarebbe stato tale da determinare con certezza una decisione diversa da quella impugnata. Nel caso in esame le due circostanze sopra riportate -ossia l’essere stata la COGNOME l’unica dipendente lasciata in cassa integrazione e l’unica a cui era stato proposto, come alternativa al licenziamento, il demansionamento e la riduzione dell’orario di lavoro pur laddove dimostrate non avrebbero avuto alcuna incidenza invalidante sul licenziamento. Questo, infatti, è risultato fondato sul giustificato motivo oggettivo della soppressione del posto di lavoro da lei ricoperto, circostanza quest’ultima che la Corte territoriale ha ritenuto provata in quanto non contestata dalla lavoratrice, e sull’assolvimento dell’obbligo di repechage in considerazione della qualifica da lei ricoperta e delle mansioni da lei svolte (segretaria di stabilimento), secondo un giudizio necessariamente individualizzante che la Corte territoriale ha compiutamente svolto e motivato.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. n. 604/1966 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto esistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Il motivo è inammissibile, perché tende a sollecitare a questa Corte una rivalutazione degli elementi istruttori dai quali desumere -a suo dire -la non effettività e/o la non genuinità delle esigenze aziendali che avevano condotto alla soppressione del suo posto di lavoro, interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito.
Inoltre, il fatto che la COGNOME sia stata l’unica dipendente licenziata (v. ricorso per cassazione, p. 15) è ‘neutro’, in quanto la prospettiva è pur sempre quella del licenziamento individuale, sicché è conforme a diritto la decisione dei Giudici del reclamo, nel senso dell’irrilevanza del fatto che nessun altro dipendente fosse stato licenziato.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 3 L. n. 604/1966, 2103 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto assolto
dalla datrice di lavoro l’onere probatorio dell’assolvimento dell’obbligo di repechage , erroneamente considerando le vicende relative alle nuove assunzioni.
Il motivo è inammissibile, perché tende a sollecitare a questa Corte una rivalutazione di quelle vicende fattuali (le nuove assunzioni in un determinato arco temporale successivo al licenziamento) riservata al giudice di merito e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, qualora adeguatamente motivata, come nel caso di specie. In particolare, con riguardo all’assu nzione della sig.ra COGNOME i giudici del reclamo hanno in primo luogo evidenziato che essa era avvenuta ben sette mesi dopo il licenziamento, evidentemente ritenendola quindi una vicenda estranea al ‘congruo periodo di riferimento’ nel quale operare la valutazione del possibile repechage . Inoltre, stabilire se un determinato periodo è ‘congruo’ o ‘incongruo’ costituisce il risultato di un convincimento di fatto, come tale riservato al giudice di merito, poiché dipende pur sempre, caso per caso, dal contesto, ossia dal settore merceologico e dalla congiuntura economica delle imprese di quel settore.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 7 L. n. 604/1966 per avere la Corte territoriale ritenuto validamente esperito il previo procedimento conciliativo, sebbene l’invito fosse stato spedito ad una mail ordinaria e non ad un indirizzo di posta elettronica certificato.
Il motivo è inammissibile, perché sollecita ancora una volta una valutazione della prova documentale, interdetta in sede di legittimità. Peraltro, la Corte territoriale ha evidenziato che l’indirizzo al quale era stato spedito l’invito risultava indicato nel sito di ITL di Milano proprio per l’invio della comunicazione della procedura in esame, ed ha di conseguenza ritenuto assolto l’onere della prova del rispetto della procedura. Tale motivazione risulta ‘sufficiente’ a sostenere il convincimento e la conseguente decisione (Cass. sez. un. n. 8053/2014).
5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 -bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 22/10/2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO COGNOME