Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32269 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 11/12/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32269 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere NOME.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Banca
22/10/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14310 R.G. anno 2024 proposto da:
COGNOME NOME , rapp resentato dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dell’AVV_NOTAIO NOME
COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 517/2023 emessa da Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto il 18 dicembre 2023
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ NOME COGNOME ha agito in giudizio chiedendo ordinarsi ex
Numero registro generale 14310/2024 Numero sezionale 3559/2025 Numero di raccolta generale 32269/2025 Data pubblicazione 11/12/2025
art. 263 c.p.c. alla banca convenuta, oggi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., nella sua qualità di mandataria, di depositare documentazione analitica atta ad offrire una completa e chiara informativa sullo svolgimento di un rapporto di conto corrente intrattenuto dall’attore con l’istituto di credito, dalla stipula sino al 31 dicembre 2018, data di risoluzione del contratto: documentazione che doveva essere corredata del rendiconto costituito dagli estratti conto relativi al periodo tra il 21 ottobre 1985 e il 30 settembre 1995.
Nella resistenza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Taranto ha respinto la domanda attrice e compensato le spese di giudizio.
2 . ─ La sentenza di primo grado è stata riformata dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, limitatamente alla statuizione sulle spese processuali.
–COGNOME ha impugnato la decisione di appello nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’invio degli estratti periodici da parte della banca escluda che la banca stessa sia tenuta, al termine del rapporto, ad altre comunicazioni circa l’andamento del conto. Al ricorso per cassazione resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue:
«l ricorrente oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 119 t.u.b., 1713, 1827 e 1856 c.c., nonché degli artt. 263, 264 e 265 c.p.c.: la censura si riassume nel seguente passaggio argomentativo: ‘obbligo di rendere il conto include necessariamente l’obbligo di somministrare conti esatti, non conti ‘ falsi ‘ ; cioè, alterati o manipolati, mediante applicazione di oneri e costi non (validamente) pattuiti. In quest’ultima ipotesi, infatti, la parte onerata dall’obbligo di
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rendere il conto si rende inadempiente; potendosi dire che un conto è stato validamente reso solo se si tratta di un conto vero ed esatto ‘ ;
«la doglianza si fonda sul rilievo per cui il Tribunale di Taranto, con sentenza passata in giudicato, ha accertato la nullità parziale del contratto di conto corrente intrattenuto dall’odierno istante con la Cassa di risparmio di Puglia ─ poi RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ─ con riguardo ad alcune clausole;
«il motivo è infondato;
«il contratto di conto corrente bancario, o di corrispondenza, ha natura di contratto innominato misto, in cui concorrono gli elementi del mandato (che hanno rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina, come si ricava dal richiamo alle norme sul mandato contenuto nell’art. 1856 c.c. per tutte le operazioni regolate in conto corrente) ed elementi di altri negozi: tanto non basta, tuttavia, a far credere che il rendiconto della banca per l’attività prestata in esecuzione del contratto trovi la sua disciplina nella regola posta dall’art. 1712 c.c.; vero è invece, che in tema di conto corrente bancario ha fondamento applicativo l’art. 1832 c.c. (cui fa rinvio l’art. 1857 c.c.): e proprio alla luce di tale disposizione deve affermarsi che l’invio periodico degli estratti conto esaurisce, in relazione al periodo considerato, l’obbligo della banca di rendere il conto al cliente, con la conseguenza che ove questi abbia approvato, anche tacitamente, l’estratto conto ricevuto, non vi è più titolo per richiedere, in un secondo momento, altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584);
«la disciplina normativa non configura alcun diritto del correntista di ottenere dalla banca una seconda rendicontazione per l’ipotesi in cui la prima contenga addebiti illegittimi; ammette piuttosto, in via generale (art. 119, comma 4, t.u.b.), che il cliente della banca possa ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate: documentazione comprensiva degli estratti conto, a prescindere dalla
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comunicazione periodica degli stessi, ma con riferimento alle sole operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039);
«si comprende, quindi, come il ricorrente, con la missiva del 29 maggio 2019, di cui è parola nel ricorso (pag. 3), non potesse aspirare all’acquisizione del rendiconto delle movimentazioni del conto occorse tra il 21 ottobre 1985 e il 30 settembre 1995 (per le quali erano stati già pacificamente inviati gli estratti conto: cfr. sentenza impugnata, pag. 7): e cioè delle movimentazioni che costituivano oggetto della domanda giudiziale (cfr. sentenza cit., pag. 4)»;
2. -Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni.
Parte ricorrente, nella propria memoria, ha dedotto che la domanda da essa formulata, relativa alla documentazione comprovante lo svolgimento del rapporto, non riguarderebbe propriamente gli estratti conto, ma sarebbe da porre in relazione al suo diritto di chiedere la rettifica delle appostazioni sul conto una volta accertate le nullità che affliggono il contratto.
Si osserva, però, che non compete alla banca l’obbligo di trasmettere al cliente documentazione ulteriore rispetto agli estratti conto: elaborati contabili, questi, con cui il cliente stesso è stato reso periodicamente edotto delle movimentazioni del rapporto. Non le incombe, segnatamente, di inviare, nel caso di accertata nullità di una o più clausole contrattuali, note riepilogative dell’andamento del conto recanti le correzioni da apportare alle poste debitorie degli estratti a suo tempo trasmessi. Infatti, l’obbligo di rendiconto della banca -che come evidenziato, è stato a suo tempo regolarmente assolto -nulla ha a che vedere con la rettifica dei relativi saldi: operazione, questa, da compiersi sulla base di precisi indici normativi, come tali pienamente accessibili alla parte.
In conclusione, va ribadito che l’invio periodico degli estratti conto esaurisce l’obbligo della banca di rendere il conto al cliente, con la precisazione che l’illegittimità delle appostazioni determinate dalla nullità di singole clausole contrattuali non fa sorgere l’obbligo , in capo alla banca, di procedere alla trasmissione di estratti rettificati relativamente a periodi già rendicontati.
– Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Tr ovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 6.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in f avore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME